Revision Request Regarding Municipal Accounts Approval Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed a revision request concerning its prior judgment which had upheld the rejection of an appeal against a municipal council's approval of the 1994 final accounts, with the appellant also challenging the associated court fee. The court reasoned that the arguments presented in the revision request did not meet any of the statutory grounds for revision, such as the discovery of new, relevant facts or evidence, or proof of procedural flaws, and therefore dismissed the application, ordering the appellant to bear the costs as is customary following an adverse ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 172 LOC, art. 35 PAmm, art. 3 PAmm; Revision Request Regarding Municipal Accounts Approval Dismissed: The court reasoned that the arguments presented in the revision request did not meet any of the statutory grounds for revision, such as the discovery of new, relevant facts or evidence, or proof of procedural flaws, and therefore dismissed the application, ordering the appellant to bear the costs as is customary following an adverse ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to reject the request for revision.
Cited in the final orders, likely regarding the procedure for imposing costs.
Cited in the final orders, likely regarding the general provisions applicable to the decision.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00497 DP 234/95 cm · Lugano 3 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione 11 settembre 1995 di
__________ contro
la sentenza 1° settembre 1995 di questo Tribunale;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con sentenza 1° settembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la risoluzione 22 agosto 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 22 giugno 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1994 del comune.
che, __________, in sostanza, ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio sulla base dell'art.
172 LOC, contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico;
considerato, in
diritto
che la revisione è data:
"a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.";
che, negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile motivo di revisione alcuno; neppure per quel che attiene alla tassa di giustizia
che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art.
48 PAmm applicato per analogia;
che, la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 3, 35, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario