Property Owner Sewage Connection Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Error and Unsubstantiated Revision Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court dismissed an appeal against a State Council decision that upheld an environmental department order requiring a property owner to connect their home to the sewage system, as the underlying departmental decision, based on a specific law section, was not directly appealable to the administrative court, but only to the State Council, making the appeal inadmissible due to lack of jurisdiction. Furthermore, the court found that the owner's basis for requesting a revision—a new, higher cost estimate from a private expert—did not constitute the "new facts or decisive evidence" required for a valid revision request, meaning the State Council's rejection of the revision was also substantively correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 46 LALIA, Art. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 124 LALIA, Art. 81 LALIA; Property Owner Sewage Connection Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Error and Unsubstantiated Revision Request: Furthermore, the court found that the owner's basis for requesting a revision—a new, higher cost estimate from a private expert—did not constitute the "new facts or decisive evidence" required for a valid revision request, meaning the State Council's rejection of the revision was also substantively correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article relates to the inadmissibility of the appeal, as the decision implies the Tribunal lacks jurisdiction to review the State Council's judgment on a revision concerning a departmental decision based on Art. 46 LALIA.
This provision is implicitly cited in the final orders by referring to Art. 43 PAmm (which often covers procedural dismissals) and the context of the decision regarding costs.
This article is cited as part of the procedural basis for handling the appeal, even though the main ground for inadmissibility relates to jurisdiction (Art. 43 PAmm).
This article is cited in the list of considered laws preceding the judgment, suggesting it relates to the general application or procedure governing the decision, although its specific role in the operative part is less direct than Art. 43.
This article was considered regarding the jurisdiction of the Administrative Tribunal, which determined the basis for the inadmissibility declared in Order 1.
This article is cited in the context of general appeal grounds, which underpins the procedural framework leading to the ruling on inadmissibility.
This article concerning the grounds for revision was analyzed to confirm that the appeal would fail even on the merits, thus supporting the decision.
This provision governs the imposition of court costs, as applied in Order 2.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00466 DP 196/95 leo · Lugano 2 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 agosto 1995 di
__________ rappr. da: __________ contro
la decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato (n. 4066) che rigetta l'istanza di revisione presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 settembre 1993 con cui lo stesso Consiglio ha respinto l'impugnativa inoltrata dal medesimo ricorrente contro la decisione 22 gennaio 1992 con cui il Dipartimento dell'ambiente gli impone di allacciare la sua casa d'abitazione alla rete delle canalizzazioni di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è proprietario di una casa d'abitazione di sei locali, situata a __________ (part. n. __________ RF), fuori del perimetro del progetto generale delle canalizzazioni;
che, richiamato l'art. 46 LALIA, il 22 gennaio 1992 il Dipartimento dell'ambiente ha ordinato al ricorrente di allacciare lo stabile alla canalizzazione consortile, distante una settantina di metri;
che con giudizio 14 settembre 1993 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'obbligato;
che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che i costi, valutati in fr. 30'000.-- al massimo, fossero ancora sopportabili e non permettessero di considerare inadeguato l'obbligo in contestazione;
che il 5 maggio 1994 il municipio di __________ ha sollecitato l'insorgente a dar seguito all'ordine impartitogli;
che il 13 settembre 1994 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rivedere il giudizio dell'anno precedente, annullando l'obbligo di allacciamento;
che l'istante in revisione ha motivato la richiesta allegando che un perito di sua fiducia aveva nel frattempo stimato i costi in fr. 46'000.--;
che con risoluzione 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la precedente risoluzione, limitandosi a contestare i costi preventivati dal perito dell'istante;
che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme all'ordine di allacciamento;
che, richiamandosi al preventivo dei costi allestito dal suo perito, l'insorgente rimette in discussione l'adeguatezza dell'ordine di allacciamento, ponendo in evidenza la sproporzione fra i costi ed i vantaggi derivanti dall'esecuzione dell'opera;
che l'impugnativa è avversata dal Governo e dal municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso;
considerato, in
diritto
che prima di entrare eventualmente nel merito dell'impugnativa, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il principio enumerativo e non per clausola generale (art. 60 PAmm);
che i giudizi resi dal Consiglio di Stato su istanze di revisione proposte contro risoluzioni governative statuenti su ricorsi inoltrati contro decisioni dipartimentali sono deducibili davanti a questo Tribunale soltanto se le risoluzioni governative dedotte in revisione erano impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che oggetto del ricorso è il giudizio 17 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di revisione presentata da __________ contro la decisione 14 settembre 1993 mediante la quale lo stesso Governo ha confermato l'ordine di allacciamento impartito dal Dipartimento dell'ambiente all'insorgente in applicazione dell'art.
46 LALIA;
che, anche se oggetto del presente ricorso non è né l'ordine di allacciamento emanato dal Dipartimento dell'ambiente, né la decisione governativa che lo conferma, per stabilire se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito dell'impugnativa, occorre esaminare se il provvedimento dipartimentale era deducibile davanti a questo Tribunale;
che l'art. 124 LALIA prevede la possibilità di impugnare in seconda istanza davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese da comuni o consorzi di comuni, rispettivamente le decisioni emanate dal Dipartimento in applicazione dell'art.
81 LALIA;
che le decisioni dipartimentali che non si fondano sull'art. 81 LALIA sono per principio impugnabili soltanto davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio è definitivo;
che nel caso in esame la decisione dipartimentale censurata si fonda sull'art. 46 LALIA: norma, che abilita il Dipartimento del territorio ad ordinare di allacciare alla rete delle canalizzazioni le costruzioni esistenti fuori del PGC, sempreché ciò sia opportuno e ragionevolmente esigibile;
che, non essendo retta dall'art. 81 LALIA, la controversa decisione dipartimentale può essere impugnata soltanto davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio è definitivo;
che, di conseguenza, non prevedendo la LALIA la possibilità di dedurre davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Dipartimento in applicazione dell'art. 46 LALIA, deve essere dichiarato irricevibile per incompetenza di questo Tribunale il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di revisione, presentata dallo stesso insorgente avverso il giudizio governativo confermante l'ordine di allacciamento 22 gennaio 1992 del Dipartimento dell'ambiente;
che, abbondanzialmente, riconosciuta la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa, si può comunque ancora rilevare che il ricorso andrebbe in ogni caso respinto anche nel merito, poiché la decisone 17 luglio 1995, anche se sommariamente motivata, non viola il diritto;
che giusta l'art. 35 lett.
d) PAmm, richiamato dall'insorgente davanti al Consiglio di Stato, il rimedio della revisione è in effetti dato soltanto "se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;
che la revisione propter nova è data soltanto per fatti o prove esistenti già al momento in cui la decisione da rivedere è stata adottata (DTF 11 Ib 210; 109 Ia 105; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 43 B I c);
che deve inoltre trattarsi di fatti o di prove che l'istante, pur facendo uso della necessaria diligenza, non aveva potuto allegare o fornire nell'ambito del procedimento pregresso; la revisione non è concepita come un surrogato dei mezzi ordinari d'impugnazione (Rhinow Krähenmann, op. cit., ibidem);
che, nel caso concreto, la stima dei costi dell'allacciamento allestita dal perito di fiducia del ricorrente non integra manifestamente il motivo di revisione da questi invocato davanti al Consiglio di Stato: non costituisce né un fatto nuovo, né una nuova prova che l'insorgente non ha potuto fornire, senza sua colpa, nel procedimento ricorsuale sfociato nel giudizio dedotto in revisione;
che nulla impediva infatti al ricorrente di far allestire già in quel procedimento la stima di cui ora maldestramente si prevale per sollecitare l'annullamento del giudizio a lui sfavorevole;
che non essendo minimamente dati i presupposti dell'art. 35 d PAmm, la decisione governativa impugnata appare comunque conforme al diritto;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro disatteso, addebitando all'insorgente la tassa di giustizia;
visti gli art. 46, 81, 124 LALIA; 3, 18, 35, 43, 46, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario