Municipality v. State Council: Noise Violation Fine Retroactivity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was brought by a municipality against a state council decision that had reduced a fine imposed on a bar manager for noise violations (excessive music) from CHF 250 to CHF 50 based on the penalty limit under the noise ordinance in effect *before* a recent amendment raising the maximum fine to CHF 10,000. The administrative court ruled that since the infraction occurred *after* the increased penalty limit became effective (May 1995), the municipality was permitted to impose the higher fine under the amended ordinance; furthermore, considering the manager was a repeat offender, the initial CHF 250 fine was deemed appropriate and confirmed, thereby annulling the state council's reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 dell, Art. 16 OMRM, Art. 148 cpv. 3 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 1 OMRM; Municipality v. State Council: Noise Violation Fine Retroactivity: The administrative court ruled that since the infraction occurred *after* the increased penalty limit became effective (May 1995), the municipality was permitted to impose the higher fine under the amended ordinance; furthermore, considering the manager was a repeat offender, the initial CHF 250 fine was deemed appropriate and confirmed, thereby annulling the state council's reduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision of the Municipality imposing the fine, which was previously annulled by the State Council, is confirmed based on this article setting the penalty limits.
Cited to assert the full review power of the Administrative Court regarding the penalty assessment, which prevailed over Art. 61 PAmm.
Cited in the 'Per questi motivi' section, establishing the court's procedural basis, although the main application is procedural rather than substantive in the final order.
Cited in the 'Per questi motivi' section as the procedural rule concerning the scope of review, though its application was limited by Art. 6 CEDU in the reasoning.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section, relating to active standing, which was confirmed as met in point 1 of the reasoning.
Cited in the 'Per questi motivi' section, relating to timeliness, which was confirmed as met in point 1 of the reasoning.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section as the rule violated, although the outcome confirmed the fine based on Art. 16 OMRM.
Cited in the 'Per questi motivi' section as the rule violated, although the outcome confirmed the fine based on Art. 16 OMRM.
Cited in the 'Per questi motivi' section as the rule violated, although the outcome confirmed the fine based on Art. 16 OMRM.
The basis for the initial municipal fine, although the confirmation order itself relies on Art. 16 OMRM and the procedural articles.
Cited as the basis for the Court's jurisdiction in the reasoning (Point 1), not explicitly in the dispositive orders 1 or 2.
Cited as the basis for the Court's jurisdiction in the reasoning (Point 1), not explicitly in the dispositive orders 1 or 2.
Cited as procedural basis for active standing in the reasoning (Point 1), not explicitly in the dispositive orders 1 or 2.
Cited as procedural basis for admissibility in the reasoning (Point 1), not explicitly in the dispositive orders 1 or 2.
Cited in the reasoning (Point 4) regarding the scope of review, not explicitly in the dispositive orders 1 or 2.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Cited in the 'Per questi motivi' section as a general procedural article.
Testo completo
Incarto n. 52.96.00165 · Lugano 17 dicembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 luglio 1996 di
__________ contro
la decisione 3 luglio 1996, no. 3382, del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso 8 maggio 1996 di __________, e della __________, avverso la risoluzione di multa 18 aprile 1996 pronunciata dal Municipio di __________ nei confronti di __________ per violazione delle ordinanze municipali sulla repressione dei rumori molesti e sugli esercizi pubblici;
viste le risposte:
- 20 agosto 1996 del Consiglio di Stato;
- 11 settembre 1996 di __________ e della __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Le violazioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti del 13 settembre 1965 (OMRM) sono punite con la multa.
Sino all'anno scorso la comminatoria di pena era limitata a fr. 50.-. Con risoluzione 27 aprile 1995 il municipio di __________ l'ha portata a fr. 10'000.- . La modifica é stata esposta agli albi comunali dal 4 al 19 maggio 1995.
B. Il 18 aprile 1996 il municipio di __________ ha inflitto a __________, gerente del bar __________, una multa di fr. 250.- per *disturbo al vicinato provocato dall'eccessivo rumore della musica all'interno dell'EP* : infrazione, costatata dalla Polizia comunale il 22 marzo 1996 alle ore 22.30.
L'esecutivo comunale ha ritenuto violati gli art. 1 e 7 OMRM, che vietano i rumori molesti e prescrivono che gli apparecchi riproduttori del suono possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali. Ha inoltre ritenuto disatteso l'art. 22 dell'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici (OMEP), che impone di far uso degli strumenti ed apparecchi musicali in modo da non turbare la pubblica quiete.
La decisione di multa era fondata sull'art. 16 OMRM e 148 LOC.
D. Con decisione 3 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di __________, riducendo la multa a fr. 50.-.
Considerata fedefacente la costatazione operata dagli agenti della polizia comunale e respinte le argomentazioni difensive del multato, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli.
Fondandosi sull'art. 16 OMRM in vigore prima della modifica di cui si è detto sopra, il Governo ha tuttavia ridotto la multa da fr. 250.- a fr. 50.-.
F. Contro la premessa risoluzione governativa il comune di __________ é insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la conferma della risoluzione municipale censurata.
Richiamandosi alla succitata modifica dell'art. 16 OMRM, l'insorgente ritiene che la multa di fr. 250.- inflitta dal municipio sia contenuta nei limiti previsti dalla legge e proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa.
G. Il Consiglio di Stato e __________ si rimettono al giudizio di questo Tribunale senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul ricorso si fonda sugli art. 148 cpv. 3 LOC e 60 cpv. 1 PAmm. La legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono date.
Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.
2. L'art. 1 OMRM dispone che sul territorio giurisdizionale della città di __________ sono vietati i rumori causati senza necessità suscettibili di turbare il riposo o la tranquillità. Gli apparecchi di riproduzione del suono e gli strumenti musicali possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali (art. 7 OMRM). L'uso degli stessi deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete (art. 22 OMEP).
Giusta l'art. 16 OMRM, nella nuova versione in vigore dal maggio 1995, le infrazioni all'ordinanza in questione sono punite dal Municipio con la multa sino a fr.10'000.-.
3. Controversa, in concreto, é unicamente l'entità della sanzione pecuniaria irrogata.
Rimettendosi al giudizio di questo tribunale, ____________________ ha infatti implicitamente rinunciato a contestare la materialità dell'infrazione.
Accertata l'infrazione, il Governo ha ridotto la multa a fr. 50.- ritenendo che l'OMRM non permettesse l'irrogazione di sanzioni maggiori.
A torto, perché l'infrazione è stata commessa dopo l'entrata in vigore dell'emendamento di cui si è detto in narrativa.
Irrogando a __________ una multa di fr. 250.-, il municipio di __________ non ha travalicato i limiti di pena previsti dall'art. 16 OMRM.
4. Dato per acquisito che l'importo della multa inflitta al resistente rientra nei limiti previsti dall'OMRM, resta da esaminarne l'adeguatezza.
Per principio, la multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa. Essa deve inoltre tenere conto dei motivi che hanno determinato l'infrazione, delle condizioni personali del trasgressore e dei principi generali del diritto amministrativo, in quanto riferiti all'adeguatezza ed alla parità di trattamento.
L'autorità comunale, cui è affidato il compito di applicare la legge e di farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto ampio nel commisurare l'entità delle sanzioni.
Identico potere spetta a questo tribunale. In tema di verifica dell'apprezzamento esercitato dall'autorità inferiore in ordine alla commisurazione di una pena, il potere di cognizione del Tribunale cantonale amministrativo non è in effetti limitato all'eccesso ed all'abuso di potere, ma è pieno. Lo impone l'art. 6 CEDU; che essendo di rango superiore, prevale sull'art. 61 PAmm.
Ciò premesso, si deve rilevare che il gerente del bar __________ è recidivo specifico. L'infrazione rimproveratagli è in effetti stata commessa a meno di un anno di distanza da un'identica infrazione, sanzionata con una multa di fr. 50.-.
Tenuto conto della mancanza di ravvedimento, ben si giustifica l'irrogazione di una pena più severa, atta ad indurlo al rispetto della legge.
Del tutto conforme ai criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie appare l'importo fissato dall'autorità comunale.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi accolto.
5. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 7, 16 OMRM; 22 OMEP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. La decisione 3 luglio 1996 (no. 3382) del Consiglio di Stato é annullata.
§. La decisione 18 aprile 1996 il Municipio di __________ é confermata.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario