Building Permit Challenge for Slope Consolidation and Swimming Pool
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a building permit granted for slope consolidation and the construction of a swimming pool on property located in an area identified as having a medium risk of sliding on clay surfaces, arguing that further geotechnical studies were necessary to ensure adequate safety beyond what the municipal authority had required. The court upheld the permit approval, reasoning that the initial application, supplemented by the requested geotechnical report confirming the feasibility and benefit of the stabilization measures (including micropiles designed to extend beyond the unstable layer), provided sufficient documentation for the authority to verify compliance with public law, particularly the prohibition against building on unsafe land; consequently, the court held that demanding more detailed execution plans concerning the exact placement and dimensions of the stabilization elements was inappropriate for the permitting procedure stage and fell within the scope of executive planning outside the scope of the initial permit review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 PAmm, Art. 1 RLE, Art. 9 RLE, Art. 11 RLE, Art. 11 cpv. 3 RLE, Art. 30 RLE; Building Permit Challenge for Slope Consolidation and Swimming Pool: The court upheld the permit approval, reasoning that the initial application, supplemented by the requested geotechnical report confirming the feasibility and benefit of the stabilization measures (including micropiles designed to extend beyond the unstable layer), provided sufficient documentation for the authority to verify compliance with public law, particularly the prohibition against building on unsafe land; consequently, the court held that demanding more detailed execution plans concerning the exact placement and dimensions of the stabilization elements was inappropriate for the permitting procedure stage and fell within the scope of executive planning outside the scope of the initial permit review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to confirm that the construction does not violate the prohibition on building on insecure land.
Cited as part of the basis for the court's jurisdiction and admissibility check, which precedes the dispositive ruling.
Cited as part of the legal provisions considered by the court.
Cited as part of the legal provisions considered by the court regarding project documentation.
Cited as part of the legal provisions considered by the court regarding execution standards ('regole dell'arte').
Cited as part of the legal provisions considered by the court regarding the decision process.
Cited as part of the legal provisions considered by the court regarding costs.
Cited as part of the legal provisions considered by the court regarding costs.
Used to justify rendering the judgment based on the file without further investigation.
Cited as part of the legal provisions considered by the court regarding the initial admissibility check.
Cited as part of the legal provisions considered by the court regarding procedural aspects.
Cited in the reasoning as confirming active standing, preceding the operative part.
Cited in the reasoning as confirming timeliness, preceding the operative part.
Cited in the reasoning for defining the construction license.
Cited in the reasoning for defining the construction license.
Cited in the reasoning regarding requirements for construction documentation.
Cited in the reasoning regarding notification of the responsible engineer.
Cited in the reasoning regarding required information in the building application.
Cited in the reasoning regarding the possibility for authorities to request special studies.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00574 DP 310/95 cm · Lugano 26 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 dicembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________, contro
la decisione 22 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6331) che respinge l'impugnativa inoltrata da __________ contro la licenza edilizia 8 agosto 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per risanare il pendio della part. no. __________ RF e costruirvi una piscina;
viste le risposte:
- 18 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
- 20 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
- 20 dicembre 1995 del Comune di __________;
- 21 dicembre 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 maggio 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di consolidare il pendio sottostante la sua casa di vacanza in località __________ (zona R2, part n. __________ RFD). L'intervento prevedeva la costruzione di una platea in calcestruzzo, appoggiata su micropali, sottomurata alle fondamenta dell'edificio ed ancorata alla roccia stabile. Il manufatto avrebbe inoltre dovuto ospitare una piccola piscina di m 5,8 x 3 x 1,50.
Alla domanda si è opposta __________, proprietaria del fondo sottostante, contestando l'opera dal profilo della sicurezza.
B. L'autorità cantonale ha preavvisato favorevolmente l'intervento. Dato che il fondo dedotto in edificazione risulta incluso in un comprensorio soggetto a rischio medio di scivolamento lungo le superfici argillose, l'Istituto geologico ed idrologico cantonale ha tuttavia consigliato al municipio di chiedere all'istante "una perizia geotecnica atta a definire le caratteristiche del terreno" e ad individuare "modalità di consolidamento che garantiscano una sufficiente sicurezza dell'opera."
Preso atto delle risultanze della perizia sollecitata al richiedente, l'8 agosto 1995 il municipio di __________ ha autorizzato l'intervento.
La licenza è stata tuttavia subordinata alle condizioni suggerite dal geologo interpellato, ossia:
- all'allestimento di una prova a futura memoria per il fondo dell'opponente;
- alla stipulazione di un'assicurazione generale per i lavori;
- all'analisi della situazione attuale (del terreno) mediante 3-4 sezioni;
- all'allestimento di un progetto che aumenti l'attuale sicurezza del 20-30 % circa.
C. Con giudizio 22 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'opponente ed annullando siccome inconferenti le condizioni alle quali era stata subordinata.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che i piani inoltrati permettessero di operare un'adeguata verifica della conformità dell'opera con le prescrizioni di diritto pubblico applicabili. Ha quindi considerato ingiustificata la richiesta di ulteriori studi avanzata dall'insorgente.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________, succeduto in diritto alla soccombente, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
Dopo aver ricordato che il fondo dedotto in edificazione è situato in una zona soggetta a rischio di scivolamento del terreno, il ricorrente ribadisce l'esigenza di approfondire gli studi sulla configurazione del suolo e sulle modalità di intervento. La zona, argomenta, sarebbe esposta a pericolo di smottamenti. Spetterebbe quindi al resistente dimostrare in modo inoppugnabile che l'opera risponde a tutte le regole dell'arte in fatto di sicurezza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente __________ contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può d'altro canto essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Dato per acquisito che il pendio da consolidare è caratterizzato da una certa instabilità , il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. La licenza di costruzione è un atto amministrativo col quale l'autorità accertata che nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (cfr. art. 1 RLE; Scolari, Commentario della LE, ad art. 39 N 3).
La domanda di costruzione deve contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 9 RLE ed essere corredata da progetti allestiti in modo da rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste (art. 11 RLE). Considerate le finalità della licenza edilizia, la documentazione annessa alla domanda di costruzione dev'essere tale da consentire all'autorità di procedere ad una verifica completa ed approfondita della conformità dell'intervento con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili (cfr. art. 4 cpv. 1 LE). All'occorrenza, l'autorità può inoltre chiedere ulteriori informazioni o completamenti. In casi particolari può essere chiesto anche l'allestimento di studi speciali, come perizie geologiche, di meccanica delle terre, idrografiche o del traffico, foniche e simili (art. 11 cpv. 3 RLE).
3. La LE disciplina soltanto genericamente le esigenze che le costruzioni devono ossequiare in fatto di sicurezza e di solidità. L'unico limite posto al riguardo è dato dall'art. 24 cpv. 1 LE, che vieta l'edificazione di terreni che non offrono sufficienti garanzie di solidità e di stabilità o che sono esposti a pericoli particolari, come valanghe frane o inondazioni. L'ulteriore definizione della norme tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l'igiene delle costruzioni è demandata al regolamento (art. 24 cpv. 2 LE).
Questo si limita tuttavia a stabilire che "gli edifici, gli impianti ed ogni altra opera devono essere progettati ed eseguiti secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità, sussidiariamente da associazioni professionali riconosciute" (art. 30 RLE).
Oltre che dall'obbligo sancito dall'art. 4 LE di corredare la domanda di costruzione con progetti elaborati da professionisti qualificati iscritti all'OTIA, il rispetto dei vincoli sanciti dall'art. 30 RLE è assicurato dalle verifiche che l'autorità preposta al rilascio dei permessi di costruzione opera in relazione alle normative specifiche entranti in considerazione, quali le disposizioni speciali della legislazione sulla protezione dell'ambiente, della legislazione sanatoria del lavoro, della polizia del fuoco, della prevenzione degli incidenti e del risparmio energetico (cfr. art. 30 cpv. 3 RLE).
Dall'art. 30 RLE non discende comunque che tutte le regole dell'arte edilizia assurgano a disposizioni di diritto pubblico richiamanti una puntuale verifica da parte dell'autorità in ordine al loro adempimento. Nessun controllo in ordine all'ossequio delle regole dell'arte è ad esempio previsto per i calcoli statici in ordine all'ossequio delle regole dell'arte. Lo si deduce chiaramente dal fatto che questi calcoli non devono essere allegati alla domanda di costruzione e che il nominativo dell'ingegnere responsabile dev'essere notificato al municipio soltanto prima dell'inizio dei lavori (art.
4 cpv. 3 RLE).
4. Nell'evenienza concreta, la domanda di costruzione è stata elaborata da un ingegnere iscritto all'albo dell'OTIA. Il progetto, allestito in scala 1:100, fornisce tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. Anche un profano è in grado di dedurre dal progetto che l'opera è in primo luogo destinata a consolidare il pendio sul quale sorge la casa di vacanza della resistente (cfr. la sottomurazione delle fondamenta risultante dalle sezioni). Chiarissime sono pure le dimensioni dell'opera in contestazione.
Dal profilo formale ben si può di conseguenza affermare che la domanda è allestita in modo conforme alle prescrizioni poste dagli art. 4 LE ed 11 cpv. 1 RLE.
Considerato tuttavia che, secondo i rilievi effettuati dall'Istituto geologico ed idrologico cantonale in funzione dell'allestimento del catasto dei pericoli naturali, il fondo dedotto in edificazione appartiene ad un comprensorio "soggetto a rischio medio di scivolamento lungo le superfici argillose", il municipio di __________ ha chiesto al resistente di presentare una perizia geotecnica atta a definire "le caratteristiche del terreno e le modalità di consolidamento che garantiscano una sufficiente sicurezza dell'opera". La resistente ha dato seguito alla richiesta, producendo un referto peritale che non si limita a confermare la sostanziale fattibilità dell'intervento, ma lo considera addirittura auspicabile dal profilo della tutela degli interessi dell'insorgente.
Ora è vero che il perito suggerisce anche di approfondire la conoscenza del terreno e di allestire un progetto che aumenti del 20 - 30 % l'attuale sicurezza. Questa indicazione, nelle circostanze concrete, non permette tuttavia di esigere l'inoltro di piani più dettagliati nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione. Ai fini della verifica della sicurezza dell'opera i piani presentati, integrati dal rapporto specialistico chiesto dall'autorità comunale, sono sufficienti. Dalla sezione A-A del progetto inoltrato si evince infatti chiaramente che i micropali di sostegno e gli ancoraggi di ritenzione della platea in cemento armato, sottomurata alle fondamenta della casa, oltrepasserebbero ampiamente lo strato di terreno instabile (cfr. linea tratteggiata con indicazione della direzione di scivolamento). Da queste indicazioni si può quindi dedurre che l'intervento è destinato a dare al terreno adeguate garanzie di stabilità, aumentando la sicurezza della casa e dei fondi sottostanti: prospettiva, questa, che permette di considerare rispettato anche il divieto di edificare terreni insicuri sancito dall'art. 24 cpv. 1 LE.
A torto l'insorgente pretende l'allestimento di un progetto più dettagliato. Ai fini della verifica della sicurezza dell'opera da parte dell'autorità preposta al rilascio della licenza, non è richiesta la presentazione di progetti dettagliati al punto da poter essere immediatamente posti in esecuzione. Considerati i limiti di tale verifica, nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione non si giustifica esigere maggiori ragguagli circa il numero, la disposizione, la lunghezza e le dimensioni dei micropali e degli ancoraggi. La definizione di questi aspetti dell'intervento rientra nei limiti della progettazione esecutiva: progettazione, questa, che come giustamente ricorda il Consiglio di Stato esula dalla procedura di esame delle domande di costruzione.
5. Ferme queste premesse, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va quindi confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 21, 24 LE; 11, 30 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente, che a titolo di ripetibili rifonderà fr. 1'000.-- alla resistente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario