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52.1995.92 • TCA TI 52.1995.92 Generato dall'IA

Appeal Regarding Municipal Building Permit for Terrace Conversion Overturned Due to Incomplete Noise Assessment

Numero d'incarto 52.1995.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision by the State Council which had overturned a municipal building permit allowing the conversion of a property terrace into an outdoor public dining area, primarily due to concerns raised by neighbors regarding potential noise pollution. The administrative court reasoned that the terrace, when used for commercial activity, constitutes a "fixed installation" under relevant law, which necessitates an assessment of noise emissions to ensure compliance with planning values, an assessment the cantonal authorities failed to conduct. However, finding that the complete annulment of the license was disproportionate given the procedural defects, the court partially upheld the appeal, nullified the State Council's decision, and remanded the case for the Council to complete the necessary factual investigations regarding noise and the parking contribution issue before rendering a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 18 PAmm, Art. 11 LPA, Art. 2 cpv. 3 OIF, Art. 25 cpv. 1 LPA, Art. 36 cpv. 1 OIF, Art. 2 cpv. 5 OIF; Appeal Regarding Municipal Building Permit for Terrace Conversion Overturned Due to Incomplete Noise Assessment: The administrative court reasoned that the terrace, when used for commercial activity, constitutes a "fixed installation" under relevant law, which necessitates an assessment of noise emissions to ensure compliance with planning values, an assessment the cantonal authorities failed to conduct. However, finding that the complete annulment of the license was disproportionate given the procedural defects, the court partially upheld the appeal, nullified the State Council's decision, and remanded the case for the Council to complete the necessary factual investigations regarding noise and the parking contribution issue before rendering a new decision.

Parole chiave

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licenza edilizia comunale inquinamento acustico edificio pubblico proprietà immobiliare legittimazione a contestare licenza beni statali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 18 PAmm
Cited in the final list of articles used regarding the simplified procedure.
Art. 11 LPA
Cited in the general considerations regarding the applicable environmental law.
Art. 2 cpv. 3 OIF
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono fuori discussione (art. 21 LE, 43, 46 PAmm).
Art. 25 cpv. 1 LPA
Per principio, la costruzione di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPA).
Art. 36 cpv. 1 OIF
La valutazione è d'obbligo, precisa l'art. 36 cpv. 1 OIF, se l'autorità ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore (VLE) di detti impianti siano o potrebbero essere superati.
Art. 2 cpv. 5 OIF
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono fuori discussione (art. 21 LE, 43, 46 PAmm).
Art. 7 OIF
Cited in the general considerations regarding emission limits.
Art. 7 cpv. 1 lett. a OIF
8 di tale ordinanza prescrive di limitare secondo la regola fissata dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OIF le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate (con riserva di imporre una riduzione delle emissioni foniche dell'intero impianto entro i VLI nel caso di modificazioni sostanziali; cfr.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 65 cpv. 2 PAmm

Used to annul the challenged judgment and remit the case for a new decision after completing the investigation.

art. 21 LE

Cited in the general considerations regarding the court's jurisdiction.

art. 11 LPA

Cited in the general considerations regarding noise pollution regulations.

art. 25 LPA

Cited in the general considerations regarding the authorization of new fixed installations and noise assessment.

art. 2 OIF

Cited in the general considerations to define noise pollution and fixed installations.

art. 7 OIF

Cited in the general considerations regarding emission limitation for new fixed installations.

art. 8 OIF

Cited in the general considerations regarding emission limitation for modifications to existing fixed installations.

art. 36 OIF

Cited in the general considerations regarding the obligation to assess noise levels when limits might be exceeded.

art. 18 PAmm

Cited in the general considerations, justifying the decision based on the case file without further investigation (though this was overturned).

art. 28 PAmm

Cited in the general considerations.

art. 31 PAmm

Cited in the general considerations.

art. 60 PAmm

Cited in the general considerations.

art. 61 PAmm

Cited in the general considerations.

art. 65 cpv. 2 PAmm

Cited in the general considerations regarding the partial acceptance of the appeal.

art. 21 LE

Cited in the general considerations regarding the law applicable to the proceedings.

art. 11 LPA

Cited in the general considerations regarding the applicable environmental law.

art. 12 LPA

Cited in the general considerations.

art. 15 LPA

Cited in the general considerations.

art. 25 LPA

Cited in the general considerations regarding fixed installations.

art. 2 OIF

Cited in the general considerations regarding the definition of noise pollution and fixed installations.

art. 7 OIF

Cited in the general considerations regarding emission limits.

art. 8 OIF

Cited in the general considerations regarding modifications to existing installations.

art. 65 PAmm

Cited in the final list of articles used, relating to the decision process.

art. 60 PAmm

Cited in the final list of articles used.

art. 61 PAmm

Cited in the final list of articles used.

art. 28 PAmm

Cited in the final list of articles used.

art. 31 PAmm

Cited in the final list of articles used.

art. 18 PAmm

Cited in the final list of articles used regarding the simplified procedure.

art. 43 LE

Cited in the general considerations regarding active standing.

art. 46 PAmm

Cited in the general considerations regarding appeal timeliness.

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00092 DP 57/95 cm · Lugano 31 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 febbraio 1995 di

__________ __________ __________ rappr. da: studio legale __________ contro

la decisione 24 gennaio 1995, no. 502, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 24 ottobre 1994 rilasciata dal municipio di __________ agli insorgenti per adibire ad esercizio pubblico la terrazza dello stabile che sorge sulla part. no. __________ RFD di __________;

viste le risposte:

- 21 febbraio 1995 dell'Amministrazione condominio __________;

- 22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;

- 2 marzo 1995 del municipio di __________;

- 20 marzo 1995 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 13 luglio 1994 __________, __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di adibire ad esercizio pubblico la terrazza antistante il ristorante che prevedono di aprile nello stabile situato all'inizio di via __________ (part. no. __________; zona R 3a). La trasformazione comportava unicamente l'esposizione di 6 tavolini circolari con 4 sedie ciascuno.

Alla domanda si è opposto __________ a nome dei condomini della vicina residenza __________, contestando l'intervento soprattutto dal profilo delle prevedibili immissioni foniche.

B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 ottobre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

C. Con giudizio 24 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

Accertata la conformità di zona del controverso intervento, il Governo ha ritenuto che i servizi cantonali avessero omesso di verificarne la compatibilità ambientale, segnatamente dal profilo della limitazione preventiva delle immissioni.

Abbondanzialmente, il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che l'ampliamento dell'esercizio pubblico dovesse comportare il prelievo di un contributo sostitutivo per posteggi.

D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Dopo aver negato che l'area riservata al servizio esterno dell'esercizio pubblico possa essere configurata alla stregua di un impianto fisso, gli insorgenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver comunque omesso di considerare che i competenti servizi del Dipartimento del territorio hanno implicitamente escluso che la nuova destinazione della terrazza sia atta a determinare immissioni superiori ai limiti stabiliti per la zona.

Inammissibile dal profilo dell'economia processuale sarebbe peraltro anche l'annullamento della licenza edilizia. Le carenze d'accertamento rimproverate ai servizi dipartimentali avrebbero infatti potuto essere facilmente emendate nell'ambito della procedura di ricorso.

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il resistente __________, senza formulare particolari osservazioni.

Il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ si rimettono invece al giudizio di questo Tribunale.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono fuori discussione (art. 21 LE, 43, 46 PAmm).

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. 2.1. Secondo l'art. 11 LPA, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (cpv. 1); indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengono dannosi o molesti (cpv. 3).

In materia di inquinamento fonico, "per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d'esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno (art. 2 cpv. 3 OIF).

2.2. Per principio, la costruzione di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPA). La valutazione è d'obbligo, precisa l'art. 36 cpv. 1 OIF, se l'autorità ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore (VLE) di detti impianti siano o potrebbero essere superati.

I VLE sono fissati dagli allegati da 3 a 7 all'OIF. Si suddividono in tre categorie (valori di pianificazione, VP; valori limite d'immissione, VLI e valori d'allarme, VA) e si differenziano in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e della zona da proteggere (art. 2 cpv. 5 OIF), ovvero dal grado di sensibilità (GS), attribuito o attribuibile alle singole zone di utilizzazione conformemente agli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF.

2.3. A norma dell'art. 7 OIF, le emissioni degli impianti fissi nuovi devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva, nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (cpv. 1 lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i VP (cpv. 1 lett. b).

Nel caso di modificazioni di impianti fissi già esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'OIF (1. aprile 1987) l'art. 8 di tale ordinanza prescrive di limitare secondo la regola fissata dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OIF le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate (con riserva di imporre una riduzione delle emissioni foniche dell'intero impianto entro i VLI nel caso di modificazioni sostanziali; cfr. art. 8 cpv. 2 e 3 OIF).

Nel caso di modificazioni di impianti fissi costruiti dopo l'entrata in vigore dell'OIF, le emissioni foniche devono invece essere limitate tanto secondo la regola sancita dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OIF, quanto secondo il principio enunciato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b OIF (rispetto dei VP).

3. 3.1. Nel caso in esame la SPAA ed i ricorrenti negano anzitutto che la terrazza adibita ad esercizio pubblico possa essere considerata alla stregua di un impianto fisso.

L'obiezione è infondata.

L'art. 7 cpv. 7 LPA considera infatti impianti fissi tutte le costruzioni, le vie di comunicazione, altre istallazioni fisse e le modificazioni del terreno. L'art. 2 cpv. 1 OIF definisce a sua volta impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e altre istallazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno (cfr.

118 I b 353 consid. 2): evento, questo, che chiaramente si verifica nel caso in esame, in conseguenza dell'attribuzione della terrazza all'esercizio di attività commerciali.

3.2. Una volta stabilito che la controversa terrazza, in quanto destinata all'esercizio di attività commerciali dev'essere considerata alla stregua di un impianto fisso a sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPA, ben si deve riconoscere che i competenti servizi cantonali hanno omesso di determinarne le immissioni foniche esterne in base all'allegato 6 all'OIF (applicabile alla fattispecie giusta la cifra 1 cpv. 1 lett. a). Di fronte alle contestazioni sollevate dal resistente __________, l'autorità cantonale non poteva sottrarsi all'obbligo di formulare una prognosi sulle immissioni foniche derivanti dalla nuova destinazione della terrazza. Né può ora limitarsi a rinviare l'opponente ai poteri d'intervento che l'art. 107 LOC riserva al municipio. Tanto meno basta asserire che l'insediamento è conforme alla zona di utilizzazione per la quale è previsto il GS III.

Il fatto che l'autorità non abbia motivo di ritenere che i VLE siano o potrebbero essere superati (cfr. art. 36 OIF) non la esime dall'obbligo di giustificare questa sua deduzione con argomenti fondati sui principi applicabili per determinare il livello di valutazione del rumore (Lr) in base alla cifra 3 dell'allegato 6 all'OIF.

A torto reputano gli insorgenti che la prassi permetta di prescindere da una determinazione qualora gli allegati all'OIF non stabiliscano, come nel caso in esame, i VLI applicabili. L'ipotesi prospettata dai ricorrenti e considerata dall'art. 40 cpv. 3 OIF non si verifica, poiché l'impianto avversato, in quanto destinato all'esercizio di attività commerciali, ricade nel campo di applicazione della cifra 1 cpv. 1 lett. a dell'allegato 6 all'OIF, che dichiara applicabili agli impianti delle arti e mestieri (Gewerbe) i VLE fissati da queste disposizioni.

3.3. Così stando le cose, ben si può ritenere che i competenti servizi cantonali abbiano omesso di stabilire se le immissioni foniche prodotte da questa attività siano limitate secondo la regola sancita dall'art.

7 cpv. 1 lett. a OIF e rientrino nei limiti dei VP fissati dalla cifra 2 dell'allegato 6 dell'OIF per le zone con GS III; valori, questi, che alla fattispecie tornano applicabili tanto in base all'art. 8 cpv. 2 e 3 OIF (ingrandimento dell'esercizio pubblico all'esterno con conseguente produzione di immissioni foniche percettibilmente più elevate), quando in base all'art. 8 cpv. 4 OIF (ingrandimento di un impianto fisso realizzato dopo l'entrata in vigore dell'OIF).

4. Le carenze d'accertamento riscontrate dal Consiglio di Stato non giustificavano tuttavia l'annullamento della licenza. Come rettamente osservano gli insorgenti, una simile conseguenza appare manifestamente contraria al principio di proporzionalità, applicabile anche in ambito procedurale.

I dati mancanti potevano infatti essere raccolti senza eccessive difficoltà ordinando ai competenti servizi dipartimentali di procedere ad adeguate misurazioni su impianti analoghi valutandole poi alla luce delle prescrizioni dianzi citate.

Non essendo compito specifico di questo Tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle precedenti istanze, il giudizio impugnato va quindi annullato conformemente all'art. 65 cpv. 2 PAmm, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione, previa completazione degli accertamenti.

Entro questi limiti e fatto obbligo al Consiglio di Stato di statuire in modo concludente anche sulla contestazione relativa al prelievo di un contributo per posteggi mancanti, il ricorso va quindi parzialmente accolto.

5. Dato l'esito, si prescinde del prelievo di una tassa di giustizia e si addebitano le ripetibili allo Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11, 12, 15,

25 LPA; 2, 7, 8 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 24 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (no. 502) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.

2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 900.-- (novecento) a titolo di ripetibili.

4. · Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario: