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52.1996.164 • TCA TI 52.1996.164 Generato dall'IA

Appealability of Social Affairs Denial for Foreign-Trained Psychiatrist

Numero d'incarto 52.1996.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A specialist in psychiatry appealed a Department of Social Affairs decision denying authorization for the free practice of the profession, which was denied because existing specialists were deemed sufficient to cover the local need. The administrative court found the appeal inadmissible because, under the applicable law, decisions made by the Director of the Department of Social Affairs concerning exceptional authorizations for foreign-trained health professionals are appealable to the State Council, not directly to the administrative court, and thus ordered the case file to be transmitted to the State Council.

Regesto Legislator

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Art. 60 PAmm, Art. 56 LSan, Art. 57 LSan, Art. 4 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 18 PAmm; Appealability of Social Affairs Denial for Foreign-Trained Psychiatrist: The administrative court found the appeal inadmissible because, under the applicable law, decisions made by the Director of the Department of Social Affairs concerning exceptional authorizations for foreign-trained health professionals are appealable to the State Council, not directly to the administrative court, and thus ordered the case file to be transmitted to the State Council.

Parole chiave

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decisioni incidentali decisione straniera perizia psichiatrica amministrazione sociale incapacità lavorativa psichiatrica stato di salute Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 60 PAmm
Cited in the preamble to the orders, supporting the finding that the appeal falls outside the jurisdiction of the Administrative Court.
Art. 56 LSan
che l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico è di principio rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali (art. 56 LSan);
Art. 57 LSan
Cited in the preamble to the orders, contextually relevant to the decision on the exceptional authorization that was challenged.
Art. 4 PAmm
Cited in the preamble to the orders, justifying the transmission of the case files to the Council of State.
Art. 28 PAmm
Cited in the preamble to the orders, related to general procedural aspects preceding the final ruling.
Art. 18 PAmm
Cited in the preamble to the orders, related to general procedural aspects preceding the final ruling.
Art. 3 PAmm
Cited in the preamble to the orders, related to general procedural aspects preceding the final ruling.
Art. 4 LComp Org
Cited in the preamble to the orders, contextually relevant to the delegated decision-making power being reviewed.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 60 PAmm

Cited in the preamble to the orders, supporting the finding that the appeal falls outside the jurisdiction of the Administrative Court.

Art. 4 PAmm

Cited in the preamble to the orders, justifying the transmission of the case files to the Council of State.

Art. 28 PAmm

Cited in the preamble to the orders, related to general procedural aspects preceding the final ruling.

Art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the orders, related to general procedural aspects preceding the final ruling.

Art. 3 PAmm

Cited in the preamble to the orders, related to general procedural aspects preceding the final ruling.

Art. 4 LComp Org

Cited in the preamble to the orders, contextually relevant to the delegated decision-making power being reviewed.

Art. 57 LSan

Cited in the preamble to the orders, contextually relevant to the decision on the exceptional authorization that was challenged.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00164 leo · Lugano 19 settembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 luglio 1996 di

__________ rappr. da: avv. __________ contro

la decisione 9 luglio 1996 del Dipartimento delle opere sociali (Direttore del Dipartimento delle opere sociali) che nega all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico psichiatrica;

viste le risposte:

- 30 agosto 1996 del Dipartimento delle opere sociali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nel 1984 il ricorrente dott. __________ ha conseguito la laurea in medicina presso __________;

che nel 1994 ha terminato il periodo di formazione necessario per il conseguimento del titolo di specialista FMH in psichiatria e psicoterapia: titolo che in mancanza del diploma federale non può tuttavia essergli rilasciato;

che il 4 marzo 1995 il ricorrente ha chiesto al Dipartimento delle opere sociali l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico psichiatra limitatamente ai comuni di __________, delle __________ e delle __________

che dopo aver raccolto il preavviso negativo dell'__________, dell'__________, del __________ e della __________, il 15 maggio 1995 il Dipartimento delle opere sociali ha reso noto al ricorrente di essere intenzionato a respingere l'istanza;

che il 25 marzo 1996 il dott. __________ ha sollecitato l'emissione di una decisione formale;

che con risoluzione 9 luglio 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza che il bisogno di assistenza medico-psichiatrica della popolazione dei comuni suindicati fosse adeguatamente coperto dagli specialisti in attività nella regione;

che contro la predetta risoluzione il dott. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione di medico psichiatra limitata ai comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________;

che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno dell'impugnativa si dirà semmai più avanti;

che con risposta del 30 agosto 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha sollecitato, in via principale, la trasmissione dell'impugnativa al Consiglio di Stato per competenza; in subordine ne ha invece chiesto il rigetto;

considerato, in

diritto

che prima di entrare eventualmente nel merito occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo;

che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato;

che l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico è di principio rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali (art. 56 LSan);

che, di regola, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ai portatori di un titolo di studio svizzero (art. 56 LSan);

che il Consiglio di Stato può inoltre eccezionalmente rilasciare autorizzazioni limitate nel luogo e/o nel tempo ad operatori sanitari in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero (art. 57 LSan);

che avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25.6.1928 (RU 2.4.1.6), il Governo ha delegato al Direttore del Dipartimento delle opere sociali la competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero (cfr. allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali);

che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge succitata, contro le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato il ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;

che questa disposizione dev'essere considerata applicabile anche nel caso, unico e per molti aspetti anomalo, qui in esame, ove il Governo ha delegato una sua competenza non ad una vera e propria istanza subordinata, bensì ad un membro del collegio;

che, non prevedendo la LSan la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Direttore del Dipartimento delle opere sociali in applicazione degli art. 57 LSan e dell'allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali, il ricorso in oggetto dev'essere dichiarato irricevibile;

che l'impugnativa va comunque trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato in virtù dell'art. 4 PAmm;

che, dato l'esito, non si prelevano né spese, né tassa di giustizia;

visti gli art. 57 LSan; 4 LComp Org; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario