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52.1995.506 • TCA TI 52.1995.506 Generato dall'IA

Appeal Regarding Local Wine Tax Financing Fee Jurisdiction

Numero d'incarto 52.1995.506
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An administrative appeal challenged the confirmation by the State Council of a decision imposing a tax for financing the promotion of local wine products, stemming from an initial rejection by the Finance and Economy Department. The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because it lacked jurisdiction, reasoning that the statute governing this specific tax did not provide for an appeal to the Administrative Tribunal, and jurisdictional competence is solely determined by law, rendering the erroneous indication of appeal rights by the State Council irrelevant; however, due to this error, no court fees or costs were levied.

Regesto Legislator

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Art. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, art. 28 PAmm, art. 55 PAmm, 1. Il ricorso è irricevibile, 2. Non si prelevano né tasse, né spese; Appeal Regarding Local Wine Tax Financing Fee Jurisdiction: The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because it lacked jurisdiction, reasoning that the statute governing this specific tax did not provide for an appeal to the Administrative Tribunal, and jurisdictional competence is solely determined by law, rendering the erroneous indication of appeal rights by the State Council irrelevant; however, due to this error, no court fees or costs were levied.

Parole chiave

Generato dall'IA
tassa amministrativa imposta locale incompetenza per materia diritti procedurali domanda indirizzata all'autorità imposta sulle bevande Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 3 PAmm
Cited in the final disposition line listing the articles considered, following the finding that the court lacks competence.
Art. 60 PAmm
Cited in the final disposition line listing the articles considered, as the basis for concluding the appeal is inadmissible due to lack of jurisdiction.
art. 28 PAmm
Cited in the final disposition line listing the articles considered, related to procedural evaluation.
art. 55 PAmm
Cited in the final disposition line listing the articles considered, relating to the procedure for appeals.
1. Il ricorso è irricevibile
This is the primary order determining the outcome of the appeal based on jurisdictional grounds.
2. Non si prelevano né tasse, né spese
This order deals with the waiving of court fees and costs.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 3 PAmm

Cited in the final disposition line listing the articles considered, following the finding that the court lacks competence.

art. 28 PAmm

Cited in the final disposition line listing the articles considered, related to procedural evaluation.

art. 55 PAmm

Cited in the final disposition line listing the articles considered, relating to the procedure for appeals.

art. 60 PAmm

Cited in the final disposition line listing the articles considered, as the basis for concluding the appeal is inadmissible due to lack of jurisdiction.

1. Il ricorso è irricevibile.

This is the primary order determining the outcome of the appeal based on jurisdictional grounds.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

This order deals with the waiving of court fees and costs.

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00506 DP 238/95 leo · Lugano 18 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Monica Del Tredici, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 settembre 1995 di

__________ __________ rappr. da: avv. __________ contro

la decisione 22 agosto 1995 (no. 4296) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa degli insorgenti avverso la decisione 19 aprile 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di imposizione della tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi;

viste le risposte:

- 20 settembre 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

- 18 settembre 1995 del Consiglio di Stato;

- 5 ottobre 1995 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 19 aprile 1995 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha respinto l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la decisione con cui la __________ ha imposto loro il pagamento di una tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi;

che in data 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia respingendo l'impugnativa presentata dai ricorrenti ed indicando nel proprio dispositivo la facoltà d'impugnare il giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che avverso tale decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;

considerato, in

diritto

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF

9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);

che il Decreto esecutivo concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che il fatto che il Consiglio di Stato preveda, nel dispositivo, la possibilità per i soccombenti di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468);

che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale;

che infine, ritenuto che il ricorso è stato determinato dall'erronea indicazione impartita agli insorgenti dal Consiglio di Stato, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28.11.1972 in re D.);

visti gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria