Consortium Dissolution Appeal Rejected Over Procedural Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsortium members appealed a State Council decision that upheld the Consortium assembly's resolution to request the State dissolve the Consortium, arguing the dissolution request was improper and raising unrelated claims regarding property compensation; the Administrative Court rejected the appeal, ruling that the appeal could only challenge the dissolution resolution itself, not prior matters already settled by final judgment, and found the dissolution resolution itself to be procedurally correct while noting that the State Council retains the final authority to verify the prerequisites for actual dissolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 LRPT, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 59 lett. f LRPT, Art. 72 cpv. 2 LRPT, art. 31 PAmm; Consortium Dissolution Appeal Rejected Over Procedural Grounds: La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 500.-- al Consorzio __________ __________.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the legality of the resolution to request the dissolution of the consortium, which was upheld.
Cited in the reasoning regarding the ultimate verification power of the State Council regarding the prerequisites for dissolution.
Cited as the basis for the Tribunal's jurisdiction, though not the main ground for the final order itself.
Cited in the final list of applied provisions, likely related to the procedural handling of the appeal.
Cited as the basis for deciding the case based on the file without further investigation, as mentioned in the considerations.
Cited in the final list of applied provisions, likely relating to the costs.
Cited in the final list of applied provisions, likely relating to the costs.
Testo completo
Incarto n. 52.96.00119 DP 110/96 leo · Lugano 27 agosto 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 maggio 1996 di
__________ contro
la decisione 30 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 2110) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 25 ottobre 1995 con cui l'assemblea del Consorzio __________ __________ ha deciso di sollecitarne lo scioglimento;
viste le risposte:
- 11 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
- 21 giugno 1996 del Consorzio __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 25 ottobre 1995 l'assemblea del Consorzio __________ __________ ha risolto con 88 voti favorevoli e 2 contrari di sollecitare il Consiglio di Stato a decretarne lo scioglimento;
che contro questa risoluzione sono insorti davanti al Consiglio di Stato __________ e __________, contestandola con argomenti che avevano già sollevato invano sin davanti al Tribunale Federale nell'ambito di un ricorso inoltrato contro la pubblicazione degli atti relativi al piano definitivo di finanziamento delle opere annesse al __________ del __________;
che con giudizio 30 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, adducendo che le questioni sollevate dai ricorrenti erano già state risolte con decisioni cresciute in forza di giudicato materiale;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:
· per il mapp. n. __________ "il versamento dell'importo per la differenza di superficie risultata",
· per il mapp. n. __________ l'indennità di occupazione per tutta la superficie,
· che venga accolta la loro opposizione allo scioglimento del consorzio;
che dei motivi addotti dagli insorgenti a sostegno della loro impugnativa si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Consorzio RT con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 70 LRPT mentre la legittimazione attiva dei ricorrenti discende dalla loro qualità di proprietari consorziati (art. 43 PAmm);
che in linea di massima, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che oggetto dell'impugnativa può essere soltanto la risoluzione 25 ottobre 1995 con cui l'assemblea consortile si è determinata a sollecitare il Consiglio di Stato a decretare lo scioglimento del Consorzio, che da tempo avrebbe conseguito le finalità per le quali è stato costituito;
che non possono invece formare oggetto di esame e di giudizio tutte le contestazioni che i ricorrenti sollevano con riferimento alla loro situazione di proprietari consorziati;
che in quanto volto a rimettere in discussione questioni sulle quali l'assemblea consortile non ha assunto alcuna determinazione l'impugnativa è pertanto irricevibile;
che nella misura in cui è proponibile il ricorso è privo di qualsiasi fondamento;
che la decisione di sollecitare il Consiglio di Stato a decretare lo scioglimento del consorzio è in effetti stata adottata nei modi e nelle forme previste dalla legge (art. 59 lett. f LRPT): nemmeno i ricorrenti denunciano irregolarità al riguardo;
che la decisione in esame non vincola il Consiglio di Stato; in particolare, non stabilisce che sono effettivamente date le premesse per lo scioglimento del consorzio; spetterà sempre ancora al Consiglio di Stato verificare se le opere siano completamente eseguite, se la loro manutenzione risulti assicurata e se siano stati estinti i debiti consortili (cfr. art. 72 cpv. 2 LRPT);
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 59, 70, 72 LRPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 500.-- al Consorzio __________ __________.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario