Condominium Association v. Restaurant Nightclub Authorization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA condominium association appealed a preliminary authorization granted to a nearby restaurant to open a Category B1 nightclub/piano bar, arguing it would severely compromise the neighbors' night-time tranquility. The Administrative Court dismissed the appeal, reasoning that the preliminary authorization stage only verifies if basic prerequisites exist to avoid needless investment, and existing legislation does not subordinate public establishment licenses to specific anti-nuisance conditions, meaning the general police clause could only bar issuance if a grave, direct, and imminent danger to public order was nearly certain, which the small size of the proposed venue (80 sq. m.) did not credibly support; furthermore, requests to set a specific closing time were premature, as that determination belongs to the final license decision, against which the appellants could appeal later.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 LEP, Art. 18 PAmm, art. 60 PAmm, art. 28 PAmm, art. 61 PAmm, art. 22 LEP; Condominium Association v. Restaurant Nightclub Authorization: The Administrative Court dismissed the appeal, reasoning that the preliminary authorization stage only verifies if basic prerequisites exist to avoid needless investment, and existing legislation does not subordinate public establishment licenses to specific anti-nuisance conditions, meaning the general police clause could only bar issuance if a grave, direct, and imminent danger to public order was nearly certain, which the small size of the proposed venue (80 sq. m.) did not credibly support; furthermore, requests to set a specific closing time were premature, as that determination belongs to the final license decision, against which the appellants could appeal later.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the operative part, although the appeal was rejected based on the substantive analysis.
Cited in the preamble to the operative part, related to the admissibility check (which was confirmed in point 1).
Cited in the preamble to the operative part, related to the procedural decision to rule based on the file without further investigation.
Cited in the preamble to the operative part, concerning the procedural aspects of the administrative procedure.
Cited in the preamble to the operative part, concerning procedural provisions.
Cited in the preamble to the operative part, related to the licensing power being reviewed.
Cited in the preamble to the operative part, related to the procedural rules applied.
Cited in the preamble to the operative part, concerning procedural provisions.
Article governing court costs, cited in the operative part (Point 2) for imposing costs on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00544 DP 279/95 cm · Lugano 18 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 ottobre 1995 di
__________ rappr. da: __________ contro
la decisione 16 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che assicura in via di massima alla __________ il rilascio della patente per l'apertura di un "locale notturno - piano bar" Cat. B1 a __________, scissione dalla patente relativa al __________ a __________;
viste le risposte:
- 30 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
- 6 novembre 1995 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 16 ottobre 1995, pubblicata sul FU n. ___/__________ dipartimento delle istituzioni ha assicurato in via di massima alla Ristorante __________ il rilascio della patente per l'apertura di un "locale notturno - piano bar" Cat. B1 a __________ (scissione della patente relativa al Ristorante __________ a __________).
B. Contro la premessa risoluzione dipartimentale la comunione dei comproprietari del condominio __________ é insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Evidenziando che il condominio __________ si trova nelle immediate vicinanze del Ristorante __________ e del previsto locale notturno, rileva che l'apertura dello stesso comprometterebbe gravemente la tranquillità e la quiete notturna dei condomini, già perturbata dagli avventori del ristorante.
Nella misura in cui la patente venisse rilasciata, postula che sia prevista la chiusura del locale alle ore 02.00.
C. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni e la Ristorante __________, che postulano la conferma dell'autorizzazione censurata.
Considerato, in
diritto
1. Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine conformemente all'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La legittimazione attiva della ricorrente va senz'altro riconosciuta. Essendo proprietaria di un condominio ubicato nelle immediate vicinanze del previsto locale notturno, la sua situazione giuridica risulta collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso. Tale insomma da farla apparire portatrice di un interesse attuale, diretto e concreto a dolersi del pregiudizio effettivo che il provvedimento censurato le arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (cfr. STA 1. aprile 1993 in re Comunione dei comproprietari del condominio Ramogna, STA 27 aprile 1987 in re Giudici e LLCC, DTF 104 Ib 249).
2. L'insorgente si oppone al rilascio dell'assicurazione di massima per l'apertura del locale notturno con considerazioni attinenti alla tutela della pubblica quiete.
Ora, lo scopo dell'autorizzazione di massima é quello di accertare, sulla base di una richiesta sommaria, se in una determinata situazione siano dati i presupposti per il rilascio di una patente, evitando in tal modo al richiedente investimenti inutili.
La LEP non subordina il rilascio di patenti per esercizi pubblici a particolari condizioni volte a prevenire immissioni moleste.
Essa si limita a stabilire il principio della responsabilità del titolare della patente e del gerente per il mantenimento dell'ordine all'interno del locale.
In tali circostanze, soltanto la clausola generale di polizia può ostare al rilascio dell'autorizzazione richiesta (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 132 B. III).
L'applicazione di tale clausola, di natura sussidiaria, presuppone tuttavia una situazione di pericolo, particolarmente grave, diretto ed imminente per i beni di polizia: pericolo evitabile unicamente mediante il rifiuto del permesso.
In sostanza, si deve poter ritenere pressoché certo che dalla concessione dell'autorizzazione richiesta possa derivare al vicinato una molestia intollerabile dal profilo della tutela dell'ordine pubblico (cfr. Imboden
- Rhinow, op. cit., N. 136 B. V e riferimenti).
Nel caso concreto questo presupposto non é stato reso verosimile.
Le esigue dimensioni del locale (80 mq) non permettono di ritenere che il disturbo arrecato al vicinato dalla sua attività sia di portata tale da giustificare il diniego della patente in applicazione della clausola generale di polizia.
Sotto questo profilo, la decisione dipartimentale impugnata va quindi confermata.
3. Parimenti da respingere è l'impugnativa nella misura in cui chiede che venga fissato un orario d'apertura massimo fino alle 02.00.
La determinazione degli orari di apertura e di chiusura avverrà nell'ambito della decisione che l'autorità cantonale deve ancora rendere sulla patente definitiva: atto contro il quale i ricorrenti potranno semmai nuovamente insorgere.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 60 LEP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla controparte fr. 250.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario