Owners v. Departmental Decision on New Bar License
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA group of existing public establishment owners appealed a departmental decision that tentatively authorized the issuance of a public operating license for a new Category B.3 bar, asserting the need to apply the "clause of need" to prevent excessive competition that could threaten their economic existence. The court rejected the appeal, reasoning that the appellants failed to concretely substantiate an excessive level of competition posing a threat to the economic viability of existing establishments, noting that an administrative inquiry showed no apparent decline in the business of similarly situated licensees who provided relevant financial data, thus affirming the departmental decision to grant the provisional authorization without needing to establish an effective need.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LEP, Art. 60 LEP, Art. 18 Pamm, Art. 32 quater, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm; Owners v. Departmental Decision on New Bar License: The court rejected the appeal, reasoning that the appellants failed to concretely substantiate an excessive level of competition posing a threat to the economic viability of existing establishments, noting that an administrative inquiry showed no apparent decline in the business of similarly situated licensees who provided relevant financial data, thus affirming the departmental decision to grant the provisional authorization without needing to establish an effective need.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the list of provisions used to pronounce the decision, confirming the admissibility of the appeal.
Cited in the list of provisions used to pronounce the decision, implicitly covering the procedural aspects of the final ruling.
Cited in the list of provisions used to pronounce the decision, covering procedural aspects like the decision-making process.
Cited in the list of provisions used to pronounce the decision, covering procedural aspects like the decision-making process.
Cited in the list of provisions used to pronounce the decision, regarding the lack of need for further evidence.
Cited in the list of provisions used to pronounce the decision, covering general procedural rules.
Cited in the list of provisions used to pronounce the decision, relevant to the admissibility criteria discussed.
Cited in the list of provisions used to pronounce the decision, relating to the 'clausola del bisogno' discussed in the merits.
Cited in the list of provisions used to pronounce the decision, relating to the 'clausola del bisogno' discussed in the merits.
Used in conjunction with Art. 60 PAmm to confirm the appeal was receivable.
Used in conjunction with Art. 61 PAmm to confirm the appeal was receivable.
Cited in the reasoning as the basis for establishing the legitimate interest of the appellants, although the final decision dismisses the appeal on the merits.
The article establishing the need clause, which the court found was not violated by the appealed decision.
Cited in the concluding provisions, governing the procedure for notification of the decision.
Cited in the concluding provisions, governing the appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00445 DP 174/95 cm · Lugano 2 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 luglio 1995 di
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (tutti rappr. da: __________)
contro
la decisione 23 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni (Ufficio dei permessi e dei passaporti) che assicura in via di massima alla società __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B.3) sul mappale no. __________ RFD, in via __________ a __________;
viste le risposte:
- 12 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
- 28 agosto 1995 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 23 giugno 1995, pubblicata sul FU n.__________, il Dipartimento delle istituzioni, appurata l'assenza degli estremi per l'applicazione della clausola del bisogno (art. 6 LEP), ha assicurato alla __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B.3) in via __________ a __________, mappale no. __________ RFD;
che avverso la premessa risoluzione dipartimentale __________ e gli altri ricorrenti menzionati in epigrafe, tutti titolari di esercizi pubblici situati nella zona, hanno interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in sostanza i ricorrenti chiedono l'applicazione della clausola del bisogno;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni e la __________, che, con argomenti di cui si dirà semmai più avanti, postulano la conferma dell'autorizzazione censurata;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine ai sensi del combinato disposto degli art. 60 LEP e 60 Pamm e può essere deciso sulla base degli atti senza far capo ad una integrazione dell'istruttoria (art. 18 Pamm);
che in quanto titolari di esercizi pubblici dello stesso genere di quello della resistente ai ricorrenti deve essere riconosciuto un interesse legittimo a impugnare la querelata decisione;
che in sostanza gli insorgenti lamentano la violazione della clausola del bisogno, istituto disciplinato dagli art. 6 e 7 LEP, introdotto dal legislatore ticinese principalmente allo scopo di proteggere la categoria degli esercenti dai pericoli di una concorrenza eccessiva (art. 31 ter Cost);
che il provvedimento di rilascio della patente é censurabile per violazione della citata clausola solamente a determinate condizioni e segnatamente:
a) se l'apertura del nuovo esercizio pubblico può determinare un eccesso di concorrenza dannoso al pubblico interesse e può rappresentare una seria minaccia per l'esistenza economica di esercizi pubblici dello stesso genere;
b) subordinatamente, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se non esiste, con riferimento alla situazione concreta, un bisogno effettivo da soddisfare;
c) indipendentemente dalla risposta data ai precedenti quesiti, se sussiste il pericolo di cagionare un apprezzabile aumento del consumo di bevande alcoliche (art. 32 quater Cost);
che a detta degli insorgenti l'apertura di un nuovo locale nella zona aumenterebbe "la concorrenza e quindi le difficoltà ormai generalizzate degli esercizi pubblici in città, dovute al fatto che essi sono aumentati in dismisura";
che nel loro allegato ricorsuale i ricorrenti sostanziano la pretesa violazione della clausola del bisogno fondandosi unicamente sul fatto che nella zona sono già operanti altri 13 esercizi pubblici;
che, onde accertare se l'apertura del controverso locale possa effettivamente costituire un pericolo a per l'esistenza economica degli esercizi pubblici della zona, l'autorità dipartimentale ha esperito un'indagine presso 12 titolari di patenti, fra i quali anche i ricorrenti;
che ai fini della suddetta indagine é stato chiesto agli interessati se l'apertura di un nuovo esercizio nella zona avrebbe arrecato loro una concorrenza eccessiva ed inoltre se erano disposti a presentare i dati contabili e le notifiche di tassazione riferiti all'attività del loro locale nel corso degli ultimi quattro anni;
che, malgrado i solleciti del competente Ufficio, su 12 interpellati solo due hanno presentato le notifiche di tassazione mentre gli altri, pur avendo risposto affermativamente ad ambedue le domande del formulario, non hanno prodotto alcunché;
che dalle notifiche di tassazione dei due esercizi summenzionati non traspare un'andamento regressivo della loro attività, semmai il contrario, visto che il reddito derivante da attività aziendale da loro notificato nel biennio 93/94 risulta decisamente superiore a quello del biennio precedente;
che ciò premesso, non essendo concretamente individuabile, in base agli atti, un eccesso di concorrenza derivante dall'apertura del locale in discussione tale da costituire anche una minaccia per l'esistenza economica dei ricorrenti, nonché degli altri locali dello stesso genere situati nella zona, la richiesta autorizzazione di massima deve essere concessa senza che occorra stabilire se l'attribuzione della patente risponda ad un bisogno effettivo;
che così stando le cose la censurata decisione dipartimentale, immune da violazioni del diritto, non può che venir confermata;
che le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 60 LEP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario