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52.1996.113 • TCA TI 52.1996.113 Generato dall'IA

Civil Protection Deadline Appeal Admissibility Ruling

Numero d'incarto 52.1996.113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought judicial review by the Administrative Court regarding an official warning and a thirty-day deadline imposed by the Civil Protection Office for failing to complete a legally required civil defense shelter in their property, but the court dismissed the appeal as inadmissible because its jurisdiction, according to the relevant law, is limited to reviewing penal measures like the warning itself, not discretionary decisions regarding the extension of compliance deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 14 cpv. 2 LALEPCi, Art. 16 LEPCi, art. 60 LPAmm, art. 28 LPAmm; Civil Protection Deadline Appeal Admissibility Ruling: The appellant sought judicial review by the Administrative Court regarding an official warning and a thirty-day deadline imposed by the Civil Protection Office for failing to complete a legally required civil defense shelter in their property, but the court dismissed the appeal as inadmissible because its jurisdiction, according to the relevant law, is limited to reviewing penal measures like the warning itself, not discretionary decisions regarding the extension of compliance deadlines.

Parole chiave

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termine processuale perentorio limitazione del potere cognitivo conformità amministrativa termini di ricorso legittimazione a ricorrere decisione monitoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 3 PAmm
che prima di entrare nel merito di un'impugnativa, l'autorità di ricorso esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm), la quale è data, per ciò che concerne il Tribunale cantonale amministrativo, solo nei casi previsti dalla legge (art.
Art. 60 PAmm
3 PAmm), la quale è data, per ciò che concerne il Tribunale cantonale amministrativo, solo nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm), vale a dire secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;
Art. 14 cpv. 2 LALEPCi
Cited in the final orders implicitly through the basis for inadmissibility, as the decision hinges on the court's lack of jurisdiction concerning the extension of the deadline.
Art. 16 LEPCi
Cited in the final orders as background law relevant to the administrative act being appealed.
art. 60 LPAmm
Cited in the final orders implicitly as part of the legal basis for the finding of incompetence.
art. 28 LPAmm
Cited in the final orders implicitly as part of the procedural basis for the decision.
art. 3 LPAmm
Cited in the final orders as background law regarding the review of jurisdiction.
art. 66 cpv. 1 LTF
Although the text uses 'tassa di giustizia e le spese', this provision governs the imposition of costs in the final order.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 14 cpv. 2 LALEPCi

Cited in the final orders implicitly through the basis for inadmissibility, as the decision hinges on the court's lack of jurisdiction concerning the extension of the deadline.

art. 60 LPAmm

Cited in the final orders implicitly as part of the legal basis for the finding of incompetence.

art. 28 LPAmm

Cited in the final orders implicitly as part of the procedural basis for the decision.

art. 16 LEPCi

Cited in the final orders as background law relevant to the administrative act being appealed.

art. 3 LPAmm

Cited in the final orders as background law regarding the review of jurisdiction.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although the text uses 'tassa di giustizia e le spese', this provision governs the imposition of costs in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00113 DP 104/96 leo · Lugano 30 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Matteo Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 maggio 1996 di

__________ contro

la decisione 4 aprile 1996 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio cantonale di protezione civile -, mediante la quale è stato inflitto all'insorgente un ammonimento per non aver completato entro il termine assegnato i lavori per la costruzione di un rifugio della protezione civile al mappale no. __________ RFD di __________, con la diffida a voler terminare l'opera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione;

vista la risposta 14 maggio 1996 del Dipartimento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la __________, è proprietaria dello stabile sito al mappale no. __________ RFD di __________;

che a partire dal mese di novembre del 1993 la __________ è stata più volte sollecitata dalle competenti autorità affinché completasse la formazione di un rifugio per la protezione civile;

che in data 2 aprile 1996 l'Ufficio cantonale della protezione civile ha accertato che, benché terminato ed abitato da lungo tempo, il predetto stabile di proprietà della __________ non dispone ancora di un rifugio per la protezione civile conforme alle disposizioni di legge;

che pertanto con raccomandata 4 aprile l'Ufficio cantonale della protezione civile ha provveduto ad ammonire formalmente la società immobiliare in questione per le proprie ripetute inadempienze, diffidandola nel contempo a voler terminare la costruzione del rifugio entro il termine di 30 giorni;

che di conseguenza in data 19 aprile 1996 la __________ ha reagito, chiedendo al Tribunale cantonale amministrativo una proroga del termine di 30 giorni concessogli dall'autorità cantonale per il completamento dell'opera;

che, con scritto del 23 aprile 1994, questo Tribunale ha risposto di non essere competente a rilasciare questo genere di decisioni;

che malgrado ciò in data 6 maggio 1996 la __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo l'emanazione di una decisione formale sulla questione, richiamandosi alle argomentazioni già fatte valere nella lettera del 4 aprile 1996;

che il Dipartimento si oppone all'accoglimento del gravame, dovendo lo stesso essere respinto in ordine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo ad esprimersi sul merito di un'eventuale dilazione del termine concesso alla __________ per completare l'opera.

considerato, in

diritto

che prima di entrare nel merito di un'impugnativa, l'autorità di ricorso esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm), la quale è data, per ciò che concerne il Tribunale cantonale amministrativo, solo nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm), vale a dire secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;

che giusta l'art. 14 cpv. 2 LALEPCi il Tribunale cantonale amministrativo è competente unicamente a pronunciarsi su provvedimenti di natura penale, quali la multa e l'ammonimento, addottati dal Dipartimento in applicazione dell'art. 16 LEPCi;

che, per contro, la legge non prevede la competenza di questa istanza di giudizio a decidere su altre questioni, quali ad esempio quelle legate all'assegnazione di termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge stessa;

che nel caso in oggetto la ricorrente non contesta l'ammonimento inflittole dall'autorità cantonale, ma chiede unicamente che le venga concesso un termine più lungo di quello assegnatole dal Dipartimento per portare a termine i lavori di completazione dell'opera in oggetto;

che pertanto, richiamato tutto quanto sin qui esposto, si deve concludere che il ricorso, non essendo diretto contro la pronuncia d'ammonimento in sé quanto piuttosto contro l'assegnazione di un ultimo termine di 30 giorni per completare l'opera in oggetto, è chiaramente irricevibile per incompetenza di questo Tribunale;

che d'altra parte già il Dipartimento nella sua decisione 4 aprile 1996 aveva specificato come il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo fosse esperibile solo contro l'ammonimento;

che la tassa di giustizia e le spese seguono quindi la soccombenza.

visti gli art. 16 LEPCi, 14 cpv. 2 LALEPCi; 3, 28, 60 LPAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario