Property Owner Appeal of Permit Revision Denial Based on Expired Revision Period
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner appealed a governmental decision that overturned a municipal decision to grant a revision of a 1991 building permit, which originally authorized an apartment building designated for primary residences, by seeking to remove the primary residence specification. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the subsequent request for revision based on newly realized facts regarding the restriction's legal significance did not meet the legal requirements for revision (*revisio propter nova*), as the initial permit clearly stated the condition, which the applicant received exactly as requested, and the time limit for filing a revision had expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 delle, Art. 18 PAmm, Art. 36 PAmm, art. 35 PAmm, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm; Property Owner Appeal of Permit Revision Denial Based on Expired Revision Period: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the subsequent request for revision based on newly realized facts regarding the restriction's legal significance did not meet the legal requirements for revision (*revisio propter nova*), as the initial permit clearly stated the condition, which the applicant received exactly as requested, and the time limit for filing a revision had expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected based on the analysis of the conditions for revision (Art. 35 PAmm) which were not met.
Cited in the list of articles applied, forming the basis for the decision to reject the appeal.
Cited in the list of articles applied, forming the basis for the decision to reject the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the use of a summary decision due to the clearly unfounded nature of the appeal.
Cited in the list of articles applied, forming the basis for the decision to reject the appeal.
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Cited in the reasoning regarding the missed deadline for filing the revision request.
Cited as a general statutory provision relevant to the decision, although the appeal was rejected under procedural rules.
Cited in the list of provisions relevant to the subject matter, although the rejection was procedural.
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Testo completo
Incarto n. 52.96.00118 DP 109/96 cm · Lugano 26 giugno 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 maggio 1996 di
____________________ avv. __________ contro
la decisione 30 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 2083) che annulla la decisione 25 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ accoglie l'istanza di revisione presentata dagli insorgenti con riferimento alla licenza edilizia 12 aprile 1991 rilasciata loro dallo stesso municipio ad __________ per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti in località __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
- 23 maggio 1996 del municipio di __________;
- 2 giugno 1996 di __________ -
2 giugno 1996 di __________;
- 5 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 17 aprile 1990 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa di appartamenti in località __________ (part. n. __________ RFD, zona R4); la domanda di costruzione specificava che gli appartamenti erano destinati all'abitazione primaria (cfr. formulario domanda di costruzione pag. 2 cifra 7 / cod. costr. 17)
che con decisione 12 aprile 1991 il municipio di __________ ha rilasciato al richiedente una licenza edilizia per costruire *"una casa di appartamenti ad uso abitazione primaria"* (cfr. risoluzione n. __________ del 26.3/12.4.1991 del municipio di __________);
che la licenza edilizia esigeva, fra l'altro, a titolo di "condizione" che venissero *"ossequiate le disposizioni di cui all'art. 10 bis NAPR, circa l'obbligo di destinazione degli edifici"* ; norma, questa, che nella zona di situazione dell'immobile limitava gli insediamenti residenziali secondari al 75 % della SUL;
che i suddetti provvedimenti, già allora avversati dalle qui resistenti __________ e __________, sono stati confermati in ultima istanza da questo Tribunale alla condizione che l'altezza della costruzione venisse ridotta di un metro, interrando le fondamenta in misura corrispondente (STA
24.8.92 in re Pfister);
che il 4 luglio 1995 __________ e __________, nuovi proprietari del fondo, hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in variante volta a sanare alcune modifiche apportate al progetto approvato;
che la domanda ribadiva che la costruzione era destinata ad abitazione primaria (cfr. formulario domanda di costruzione punto 12);
che con decisione 2 novembre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti __________ e __________ la licenza chiesta in sanatoria, respingendo nel contempo le opposizioni delle vicine qui resistenti;
che nei considerandi del provvedimento (punto 13), l'autorità comunale ha ritenuto che la costruzione non soggiacesse al divieto totale di insediamenti residenziali secondari sancito dall'art. 49 delle NAPR entrate in vigore il 3 ottobre 1995;
che con giudizio 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha annullato questa considerazione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalle opponenti;
che con sentenza 27 marzo 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha evaso a sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata dal comune di __________ e dai proprietari dello stabile contro il predetto giudizio governativo, rilevando che la considerazione censurata non costituiva un accertamento vincolante circa l'assoggettamento dello stabile al regime retto dall'art.
10 bis delle vecchie NAPR;
che, contemporaneamente, il 17 gennaio 1996 i nuovi proprietari dello stabile hanno inoltrato al municipio di __________ un'istanza di revisione volta a stralciare dalla licenza edilizia 12 aprile 1991 la specificazione relativa al tipo d'insediamento residenziale autorizzato: in altri termini, gli istanti chiedevano che la licenza in questione, accordata per costruire *"una casa di appartamenti ad uso abitazione primaria"*, venisse modificata in una licenza per costruire *"una casa di appartamenti"*, senza ulteriori precisazioni circa la destinazione;
che con decisione 25 gennaio 1996 il municipio ha accolto l'istanza, ritenendo dato il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. d) PAmm (revisio propter nova); secondo l'autorità comunale la specificazione riguardante l'uso sarebbe da considerare alla stregua di un'indicazione di natura meramente formale, priva di rilevanza giuridica;
che con giudizio 30 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha annullato la succitata risoluzione municipale, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalle vicine opponenti;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che dei motivi addotti dagli insorgenti si dirà semmai nei seguenti considerandi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalle opponenti, mentre il municipio di __________ ne postula l'accoglimento;
Considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE,
43 e 46 PAmm e può essere evaso con succinta motivazione, senza istruttoria (art.
18 PAmm), siccome manifestamente infondato; considerata la natura delle questioni in esame, le prove testimoniali genericamente chieste dai ricorrenti non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 35 lett. d) PAmm "contro le decisioni è dato il rimedio della revisione, se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente";
che l'istanza di revisione, soggiunge l'art. 36 PAmm, deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta dei nuovi fatti o delle nuove prove;
che, nel caso in esame, non risulta soddisfatta nemmeno l'ombra delle condizioni suddette; in effetti:
- la licenza edilizia 12 aprile 1991 è stata confermata in ultima istanza da questo tribunale con sentenza 24 agosto 1992: l'istanza di revisione è stata nondimeno presentata all'autorità comunale che ha deciso in prima istanza;
- l'istante in licenza, predecessore in diritto dei ricorrenti, ha chiesto il permesso di costruire una casa di appartamenti destinati alla residenza primaria; ha ottenuto una licenza per costruire una casa di appartamenti "ad uso abitazione primaria"; ha quindi ottenuto esattamente quanto aveva chiesto;
- la presa di coscienza (da parte del richiedente iniziale, rispettivamente da parte dei suoi successori in diritto) della portata della licenza edilizia rilasciata dal municipio non costituisce un fatto nuovo rilevante, preesistente alla decisione dedotta in revisione; tantomeno configura una nuova prova a sensi dell'art. 35 lett. d) PAmm;
- anche se costituisse un fatto nuovo non sarebbe comunque rispettato il termine di 15 giorni sancito dall'art. 36 PAmm per l'inoltro della domanda di revisione; la limitazione di destinazione contenuta nella licenza in oggetto era chiaramente deducibile dal tenore stesso dell'atto; il destinatario poteva quindi prenderne immediata conoscenza;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti una tassa di giustizia, commisurata all'effettivo dispendio amministrativo ed alla temerarietà dell'impugnativa;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 10 bis NAPR 1988; 49 NAPR 1995 di Brissago; 3, 18, 28, 35, 60,
61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.- sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a: · __________
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario