Grotto Renovation Permit Reinstatement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to reinstate a building permit for the renovation of a grotto, which the Cantonal Council had revoked based on the argument that the work exceeded the limits for construction outside designated building zones; however, the Administrative Court upheld the appeal, finding that the property was, in fact, located within an established building zone included in the general development plan, rendering the cantonal authority's objection, which was predicated on rules for construction outside building zones, unfounded, and consequently reinstated the original municipal permit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 cpv. 2 LPT, Art. 24 LPT, art. 7 cpv. 1 LE, art. 21 LE, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm; Grotto Renovation Permit Reinstatement: è ripristinata la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione del grotto part. n. __________ RFD.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article's principle was used to determine that the opposition by the Cantonal Department was unjustified because the area was buildable.
Cited among the applicable articles guiding the decision to grant the appeal and uphold the municipal license.
Cited among the applicable procedural articles relevant to the court's decision.
Cited among the applicable procedural articles relevant to the court's decision.
Cited among the applicable procedural articles relevant to the court's decision.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00525 DP 258/95 leo · Lugano 27 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 ottobre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________ Contro
la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) che annulla la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la ristrutturazione del grotto di sua proprietà (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 10 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
- 12 ottobre 1995 del municipio di __________;
- 17 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
esperito un sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 15 maggio 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare il grotto di sua proprietà situato in località grotti della __________ (part. n. __________ RF);
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e
75 LALPT per il rilascio di permessi di costruzione fuori delle zone edificabili;
che il 19 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, disattendendo l'opposizione dell'autorità cantonale;
che con giudizio 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio ed accreditando i motivi d'opposizione fatti valere dall'insorgente;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio, mentre il municipio di __________ ne ha sollecitato l'accoglimento;
che in sede d'istruttoria è emerso che la zona dei grotti della __________ è edificabile ed inclusa nel perimetro del PGC;
che l'autorità cantonale ha pertanto aderito al ricorso;
che, non essendo applicabile l'ordinamento disciplinante l'attività edilizia fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT, 75 LALPT), l'opposizione del Dipartimento del territorio era ingiustificata (art. 7 cpv. 1 LE);
che, di conseguenza, infondato appare anche il giudizio governativo impugnato;
che la licenza accordata dal municipio di __________ sulla base del diritto autonomo comunale va pertanto ripristinata;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno addebitate al Cantone;
visti gli art. 7, 21 LE; 24 LPT; 75 LALPT; 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) è annullata;
1.2. è ripristinata la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione del grotto part. n. __________ RFD.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario