Appeal Against State Council Decision on Nursing Home Funding Discontinuation Dismissed for Lack of Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA petitioner appealed a state council decision that partially upheld a municipal ruling regarding the discontinuation of financial support for the petitioner's placement in a nursing facility, an arrangement initially agreed upon between two municipalities based on the petitioner's municipal domicile until a spot became available at a specific facility. The court dismissed the appeal as inadmissible because the relevant law governing social activities for the elderly does not grant jurisdiction to the Administrative Cantonal Tribunal to review decisions of the State Council in this matter, asserting that competence is strictly determined by law, regardless of any indication to the contrary in the lower authority's disposition, though no court fees or expenses were charged due to erroneous guidance provided by the State Council to the petitioner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, art. 55 PAmm, art. 28 PAmm; Appeal Against State Council Decision on Nursing Home Funding Discontinuation Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the appeal as inadmissible because the relevant law governing social activities for the elderly does not grant jurisdiction to the Administrative Cantonal Tribunal to review decisions of the State Council in this matter, asserting that competence is strictly determined by law, regardless of any indication to the contrary in the lower authority's disposition, though no court fees or expenses were charged due to erroneous guidance provided by the State Council to the petitioner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision ('visti gli art.'), this provision governs the admissibility of appeals to the Administrative Court, which is the basis for declaring the appeal inadmissible in order 1.
Cited in the preamble to the decision ('visti gli art.'), this article refers to the court's duty to verify its jurisdiction, which is the basis for declaring the appeal inadmissible in order 1.
Cited in the preamble to the decision ('visti gli art.'), this article relates to judicial costs, which is relevant to order 2 concerning the waiver of fees.
Cited in the preamble to the decision ('visti gli art.'), this article governs the procedure for notifying decisions, relevant to the administrative process culminating in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00496 DP 227/95 · Lugano 2 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione 22 agosto 1995 (no 4275) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 29 dicembre 1994 del municipio di __________;
viste le risposte:
- 14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
- 19 settembre 1995 del comune di __________;
- 20 settembre 1995 del municipio di __________;
- 27 settembre 1995 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 26 settembre 1994 il municipio di __________ e quello di __________ stipulavano una convenzione, secondo la quale la ricorrente __________ sarebbe stata ammessa quale ospite presso la __________ fino a quando non fosse stato disponibile un posto presso la casa per anziani __________ di __________; il comune di __________, da parte sua, quale comune di domicilio si sarebbe impegnato a versare una partecipazione finanziaria giornaliera di fr. 29,60.-- ;
che in data 15 novembre 1994 il municipio di __________, avendo ricevuto notizia che presso la casa per anziani __________ vi era un posto vacante, ha comunicato al municipio di __________ che a far tempo dal 1° dicembre 1994 non avrebbe più corrisposto la partecipazione finanziaria concordata con la sottoscrizione della convenzione
26 settembre 1994;
che con decisione 29 dicembre 1994 il municipio di __________ ha quindi comunicato alla ricorrente __________ di non poter garantire la sua presa a carico oltre il 31 dicembre 1994;
che contro la predetta decisione la __________ ha interposto ricorso al Consiglio di Stato, il quale, con decisione 22 agosto 1995, ha autorizzato la stessa a rimanere degente presso la __________ soltanto fino a quando non vi sarà la disponibilità di un posto al __________ di __________;
che contro questa decisione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di venir autorizzata a permanere presso la __________ alle condizioni stabilite dai comuni di __________ e __________ in data 26 settembre1994; dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e il Dipartimento delle opere sociali hanno sollecitato la reiezione del gravame, mentre il municipio di __________ si è riconfermato nelle osservazioni presentate al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF
9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);
che la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che il fatto che il Consiglio di Stato preveda, nel dispositivo, la possibilità per la soccombente di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468);
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale ad occuparsi della contestazione;
che infine, ritenuto che il ricorso è stato determinato da erronee indicazioni impartite dal Consiglio di Stato alla ricorrente, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (TRAM 28.11.1972 NO. 1034 in re D.);
visti gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario