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52.1996.109 • TCA TI 52.1996.109 Generato dall'IA

Water Cooperative Tariff Increase Challenge Regarding Equal Treatment

Numero d'incarto 52.1996.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal challenging a departmental decision that had annulled a water cooperative's unilateral tariff increase for non-members, following a prior Federal Tribunal ruling that confirmed the department's jurisdiction over disputes involving the cooperative as a concession holder. The court ultimately rejected the cooperative's appeal because, regardless of whether its internal regulations provided sufficient legal basis for the increase, the decision to double distribution rates exclusively for non-members violated the fundamental public law principle of equal treatment between all users of a public service, a right that supersedes the cooperative's private law aims to favor its members.

Regesto Legislator

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Art. 13 fissa, Art. 29 RET, Art. 40 LMSP, Art. 35 cpv. 1 lett. d ed, Art. 35 LMSP, Art. 40 prima; Water Cooperative Tariff Increase Challenge Regarding Equal Treatment: The court ultimately rejected the cooperative's appeal because, regardless of whether its internal regulations provided sufficient legal basis for the increase, the decision to double distribution rates exclusively for non-members violated the fundamental public law principle of equal treatment between all users of a public service, a right that supersedes the cooperative's private law aims to favor its members.

Parole chiave

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principio della parità di trattamento impugnazione di decisioni amministrative motivi di competenza trattamento dell'acqua motivo di revisione concessione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 13 fissa
Il dipartimento ha indi considerato che gli art. 13 e 29 RET non costituivano una base legale sufficiente per legittimare la decisione dell'assemblea della __________ 30 aprile 1993 (consid.
Art. 29 RET
All'art. 29 RET la __________ si riserva inoltre il diritto di modificare in ogni tempo il regolamento medesimo.
Art. 40 LMSP
Although not the main ground for rejection, this provision was cited in the preamble to the dispositive as part of the legal basis considered by the court regarding jurisdiction.
Art. 35 cpv. 1 lett. d ed
40 LMSP, i reclamanti hanno sostenuto che la comunicazione disattendeva l'art. 35 cpv. 1 lett. d ed e LMSP.
Art. 35 LMSP
Although not the main ground for rejection, this provision was cited in the preamble to the dispositive as part of the legal basis considered by the court.
Art. 40 prima
Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise dal dipartimento dell'interno (ora delle istituzioni; art. 40 prima frase LMSP).
Art. 42 LMSP
Cited in the preamble to the dispositive as part of the legal basis authorizing the appeal.
Art. 28 PAmm
Cited in the preamble to the dispositive and used to impose the court fee on the appellant in order 2.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 35 LMSP

Although not the main ground for rejection, this provision was cited in the preamble to the dispositive as part of the legal basis considered by the court.

art. 40 LMSP

Although not the main ground for rejection, this provision was cited in the preamble to the dispositive as part of the legal basis considered by the court regarding jurisdiction.

art. 42 LMSP

Cited in the preamble to the dispositive as part of the legal basis authorizing the appeal.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive as part of the legal basis considered, but not explicitly linked to order 1 or 2.

art. 28 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive and used to impose the court fee on the appellant in order 2.

art. 31 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive and used to impose the payment of costs (ripetibili) to the respondents in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00109 DP 101/96 cm · Lugano 15 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 agosto 1994 di

__________ rappr. da: avv. __________ contro

la decisione 20 luglio 1994 (n. 21) con cui il dipartimento delle istituzioni ha accolto il reclamo 14 maggio 1993 di __________ e llcc ed ha annullato la comunicazione datata maggio 1993 con cui l'amministrazione della società cooperativa per l'acquedotto __________ informa l'utenza circa un aumento delle tariffe di distribuzione dell'acqua potabile;

viste le risposte:

- 31 agosto 1994 del dipartimento delle istituzioni;

- 5 settembre 1994 di __________

- 6 settembre 1994 del municipio di __________;

richiamata la sentenza 13 febbraio 1996 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con risoluzione 10 marzo 1963 l'assemblea comunale di __________ ha concesso alla società cooperativa per l'acquedotto di __________ (in seguito: __________) la privativa per la distribuzione dell'acqua potabile sul territorio del comune per un periodo di

10 anni. La concessione, rinnovabile tacitamente di 10 anni in 10 anni, poteva essere disdetta da ambo le parti ad ogni scadenza con un preavviso di 6 mesi. A seguito del rilascio di detta concessione la __________ si é dotata di un regolamento concernente la distribuzione dell'acqua potabile e la fissazione delle tariffe (o, più semplicemente, regolamento e tariffe; in seguito RET), approvato dal Consiglio di Stato il 9 febbraio 1968, il cui art. 13 fissa le diverse tasse d'uso. All'art. 29 RET la __________ si riserva inoltre il diritto di modificare in ogni tempo il regolamento medesimo.

B. Il 30 aprile 1993 l'assemblea generale della __________ ha deciso di raddoppiare le tariffe di distribuzione dell'acqua potabile concernenti l'anno in corso, tranne che quanto riguardava i soci, per i quali sarebbero state mantenute le tariffe in vigore nel 1992. Con comunicazione datata maggio 1993 l'amministrazione della __________ ha quindi informato gli utenti di quanto deciso dall'assemblea, invitando nel contempo gli stessi ad un sollecito pagamento delle bollette.

C. a) Mediante reclamo 14 maggio 1993 __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ moglie di __________ e __________ moglie di __________ hanno impugnato la comunicazione predetta innanzi al dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali. Richiamato per la competenza a decidere l'art. 40 LMSP, i reclamanti hanno sostenuto che la comunicazione disattendeva l'art. 35 cpv. 1 lett. d ed e LMSP. Essi hanno inoltre denunciato una disparità di trattamento tra i soci della __________ e gli altri utenti. Essi hanno pertanto concluso per l'annullamento della comunicazione.

b) Con risoluzione 20 luglio 1994 il dipartimento delle istituzioni ha accolto il reclamo in parola. Esso ha in primo luogo affermato la propria competenza a decidere giusta l'art.

40 LMSP per il motivo che, sebbene la concessione non ossequiasse la LMSP, la __________ continuava pur sempre a garantire la fornitura dell'acqua potabile sul territorio comunale (consid. 1). Il dipartimento ha indi considerato che gli art. 13 e 29 RET non costituivano una base legale sufficiente per legittimare la decisione dell'assemblea della __________ 30 aprile 1993 (consid. 2-5). Esso ha infine abbondanzialmente rilevato una disattenzione dell'art. 35 cpv. 1 lett. d ed e LMSP, applicabile per analogia (consid. 6). Il dipartimento ha pertanto annullato l'aumento delle tariffe deciso dagli organi della __________.

D. a) La __________ é insorta innanzi a questo Tribunale avverso la predetta risoluzione con ricorso 22 agosto 1994. Essa ha postulato la riforma della decisione dipartimentale nel senso che in via principale il reclamo 14 maggio 1993 fosse respinto in ordine, in via subordinata fosse accertata la legittimità dell'aumento tariffario deciso il 30 aprile 1993 dall'assemblea generale della __________ nella misura in cui corrispondeva all'adeguamento al rincaro delle tariffe, in via ancor più subordinata fosse accertata la legittimità del detto aumento per i canoni di abbonamento (per l'anno 1993) versati prima del 31 dicembre 1993. La ricorrente ha chiesto in sostanza che fosse infine accertato il regime giuridico cui essa soggiaceva nell'ambito della distribuzione dell'acqua potabile, non senza ribadire - con riferimento a quello dettato dalla LMSP - la bontà degli aumenti (differenziati) decisi in sede di assemblea generale 30 aprile 1993.

b) Con sentenza 28 ottobre 1994 questo Tribunale ha accolto la domanda principale formulata nel ricorso. Accertato che la concessione di cui beneficiava la __________ non rispondeva ai requisiti posti dall'art. 35 LMSP, sia nella versione attuale - in vigore dal

22 gennaio 1982 - che in quella precedente la modifica, il Tribunale ha dedotto che la __________ non poteva essere considerata quale azienda concessionaria ai sensi dell'art. 40 LMSP. Le contestazioni tra questa e gli utenti - e segnatamente le pretese della prima verso i secondi - non erano pertanto suscettibili di essere portate innanzi al dipartimento delle istituzioni in prima istanza ed al Tribunale amministrativo successivamente in applicazione della detta disposizione legale. Il Tribunale ha quindi concluso che il dipartimento delle istituzioni fosse entrato indebitamente nel merito del reclamo 14 maggio 1993 di __________ e __________: esso avrebbe invece dovuto declinare la propria competenza a decidere. Il Tribunale ha quindi riformato il dispositivo n. 1 della decisione dipartimentale nel senso che il reclamo 14 maggio 1993 veniva dichiarato irricevibile.

E. Con sentenza 13 febbraio 1996 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato da __________ e __________ contro la sentenza appena ricordata. L'alta Corte federale ha considerato che, sebbene rilasciata *"in una forma discutibile o, meglio, incompleta"* e fosse inoltre viziata sul piano giuridico (cfr. consid. 3c, pag. 8) trattavasi pur sempre di una concessione rilasciata in applicazione dell'art. 35 LMSP: donde la competenza del dipartimento delle istituzioni e del Tribunale amministrativo a dirimere le contestazioni sorte tra utenti ed azienda concessionaria in applicazione dell'art. 40 LMSP. Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza 28 ottobre 1994 di questo Tribunale. Donde il presente, nuovo giudizio.

Considerato, in

diritto

1.

Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise dal dipartimento dell'interno (ora delle istituzioni; art. 40 prima frase LMSP). Contro la decisione del dipartimento é dato ricorso al Tribunale amministrativo (art. 40 seconda frase LMSP). La competenza del Tribunale ad occuparsi del ricorso avverso la decisione dipartimentale 20 luglio 1994 é pertanto data. Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 42 LMSP; 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della SCAL é certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti.

2. 2.1. Nella decisione impugnata il dipartimento ha considerato che il RET non costituisce una base legale sufficiente per legittimare la decisione dell'assemblea della SCAL 30 aprile 1993, poiché non indica i soggetti obbligati al pagamento della tassa, la diverse categorie o generi d'uso dell'acqua, la scomposizione della tassa d'uso in una tassa base ed in una tassa di consumo, infine le basi di calcolo della tassa medesima (consid. 2-5). Esso ha inoltre abbondanzialmente rilevato una disattenzione dell'art. 35 cpv. 1 lett. d ed e LMSP, applicabile per analogia (consid. 6). Il dipartimento ha quindi annullato l'aumento delle tasse di distribuzione dell'acqua potabile deciso nei confronti degli utenti non soci della __________ per l'anno 1993.

Le motivazioni addotte dall'istanza inferiore non appaiono totalmente convincenti. La decisione impugnata resiste tuttavia alla critica della __________ per i motivi seguenti.

2.2. In primo luogo, contrariamente a quanto assume il dipartimento, se il RET non costituisce una base legale sufficiente a legittimare il controverso aumento delle tasse di distribuzione dell'acqua potabile non é perché non indica soggetto, oggetto e basi di calcolo di queste tasse (ad un esame sommario sembra anzi il contrario), bensì già per il motivo che il RET é stato adottato dagli organi della __________ e non può di tutta evidenza costituire una legge in senso formale, che - com'é noto - é invece necessaria per poter riscuotere simili tributi (cfr. per un caso analogo, relativo alla distribuzione di acqua potabile in un comune del Canton __________ da parte di un società anonima, la sentenza del Tribunale federale 9 giugno 1995, recentemente pubblicata in Pr 85 Nr. 120, consid. 5).

Non a caso l'art. 35 LMSP, applicabile direttamente alla fattispecie (e non per analogia), stabilisce che una concessione di aziende di interesse pubblico, la quale deve determinare - pena l'invalidità - le tariffe applicabili, deve essere rilasciata dal Legislativo comunale, é soggetta a referendum e deve essere approvata dal Consiglio di Stato, analogamente a quanto avviene per i regolamenti comunali. A questo punto il Tribunale dovrebbe esaminare quali siano gli effetti vuoi dell'approvazione del RET da parte del Consiglio di Stato (in applicazione, tra l'altro, di quale disposizione?) vuoi dell'esercizio della __________ della propria attività per oltre trent'anni sotto il regime istituito dal RET medesimo: periodo durante il quale la ricorrente ha oltretutto proceduto ad aumenti delle tasse di distribuzione originariamente stabilite, sempre accettati dagli utenti.

L'esito di questo esame permetterebbe di sapere se le predette circostanze possano eventualmente sanare rispettivamente supplire la deficiente base legale per il prelievo delle tasse di distribuzione. Quell'esame non appare tuttavia necessario ai fini della soluzione della presente lite, la quale é limitata alla verifica della legittimità dell'aumento delle tasse di distribuzione a carico dei non soci (cfr. alle due domande subordinate della ricorrente ed alla risposta 5 settembre 1994 dei resistenti, pag. 3 in alto). In effetti l'aumento delle tasse di distribuzione deciso dall'assemblea generale della SCAL il 30 aprile 1993 disattende in ogni caso ed in modo chiaro un altro principio fondamentale che deve essere rispettato da un concessionario di un servizio di interesse pubblico, ossia quello della parità di trattamento (cfr.

Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2.a ed., N. 1193, 1195; Scolari,

Diritto amministrativo, parte speciale, N. 1025 e rinvii): il contestato, consistente aumento delle tariffe, che prevede il loro raddoppio, colpisce solo gli utenti che non sono soci della SCAL, mentre i soci ne sono risparmiati. Invano la SCAL eccepisce che é conforme allo scopo dei una società cooperativa di favorire gli interessi economici dei suoi soci. Quello scopo caratterizza tuttavia la società sotto il solo aspetto del diritto privato; non può invece interferire negli obblighi di diritto pubblico assunti dalla società medesima in quanto concessionaria di un servizio pubblico. D'altra parte l'assoggettamento di soci e non soci alle stesse tasse d'uso non pregiudicherebbe la possibilità per i primi di comunque legittimamente partecipare all'eventuale avanzo netto d'esercizio della società.

3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della __________ (art. 28 PAmm), la quale deve essere inoltre condannata a rifondere ai resistenti adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 35, 36, 40 42 LMSP, 18, 28, 31 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico della __________, la quale é altresì condannata a versare ai resistenti identico importo per ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario