Domicile Determination for Individual Under Conservatorship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed an appeal against a state council decision that determined an individual's domicile to be in the municipality where they resided with their conservator, despite the individual's desire to maintain their original place of affiliation due to emotional ties and potential future placement in a specific nursing home. The court reasoned that establishing a domicile requires both a territorial relationship (residence) and a personal relationship (intention to stay permanently), and for persons requiring care not in an institution, stable and justified settlement with a family center of interest creates a domicile. Since the appellant had resided almost continuously for nearly six years with their assisting conservator, achieving significant psycho-physical improvement, the court found the requirements for establishing domicile at the conservator's residence were met, overriding the appellant's subjective preference and potential future plans.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 CCS, Art. 23 CCS, Art. 207 cpv. 2 LOC, Art. 18 PAmm, Art. 6 LOC, Art. 23 cpv. 1 CCS; Domicile Determination for Individual Under Conservatorship: The court reasoned that establishing a domicile requires both a territorial relationship (residence) and a personal relationship (intention to stay permanently), and for persons requiring care not in an institution, stable and justified settlement with a family center of interest creates a domicile. Since the appellant had resided almost continuously for nearly six years with their assisting conservator, achieving significant psycho-physical improvement, the court found the requirements for establishing domicile at the conservator's residence were met, overriding the appellant's subjective preference and potential future plans.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the list of provisions leading to the operative part, and the decision rejects the appeal, implying the application of the procedural framework for judgment on the merits under LOC provisions.
This article, defining domicile, is the substantive law whose application was confirmed by the rejection of the appeal.
This article, concerning domicile in institutions, was discussed, and its inapplicability, as confirmed by the judgment, is part of the reasoning leading to the final orders.
This procedural rule was cited as the basis for deciding the case based on the file without further investigation.
This procedural rule is cited as a basis for the decision, likely related to the decision-making process.
This procedural rule is cited as a basis for the decision, likely related to the decision-making process.
This procedural rule is cited as a basis for the decision, likely related to the applicable law in administrative proceedings.
This procedural rule is cited as a basis for the decision, likely related to the administrative proceedings.
This provision was cited to confirm the admissibility (receivability) of the appeal in the reasoning (Consideration 1), though not explicitly in the operative part orders 1 or 2, it is listed among the articles leading to the judgment.
This procedural rule is listed among the provisions governing the judgment.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00469 DP 199/95 leo · Lugano 3 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 agosto 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________ Contro
la decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di stato (n.4098) che accoglie l'istanza di intervento 14 dicembre 1993 del Municipio di __________ intesa ad ottenere la determinazione del domicilio del ricorrente sul territorio del Comune __________;
viste le risposte:
- 14 agosto 1995 del Municipio di __________;
- 22 agosto 1995 del Municipio di __________;
- 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo un lungo periodo di degenza presso l'__________ di __________, dal 1. dicembre 1989 __________ si é stabilito a __________ presso il nipote e curatore __________.
Nel corso del 1993 il municipio di __________, comune di attinenza e di domicilio di __________, assodata la presenza continua e regolare del curatelato presso il nipote, ha chiesto al municipio di __________ il trasferimento del domicilio sul suo territorio.
Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta richiesta, con istanza di intervento 14 dicembre 1993 l'esecutivo di __________ ha sottoposto la controversia al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni.
B. Con decisione 17 luglio 1995 l'esecutivo cantonale ha accolto l'istanza presentata dal municipio di __________.
Esclusa l'applicazione dell'art. 26 CCS al caso di specie il Governo ha ritenuto che vi fossero sufficienti elementi concordanti quanto alla realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per potersi pronunciare affermativamente circa la costituzione del domicilio di __________ a __________ ai sensi dell'art.
23 CCS (6 LOC).
C. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento.
Sostanzialmente, contesta l'adempimento del requisito soggettivo per la costituzione del domicilio a __________ essendo sua ferma intenzione quella di mantenerlo a __________, suo paese d'origine, verso il quale ha sempre conservato un forte attaccamento. Rileva inoltre che il richiesto trasferimento di domicilio arrischierebbe un domani di precludergli l'accesso alla casa per anziani del circolo del Ticino a __________, istituto presso il quale desidera stabilirsi allorquando il nipote non sarà più in grado di garantirgli la necessaria assistenza.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni e il municipio di __________, che, con argomenti di cui si dirà semmai in seguito, postula la conferma del giudizio impugnato, mentre il municipio di __________ si riconferma nella sua presa di posizione iniziale condividendo l'assunto ricorsuale.
Considerato, in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 207 cpv. 2 LOC e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. La nozione di domicilio comunale giusta l'art. 6 LOC é sostanzialmente identica a quella stabilita dal legislatore federale all'art. 23 cpv. 1 CCS per il domicilio civile.
La costituzione del domicilio ai sensi delle succitate disposizioni presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.
La residenza sussiste quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non necessariamente continuo, in un dato luogo e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti (H. Deschenaux, P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N.372-374). Quanto all'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza, essa non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori e oggettive, riconoscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a).
Per quanto riguarda le persone bisognose di cure che non sono collocate in uno stabilimento ai sensi dell'art. 26 CCS la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la loro sistemazione durevole e giustificata presso una famiglia dove avranno il centro dei loro interessi personali crea un domicilio (STF 95 II 514).
3. Nel caso concreto si tratta in sostanza di stabilire se la situazione del ricorrente può essere paragonata a quella delle persone bisognose di cure ai sensi della citata giurisprudenza in qual caso il suo domicilio risulterebbe essere presso la famiglia del nipote a __________.
Ora, dalla documentazione agli risulta sostanzialmente che:
- che il ricorrente é sottoposto a curatela;
- che dal 1. dicembre 1989 egli risiede ininterrottamente a __________ presso il nipote che é anche suo curatore;
- che la sistemazione stabile presso la famiglia del nipote risponde ad un suo esplicito desiderio (cfr. rapporto morale del 1989);
- che dai rapporti annuali presentati fino ad oggi dal curatore risulta che il ricorrente si é inserito molto bene nel suo nucleo famigliare, ottenendo altresì notevoli miglioramenti sul piano psico-fisico;
- che non risulta per contro che il ricorrente abbia rapporti stretti con i parenti residenti a __________;
4. Orbene, alla luce delle suddette risultanze non sorgono dubbi sull'applicabilità della citata giurisprudenza al caso di specie.
Il ricorrente infatti risiede da quasi sei anni presso la famiglia del nipote che gli presta la necessaria assistenza. La sua sistemazione risulta pertanto durevole oltre che giustificata, senza l'assistenza della famiglia del nipote egli infatti non sarebbe in grado di autogestirsi e dovrebbe essere ricollocato in un istituto di cura.
Ne discende che il domicilio del ricorrente risulta dunque essere presso la famiglia del nipote.
Il semplice legame affettivo che egli intrattiene con __________, suo paese di attinenza, manifestamente non basta per sovvertire la citata giurisprudenza.
Come neppure riveste importanza il fatto che a breve-medio termine egli dovrà essere trasferito in una casa per anziani. L'evenienza che la durata del soggiorno risulti fin dall'inizio limitata non esclude infatti la possibilità dell'esistenza di un domicilio (STF 41 II 51, STF 49 I 188 e 524, STF 69 I 9 e
69 II 277).
5. Visto quanto precede la risoluzione governativa impugnata, immune da violazioni del
diritto, deve senz'altro essere confermata ed il ricorso dell'insorgente respinto.
Spese e tassa di giustizia seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 23, 26 CCS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 700.--(settecento) sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario