Appeal Against Renovation Permit Rejection Exceeding Alteration Limits
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed an appeal against the rejection of a permit to renovate and expand a residential building located outside the designated building zone, where the expansion, when cumulated with a 1978 alteration, quantitatively exceeded the 30% limit established by jurisprudence for one-time alterations under the relevant federal planning law provision. The court upheld the rejection because the proposed alteration was not location-bound, failed to meet the qualitative and quantitative thresholds for minor interventions under the applicable law, and the addition of a new bedroom was not objectively indispensable for the continuation of the building's current use, thus radically altering the initial structure's identity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 cpv. 2 LPT, Art. 18 PAmm, Art. 24 cpv. 1 LPT, Art. 75 LALPT, Art. 24 LPT, art. 21 LE; Appeal Against Renovation Permit Rejection Exceeding Alteration Limits: The court upheld the rejection because the proposed alteration was not location-bound, failed to meet the qualitative and quantitative thresholds for minor interventions under the applicable law, and the addition of a new bedroom was not objectively indispensable for the continuation of the building's current use, thus radically altering the initial structure's identity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, concerning construction outside building zones, is the main legal basis for rejecting the appeal as the proposed extension exceeded the permitted limits.
Cited as a procedural rule relevant to the court's jurisdiction or the admissibility of the appeal, as the decision was explicitly listed in the final orders.
Cited in the dispositive as a provision considered, although the court found the appellant's personal needs under this article irrelevant for granting the extension.
Cited as a procedural rule allowing the court to rule based on the documents without assuming further evidence, explicitly listed in the final orders.
Cited as a procedural rule, likely related to the handling of the case/appeal, explicitly listed in the final orders.
Cited as a procedural rule, likely related to the appeal process, explicitly listed in the final orders.
Cited as a procedural rule, likely related to the appeal process, explicitly listed in the final orders.
Cited as procedural rules governing the outcome of the appeal, listed in the final orders.
Cited as a procedural rule, likely governing the administrative procedure, explicitly listed in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00455 DP 184/95 cm · Lugano 2 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 luglio 1995 di
__________ contro
la decisione 5 luglio 1995, no. 3740, del Consiglio di Stato avverso la risoluzione 27 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ ha negato all'insorgente il permesso di riattare ed ampliare una casa d'abitazione situata fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
- 24 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
- 27 luglio 1995 del municipio di __________;
- 16 agosto 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietaria di due stabili abitativi situati a __________ in località __________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD); pur sorgendo l'uno a ridosso dell'altro, i due edifici formano due entità costruttive nettamente distinte per foggia e dimensioni;
che il 4 novembre 1994 la ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare l'edificio sub. B, aggiungendovi sul lato NE un'ala di m 6.20 x 4.85 strutturata su due livelli (PT: portico/rimessa; 1. piano camera matrimoniale e servizi);
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo che l'ampliamento eccedesse i limiti posti dall'art. 24 cpv. 2 LPT e non fosse indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale dell'immobile: con decisione 27 febbraio 1995 il municipio di __________ ha quindi respinto la domanda di costruzione;
che con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________; riallacciandosi ad un precedente ampliamento eseguito nel 1978 il Governo ha ritenuto che l'intervento travalicasse abbondantemente il limite del
30 % fissato dalla giurisprudenza relativa all'art. 24 cpv. 2 LPT;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza; in sostanza, l'insorgente contesta che l'attuale ampliamento possa essere sommato a quello attuato nel 1978;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, mentre il municipio di __________ si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa discendono dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm: il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm);
che, notoriamente, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per interventi non conformi alla funzione di zona soltanto se l'ubicazione è imposta dalla destinazione dell'opera e se non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1 LPT);
che, in concreto, la costruzione della ricorrente non è ad ubicazione vincolata: dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT l'autorizzazione non può quindi essere rilasciata; nemmeno la ricorrente del resto lo pretende;
che l'art. 24 cpv. 2 LPT permette inoltre ai cantoni di prevedere la possibilità di rilasciare autorizzazioni per interventi minori su edifici situati fuori delle zone edificabili e non conformi alla funzione assegnata alla zona in cui sorgono: per il diritto federale, l'intervento, autorizzabile *una tantum* deve essere limitato dal profilo qualitativo e quantitativo; non deve insomma alterare in modo apprezzabile l'identità della costruzione preesistente (DTF 107 I b 241 e rimandi; RDAT 1982 N 76; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 292); l'intervento deve inoltre risultare compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale;
che avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 24 cpv. 2 LPT il legislatore cantonale ha previsto la possibilità di autorizzare, una volta tanto, trasformazioni parziali indispensabili per la continuazione dell'utilizzazione attuale di edifici esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la destinazione di zona;
che la condizione dell'*una tantum* non esclude a priori la possibilità di autorizzare trasformazioni successive: il risultato complessivo deve tuttavia rientrare nei limiti dell'art. 24 cpv. 2 LPT (DTF 113 I b 224);
che, per principio, vanno prese in considerazione tutte le trasformazioni attuate dopo il 1. luglio 1972, data in cui è entrata in vigore la LF contro l'inquinamento delle acque (con conseguente suddivisione del territorio in zone edificabili e non edificabili; DTF 112 I b 179 consid. 5 concernente autorizzazioni rilasciate nel 1978);
che la controversa trasformazione non può essere autorizzata, soprattutto perché:
· eccede sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo i limiti posti dalla giurisprudenza federale in relazione all'applicazione dell'art.
24 cpv. 2 LPT;
· non è oggettivamente indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale della costruzione;
che l'ampliamento realizzato nel 1978, cumulato con quello in esame, supera abbondantemente - dal profilo quantitativo - il limite del 30 % fissato dalla giurisprudenza del TF: a torto la ricorrente contesta il cumulo allegando che il PR di __________ è entrato in vigore dopo il 1978; determinanti sono la data di entrata in vigore della LFIA (1. luglio 1972) ed il fatto che il fondo è sempre stato escluso dalla zona edificabile, rispettivamente dal perimetro edificabile ristretto;
che dal profilo qualitativo è pure innegabile che la costruzione risultante dal previsto ampliamento sarebbe sostanzialmente diversa dal fabbricato esistente prima del 1978: l'identità dell'edificio iniziale risulterebbe radicalmente sovvertita;
che palesemente insoddisfatto è pure il requisito dell'indispensabilità dell'ampliamento; l'aggiunta di una nuova camera da letto non appare in effetti necessaria ai fini della continuazione dell'utilizzazione attuale dell'edificio, già dotato di due camere, un soggiorno, un tinello ed una cucina; le esigenze personali della richiedente, dal profilo dell'art. 75 LALPT, sono sostanzialmente irrilevanti;
che inaccoglibili sono d'altro canto le generiche contestazioni che la ricorrente solleva con riferimento a situazioni del tutto diverse (costruzione di un capannone in zona di protezione) per rivendicare la parità di trattamento dell'illegalità;
che così stando le cose, il ricorso va respinto addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 24 LPT; 21 LE; 75 LALPT, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario