Appeal Against Construction Permit Denial for Drug Rehabilitation Facility Dismissed Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe applicants sought to appeal a decision by the State Council, which had upheld a municipal denial of a construction permit to convert a residential house into a social reintegration facility for former drug addicts, a denial prompted by objections from neighbors and the territorial department. The Administrative Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because it was filed one day late, as the statutory 15-day deadline, calculated from the notification date of September 5th, expired on September 20th, but the appeal was only submitted on September 21st.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 10 cpv. 4 PAmm, art. 46 PAmm, art. 10 PAmm, art. 28 PAmm, art. 31 PAmm; Appeal Against Construction Permit Denial for Drug Rehabilitation Facility Dismissed Due to Untimely Filing: The Administrative Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because it was filed one day late, as the statutory 15-day deadline, calculated from the notification date of September 5th, expired on September 20th, but the appeal was only submitted on September 21st.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed as the primary basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed late (tardivo).
Cited as a procedural rule alongside Art. 46 PAmm, regarding the deadline when filing by mail.
Cited in the concluding list of provisions, though its application is procedural regarding the inadmissibility.
Cited in the concluding list of provisions, related to the procedure.
The article used to establish the amount of the judgment fee imposed on the losing party.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00516 DP 248/95 cm · Lugano 10 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Monica Campana Liebi , vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 settembre 1995 di
__________ __________ __________ tutti rappr. da: avv. __________ Contro
la decisione 30 agosto 1995 (no 4663) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso degli insorgenti avverso la decisione 26 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria per trasformare la casa di abitazione sita al mappale no __________ RFD in una struttura per l'aiuto al reinserimento sociale di ex tossicodipendenti;
viste le risposte:
- 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
- 4 ottobre 1995 del municipio di __________;
- 10 ottobre 1995 di __________;
- 23 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 29 marzo 1995 __________, __________ e __________ hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per trasformare la casa di abitazione sita al mappale no __________ RFD del comune in una struttura per l'aiuto al reinserimento sociale di ex tossicodipendenti;
che, alla domanda, pubblicata dal 18 aprile al 3 maggio 1995, si sono opposti i vicini __________, __________ e __________, __________ ed __________, nonché in data 11 maggio 1995 il Dipartimento del territorio;
che il municipio di __________, vista l'opposizione dell'autorità cantonale, il 26 maggio 1995 ha negato agli istanti, qui ricorrenti, il rilascio della licenza richiesta;
che con giudizio 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________, __________ e __________;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio, il municipio di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che a norma dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo deve essere presentato per iscritto entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;
che quando l'insinuazione si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 10 cpv. 4 PAmm);
che, nella specie, ritenuto che i ricorrenti hanno ricevuto la decisione oggetto del ricorso in data 5 settembre 1995, il termine per inoltrare l'impugnativa scadeva venerdì
20 settembre 1995;
che l'impugnativa è invece stata presentata soltanto in data 21 settembre 1995 alle 10.00 (cfr. timbro postale);
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo;
che, infine, ritenuto che l'indennità per ripetibili non soggiace al principio dell'ufficialità, bensì a quello di disposizione e che, pertanto, l'autorità di ricorso può condannare la parte soccombente al pagamento di un indennità per ripetibili alla controparte soltanto nella misura in cui quest'ultima ne abbia fatto esplicita richiesta (STA 29 luglio 1985 in re C.), non si giustifica di assegnare detta indennità ad __________;
visti gli art. 10, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile in ordine poiché tardivo .
2. La tassa di giudizio di fr. 400.-- è posta a carico di __________, __________ e __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria