Mootness of Housing Subsidy Repayment Appeal After Spouse Repaid Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a decision by the State Council demanding repayment of a cantonal housing subsidy received for a property that was subsequently sold for a price exceeding the regulatory limit, arguing the cantonal authority should follow the federal housing office's precedent of waiving reimbursement in the absence of a realized profit on the sale. The Administrative Cantonal Court dismissed the appeal as moot because, following the lodging of the appeal, the jointly and severally liable spouse had repaid the entire subsidy amount, thereby extinguishing the object of the dispute and rendering a decision on the merits unnecessary, leading to the case being struck from the rolls without imposition of fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 PAmm, art. 18 PAmm, art. 28 PAmm, art. 43 PAmm, art. 60 PAmm; Mootness of Housing Subsidy Repayment Appeal After Spouse Repaid Debt: The Administrative Cantonal Court dismissed the appeal as moot because, following the lodging of the appeal, the jointly and severally liable spouse had repaid the entire subsidy amount, thereby extinguishing the object of the dispute and rendering a decision on the merits unnecessary, leading to the case being struck from the rolls without imposition of fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed by the court to examine the existence of procedural prerequisites, leading to the appeal being struck from the roll.
Cited in the final section, relevant to the court's jurisdiction or procedural handling.
Cited in the final section, relevant to the court's jurisdiction or procedural handling.
Cited in the final section, relevant to the court's jurisdiction or procedural handling.
Cited in the final section, relevant as the basis for the procedural ruling regarding the dropping of the case.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00419 DP 260/93 cm · Lugano 2 settembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 settembre 1993 di
__________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione 24 agosto 1993 (no. 6687) del Consiglio di Stato mediante la quale è stato chiesto all'insorgente il rimborso del sussidio cantonale, percepito per l'acquisto dell'abitazione al mappale no. __________ di __________;
viste le osservazioni 26 ottobre 1994 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 4 ottobre 1988 (no. 6975), il Consiglio di Stato ha concesso ai coniugi __________ e __________ un sussidio per l'acquisto dell'abitazione sita al mappale no. __________ di __________;
che con decisione del 28 marzo 1990, l'Ufficio cantonale dell'abitazione ha fissato l'ammontare del sussidio cantonale definitivo ed il periodo di sussidiamento;
che, parallelamente, i signori __________ hanno chiesto ed ottenuto dalla Confederazione dei sussidi per il medesimo scopo;
che nel gennaio del 1991, i coniugi __________ hanno preannunciato l'intenzione di voler vendere il predetto immobile;
che con decisione 4 marzo 1991, l'Ufficio federale delle abitazioni ha chiesto ai coniugi __________ il rimborso integrale dell'aiuto federale a fondo perso in caso di vendita dell'abitazione ad un prezzo superiore al limite di fr. 517'000.--;
che con decisione 22 marzo 1991, l'Ufficio cantonale dell'abitazione ha pure richiesto a ciascuno dei due coniugi, debitori solidali, il rimborso del sussidio cantonale di complessivi fr. 11'856.-- che con lettera 30 marzo 1992 al signor __________, l'Ufficio federale dell'abitazione ha deciso di condonare a quest'ultimo il rimborso del sussidio a fondo perso;
che nell'aprile del 1992 i coniugi __________ hanno proceduto alla vendita della predetta abitazione di __________ per il prezzo di fr. 530'000.--;
che in seguito alla mancata intimazione alla signora __________ della decisione 22 marzo 1991 dell'Ufficio cantonale dell'abitazione, il Consiglio di Stato, reputandosi autorità competente a decidere in materia, ha risolto il 24 agosto 1993 di chiedere ai signori __________ e __________, debitori solidali, la restituzione dei sussidi cantonali elargiti per l'acquisto della predetta proprietà immobiliare di __________;
che contro la predetta decisione governativa la signora __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; afferma in sostanza che, analogamente a quanto deciso dall'Ufficio federale dell'abitazione, anche l'autorità cantonale avrebbe dovuto abbandonare la procedura di recupero dei sussidi versati, visto che la vendita dell'abitazione è avvenuta senza conseguimento di alcun guadagno e che per quanto riguarda il rimborso dei sussidi l'autorità cantonale è tenuta ad applicare per analogia le disposizioni federali in materia a seguire quindi le decisioni assunte dall'Ufficio federale dell'abitazione; chiede pure di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che da parte sua, il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del gravame, sostenendo che il diritto cantonale non prevede che possa essere condonata la restituzione dei sussidi versati per l'acquisto di abitazioni poi alienate ad un prezzo superiore al limite fissato dalla competente autorità;
che con lettera 19 giugno 1996, l'Ufficio cantonale dell'abitazione ha comunicato a questo Tribunale che la pratica in oggetto è stata definitivamente chiusa, avendo il signor __________ provveduto a rimborsare con saldo al 6 ottobre 1995, l'intero importo di fr. 11'856.--;
che, benché interpellata da questo Tribunale, la ricorrente non ha presentato osservazioni in merito a quest'ultimo fatto.
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito, il Tribunale accerta d'ufficio l'esistenza o meno delle premesse processuali (art. 3 PAmm);
che in particolare il Tribunale è tenuto ad esaminare se al momento di rendere il proprio giudizio l'oggetto del contendere è ancora dato o se invece, per fatti intervenuti successivamente all'inoltro del ricorso, lo stesso non sia venuto meno;
che, per ciò che concerne la presente vertenza, si tratta di esaminare la legittimità o meno della richiesta del Consiglio di Stato, volta ad ottenere la restituzione da parte della signora __________ del sussidio versato a lei e al marito per l'acquisto del sopracitato immobile di __________;
che come accennato in narrativa, il Dipartimento delle Opere sociali, Ufficio dell'abitazione, ha comunicato di aver ottenuto il rimborso della predetta somma dal marito della ricorrente, solidalmente responsabile con quest'ultima, e di ritenere pertanto la pratica chiusa per ciò che lo concerne;
che in seguito a quest'ultimo fatto è venuto meno l'oggetto del contendere e quindi il gravame interposto dalla ricorrente contro la decisione governativa qui dedotta in giudizio va stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
che, visto l'esito, si prescinde dal percepire una tassa di giustizia, rendendo così priva d'oggetto pure la richiesta di assistenza giudiziaria.
visti gli art. 3, 18, 28. 43, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario