Canton Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the administrative decision confirming a building permit granted to the Canton for setting back a building facade in a core area, arguing issues related to landscape, traffic, and zoning. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was only pursuing the case based on the now-abolished *actio popularis* (public interest standing) in building matters, and their prior opposition to the permit did not confer the necessary active legal standing for the subsequent judicial appeal, regardless of the timing of the legislative change.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 LE, Art. 21 LE, Art. 3 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 60 PAmm; Canton Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was only pursuing the case based on the now-abolished *actio popularis* (public interest standing) in building matters, and their prior opposition to the permit did not confer the necessary active legal standing for the subsequent judicial appeal, regardless of the timing of the legislative change.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the dispositive preamble, suggesting it underlies the court's jurisdiction or the merits of the decision, though the decision itself is based on inadmissibility.
This provision establishes the court's jurisdiction, which is referenced in the preamble to the dispositive.
This procedural rule is cited in the preamble to the dispositive.
This procedural rule is cited in the preamble to the dispositive.
This procedural rule regarding admissibility/standing is cited in the preamble to the dispositive, justifying the dismissal based on lack of active standing.
This procedural rule is cited in the preamble to the dispositive.
This procedural rule is cited in the preamble to the dispositive.
This procedural rule is cited in the preamble to the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00500 DP 228/95 cm · Lugano 27 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
__________ contro
la decisione 22 agosto 1995, no. 4295, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 aprile 1995 rilasciata dal municipio di __________ allo Stato del Canton Ticino per arretrare la facciata di uno stabile del nucleo (part. no. __________ RFP);
viste le risposte:
- 14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
- 18 settembre 1995 della Sezione degli stabili erariali;
- 21 settembre 1995 del municipio di __________;
- 27 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 20 settembre 1994 la Sezione Stabili erariali dello Stato ha chiesto al municipio di __________ il permesso di arretrare di circa 60 - 70 cm parte della facciata di uno stabile di sua proprietà situato nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFP);
che alla domanda si sono opposti diversi cittadini, fra cui l'insorgente, agente "uti civis";
che con decisione 13 aprile 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta le impugnative inoltrate da due opponenti;
che contro il predetto giudizio governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo l'opponente __________ contestando l'intervento dal profilo paesaggistico, dal profilo viario e dal profilo del PR con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che l'insorgente, agente unicamente in forza dell'actio popularis, non è per contro legittimato a ricorrere: con novella legislativa entrata in vigore il 15 marzo 1995, l'actio popularis in materia edilizia è infatti stata soppressa;
che il difetto di legittimazione attiva non è sanato dal fatto che l'insorgente fosse abilitato ad opporsi al momento in cui la domanda è stata pubblicata: pur costituendo un presupposto processuale, la semplice opposizione non è atta a perpetuare la qualità per agire in giudizio;
che, così stando le cose, il ricorso va respinto siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario