Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.1995.453 • TCA TI 52.1995.453 Generato dall'IA

Domicile Transfer Appeal Over Insufficient Investigation

Numero d'incarto 52.1995.453
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed the denial of a domicile transfer to a municipality, which was upheld by the State Council, based on insufficient territorial (residence) and personal connection to the new location, despite the appellant owning and renovating a secondary residence there while managing a business elsewhere. The administrative court allowed the appeal and annulled the prior decision, reasoning that both the municipal and state authorities failed to conduct necessary further investigations into the appellant's logistical and professional situation at both locations, which are essential, cumulatively assessed factors for establishing domicile under the relevant civil code provision, thus remanding the matter for a new decision after proper fact-finding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 23 CCS, Art. 208 LOC, Art. 23 cpv. 1 CCS, Art. 65 cpv. 2 PAmm, art. 6, 208 LOC; Domicile Transfer Appeal Over Insufficient Investigation: The administrative court allowed the appeal and annulled the prior decision, reasoning that both the municipal and state authorities failed to conduct necessary further investigations into the appellant's logistical and professional situation at both locations, which are essential, cumulatively assessed factors for establishing domicile under the relevant civil code provision, thus remanding the matter for a new decision after proper fact-finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
domicilio autorità comunali trasferimento della locazione inchiesta amministrativa condotta precedente revoca del permesso di dimora Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 CCS
This article establishes the legal basis for domicile requirements, central to the subject matter of the appeal.
Art. 208 LOC
This procedural article was cited to confirm the admissibility of the appeal.
Art. 23 cpv. 1 CCS
che la costituzione del domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS (6 LOC) presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
Art. 65 cpv. 2 PAmm
This procedural article was cited to justify sending the case back to the State Council for a new decision after completing the investigation.
art. 6, 208 LOC
These articles define the substantive law concerning domicile which was central to the dispute (Art. 6 LOC refers to Art. 23 CCS).
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 65 cpv. 2 PAmm

This procedural article was cited to justify sending the case back to the State Council for a new decision after completing the investigation.

art. 208 LOC

This procedural article was cited to confirm the admissibility of the appeal.

art. 6, 208 LOC

These articles define the substantive law concerning domicile which was central to the dispute (Art. 6 LOC refers to Art. 23 CCS).

art. 23 CCS

This article establishes the legal basis for domicile requirements, central to the subject matter of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.95.00453 DP 182/95 leo · Lugano 2 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 luglio 1995 di

__________ rappr. da: avv. __________ Contro

la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (3560) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la risoluzione 22/25 gennaio 1995 del Municipio di __________, in materia di determinazione di domicilio;

viste le risposte:

- 14 luglio 1995 del Consiglio di Stato;

- 14 agosto 1995 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 22 gennaio 1995 il Municipio di __________ ha negato a __________ il trasferimento del proprio domicilio da __________ a __________, dove possiede un'abitazione secondaria;

che a detta dell'esecutivo comunale la sporadica presenza del richiedente a __________ non permetterebbe di considerare soddisfatta la condizione della residenza effettiva, requisito indispensabile per la costituzione del domicilio ex art. 23 CCS (6 LOC);

che con decisione 28 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la premessa pronuncia municipale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dal ricorrente;

che, esclusa la condizione della residenza per i medesimi motivi esposti dal municipio, l'esecutivo cantonale ha esaminato anche la condizione della relazione personale, negandone gli estremi. Secondo il Consiglio di Stato infatti la reale volontà dell'insorgente sarebbe quella di "restare domiciliato a __________, dove abita e dove gestisce una galleria d'arte";

che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;

che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno del suo assunto ricorsuale si dirà se del caso nei considerandi che seguono;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni, ed il Municipio di __________, che postula il rigetto dell'impugnativa contestando partitamente la tesi dell'insorgente;

considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;

che la costituzione del domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS (6 LOC) presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

che la residenza sussiste quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non necessariamente continuo, in un dato luogo e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti (H. Deschneaux, P.- H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N. 372-374);

che l'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori e oggettive, riconoscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a);

che dagli atti risulta che l'insorgente é domiciliato a __________ dove gestisce una galleria d'arte mentre a __________ é proprietario di un'abitazione secondaria, che già apparteneva alla sua famiglia e che egli ha provveduto a riattare;

che sulla base di alcuni accertamenti da cui risultava che l'insorgente era solito soggiornare a __________ solamente pochi giorni al mese, l'esecutivo comunale ha rifiutato la domanda di trasferimento di domicilio, ritenendo insoddisfatta la condizione della residenza;

che tuttavia né l'autorità municipale né quella cantonale di prima istanza si sono preoccupati di esperire i dovuti accertamenti anche a __________ per verificare la situazione personale del ricorrente in questo comune, soprattutto dal profilo logistico e professionale, come neppure sono state sentite le autorità comunali del luogo;

che infatti, l'affermazione ricorsuale secondo cui l'appartamento preso in affitto dall'insorgente a __________ sarebbe usato come sala di esposizione e pertanto risulterebbe "assolutamente privo delle comodità di un'abitazione", se veritiera, costituirebbe un elemento di indubbia rilevanza ai fini della determinazione del requisito della relazione territoriale;

che solo avendo una visione completa della situazione dell'insorgente nei due comuni interessati sarà possibile stabilire con la dovuta tranquillità in quale di questi egli adempie i requisiti della relazione territoriale e della relazione personale necessari per la costituzione del domicilio giusta l'art.

23 CCS (6 LOC);

che per i motivi testé esposti, non essendo compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalla precedente istanza, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, esperiti i necessari accertamenti, statuisca nuovamente sulla controversia (art. 65 cpv. 2 PAmm);

che, dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia mentre le ripetibili seguono invece la soccombenza;

visti gli art. 23 CCS; 6, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (n. 3560) é annullata;

1.2. gli atti sono ritornati all'esecutivo cantonale per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria.

2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

3. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario