Construction Appeal Revision Due to Postal Date Misreading
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed a timely request for revision challenging a prior ruling that deemed an appeal against a state resolution on a construction matter inadmissible due to late filing, based on the court having misread the postal date stamp on the envelope as September 21st instead of September 20th. The court granted the revision because an optical illusion caused by the stamp's design led to a factual error demonstrable in the file, thereby meeting the statutory grounds for revision, resulting in the annulment of the inadmissibility ruling and remitting the original appeal for a decision on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 PAmm, Art. 35 lett b PAmm; Construction Appeal Revision Due to Postal Date Misreading: The court granted the revision because an optical illusion caused by the stamp's design led to a factual error demonstrable in the file, thereby meeting the statutory grounds for revision, resulting in the annulment of the inadmissibility ruling and remitting the original appeal for a decision on its merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the admissibility of the revision request based on the inadvertent misappreciation of facts.
Cited as the basis for the admissibility of the revision request itself.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00555 DP 290/95 cm · Lugano 19 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 22 novembre 1995 di
__________ tutti rappr. da: avv. __________ contro
la sentenza 10 novembre 1995 del Tribunale cantonale amministrativo, che dichiara irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato dagli istanti avverso la risoluzione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato (no. __________) in materia edilizia;
viste le risposte:
- 30 novembre 1995 del comune di __________;
- 4 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
- 6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che con sentenza 10 novembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato da __________ e liteconsorti contro la risoluzione 30 agosto 1995 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione
26 maggio 1995 resa dal municipio di __________ in materia edilizia;
che il giudizio di irricevibilità si fondava sulla data impressa sul francobollo con cui era affrancata la busta contenente il ricorso: apparentemente il "21.9.95"
che il 22 novembre 1995 i soccombenti hanno chiesto la revisione del predetto giudizio, allegando e dimostrando di aver spedito il ricorso il 20.9.95;
che delle osservazioni inoltrate dalle controparti si dirà semmai più avanti;
che la domanda di revisione, tempestiva, è ricevibile in ordine giusta l'art. 36 PAmm;
che contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti che risultano dagli atti (art. 35 lett b PAmm);
che nel caso in esame un particolare concorso di circostanze fortuite (impressione dello 0 di 20 in corrispondenza di una linea del disegno del francobollo) ha creato un'illusione ottica, inducendo questo Tribunale a leggere la data del 21.9.95, anziché quella del 20;
che in queste circostanze sono ravvisabili gli estremi del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmm;
che l'istanza va quindi accolta, annullando la sentenza 10 novembre 1995 di questo Tribunale;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno poste a carico dello Stato;
visti gli art. 35 e 36 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 novembre 1995 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata;
1.2. il Tribunale cantonale amministrativo statuirà con separato giudizio sul ricorso 20 settembre 1995 inoltrato dagli istanti contro la decisione 30 agosto 1995 (n. __________) del Consiglio di Stato.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Lo Stato rifonderà agli istanti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario