Revision Request Challenging Waste Collection Referendum Admissibility and Judicial Fee Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant sought revision of an administrative court judgment that had upheld a State Council resolution rejecting the applicant's challenge to a municipal decision confirming the admissibility of a referendum concerning waste collection regulations, with the applicant citing specific legal doctrine and challenging the imposed judicial fee. The court rejected the revision request because the applicant's arguments did not meet any of the statutory grounds for revision (such as new facts, reliance on overlooked relevant facts, or contradictions in the decision), leading to the dismissal of the application and the affirmation that the judicial fee was payable by the losing applicant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, art. 3 PAmm, art. 35 PAmm; Revision Request Challenging Waste Collection Referendum Admissibility and Judicial Fee Dismissed: The court rejected the revision request because the applicant's arguments did not meet any of the statutory grounds for revision (such as new facts, reliance on overlooked relevant facts, or contradictions in the decision), leading to the dismissal of the application and the affirmation that the judicial fee was payable by the losing applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to dismiss the revision request because the stated grounds did not meet the criteria for revision.
Cited as a legal basis for the decision, relating to administrative procedure.
Cited as a legal basis for the decision, relating to costs.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00492 DP 223/95 leo · Lugano 2 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 9 settembre 1995 di
__________ contro
la sentenza 30 agosto 1995 di questo Tribunale;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con sentenza 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la risoluzione 5 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione
29 maggio 1995 del municipio di __________ attestante la proponibilità del referendum proposto dalla __________ contro il regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti;
che, come d'abitudine, __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il succitato giudizio sulla base della "dottrina di Eros Ratti, volume 2 cpv.
2 e 3 + art. 188-190 LOC e 70 cpv. 3 LALIA"; contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico;
considerato, in
diritto
che la revisione è data:
"a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.";
che negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione; nemmeno per quel che concerne la tassa di giustizia;
che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 3, 35, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario