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52.1995.413 • TCA TI 52.1995.413 Generato dall'IA

Teacher's Claim for Contracted Hours and Salary Difference

Numero d'incarto 52.1995.413
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, appointed as a half-time teacher but assigned only 10 weekly hours by the municipality for the 1994/95 school year, appealed the administrative decision upholding the denial of two additional hours, based on the premise that teaching hours at a state vocational school should be counted toward the half-time requirement. The Administrative Court found that the municipality was in default for not providing the contracted half-time work and was obligated to pay the salary difference, even if the teacher secured other employment, but agreed to reduce the owed amount by 75% as negotiated in a settlement proposal which the Court ratified after confirming the transaction's compliance with applicable law, thereby accepting the appeal and annulling the State Council's resolution.

Regesto Legislator

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Art. 20 cpv. 2 lett. a ROD, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 209 lett. b LOC, Art. 8 cpv. 2 ROD, Art. 324 cpv. 1 CO, Art. 324 cpv. 2 CO; Teacher's Claim for Contracted Hours and Salary Difference: The Administrative Court found that the municipality was in default for not providing the contracted half-time work and was obligated to pay the salary difference, even if the teacher secured other employment, but agreed to reduce the owed amount by 75% as negotiated in a settlement proposal which the Court ratified after confirming the transaction's compliance with applicable law, thereby accepting the appeal and annulling the State Council's resolution.

Parole chiave

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contratti di lavoro durata e orario di lavoro gestione del sinistro rinuncia a pretese di salario contratto di lavoro a domicilio salario orario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 LOC

Cited in the final orders, establishing the court's jurisdiction.

art. 209 LOC

Cited in the final orders, relating to procedural aspects like timeliness and standing, although the decision is based on an accepted settlement.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders, used as the basis for waiving the judgment fee.

art. 31 PAmm

Cited in the final orders, used as the basis for ordering the municipality to reimburse costs (ripetibili) to the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00413 DP 163/95 leo · Lugano 9 febbraio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

§

Composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

Segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 giugno 1995 di

__________ rappr. da: avv. __________ contro

la risoluzione 23 maggio 1995 (n. 2868) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 19 settembre 1994 dell'insorgente contro la decisione 12 settembre 1994 con cui il municipio di __________ ha respinto la richiesta dello stesso di data 31 agosto 1994 di assegnargli due ulteriori ore di insegnamento presso le scuole di commercio e di abbigliamento cittadine durante l'anno scolastico 1994/95;

viste le risposte:

- 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato;

- 18 luglio 1995 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo svariati anni di insegnamento quale incaricato, a partire dal 1 settembre 1991 __________ é stato nominato dal municipio di __________ in qualità di docente di materie culturali a metà tempo, ossia per

12 ore settimanali (art. 20 cpv. 2 lett. a ROD), presso le scuole di commercio e di abbigliamento: istituto scolastico frattanto completamente trasferito allo Stato;

che, preso atto che la direzione della predetta scuola gli aveva assegnato solo 10 ore di insegnamento settimanali per l'anno scolastico 1994/95, con scritto 31 agosto 1994 __________ ha chiesto al municipio l'assegnazione di due ulteriori ore di insegnamento onde completare l'orario a metà tempo;

che con decisione 12 settembre 1994 il municipio di __________ ha respinto la detta richiesta, sostanzialmente per il motivo che nel calcolo delle ore di insegnamento dovevano essere conteggiate anche 4 ore di insegnamento che il ricorrente avrebbe prestato presso la scuola (cantonale) d'arti e mestieri, sezione sartoria, che a partire da quell'anno scolastico aveva rilevato completamente la scuola di abbigliamento comunale;

che con risoluzione 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato il 19 settembre 1994 da __________ avverso la decisione municipale anzidetta, condividendo le motivazioni addotte dall'Esecutivo comunale;

che con gravame 16 giugno 1995 __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato governativo, del quale ha chiesto la riforma nel senso di condannare il comune di __________ a versargli lo stipendio mensile mancante di 2/12, compresa la quotaparte di tredicesima mensilità, per tutto l'anno scolastico 1994/95, oltre interessi al 5% dalla data di scadenza di ogni singola mensilità;

che il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno avversato l'accoglimento dell'impugnativa;

che, dopo aver raccolto la necessaria documentazione, in occasione dell'udienza 21 dicembre 1995 il giudice delegato ha formulato una proposta di transazione a tenore della quale il comune di __________ avrebbe versato al ricorrente 3/4 della differenza, calcolata a partire dallo stipendio lordo, tra lo stipendio cui il ricorrente aveva diritto in quanto nominato a metà tempo e quello che la città gli ha versato in quanto occupato per sole 10 ore settimanali durante il periodo settembre 1994-agosto 1995, oltre interessi al 5% dalla data di scadenza di ciascuna mensilità;

che il ricorrente ha dichiarato di accettare seduta stante la proposta suddetta mentre che il municipio ha comunicato la sua accettazione con scritto del 25 gennaio 1996;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso tempestivo e la legittimazione dell'insorgente pacifica (art. 209 lett. b LOC);

che, nell'ambito del contenzioso amministrativo, una transazione conchiusa dalle parti innanzi all'autorità di ricorso non mette senz'altro fine alla lite tramite lo stralcio dai ruoli della causa;

che in effetti, a quel momento, l'autorità deve ancora verificare se la transazione rispetta il diritto imperativo applicabile: potrà dar seguito alla richiesta di stralcio solo nel caso di risposta affermativa;

che questa verifica si giustifica per il motivo che una transazione delle parti non può sostituire il giudizio dell'autorità inferiore;

che, di conseguenza, anche nel caso in cui la transazione ossequi il diritto pubblico applicabile l'impugnativa potrà essere evasa solo tramite un giudizio di merito dell'autorità di ricorso, il quale approvi il contenuto della transazione e sostituisca nel contempo il giudizio dell'autorità inferiore (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono Cavelti, Gütliche Verständigung vor Instanzen der Verwaltungsrechtspflege, pubbl. in AJP 1995, pag 175 segg.,

II. 1);

che la fattispecie ha visto il comune di __________ in mora nell'accettazione del lavoro offerto dal ricorrente per due ore settimanali durante l'anno scolastico 1994/95;

che questo fatto non sollevava però il comune dall'obbligo di versare al suo dipendente lo stipendio conforme al grado di occupazione (art. 8 cpv. 2 ROD) per il quale egli era stato nominato: e questo analogamente a quanto dispone l'art. 324 cpv. 1 CO per il contratto di lavoro fondato sul

diritto privato;

che la circostanza, fatta valere dal municipio e condivisa dal Consiglio di Stato, secondo cui il ricorrente abbia potuto completare l'orario a metà tempo insegnando presso una scuola dello Stato, tale la scuola arti e mestieri, non permette di mutare quella conclusione, nemmeno se tien conto del fatto che la sezione sartoria di quest'ultimo istituto aveva frattanto rilevato la scuola d'abbigliamento comunale;

che in effetti, in assenza di specifica regolamentazione opponibile al ricorrente, il lavoro che questi ha potuto prestare presso lo Stato, previa assunzione a seguito di pubblico concorso, non poteva supplire alla mora in cui era venuto a trovarsi transitoriamente nei suoi confronti il comune di __________: tanto più che nemmeno grazie a questo nuovo lavoro il ricorrente poteva conseguire un impiego a tempo pieno;

che, ciò premesso, rimane unicamente di determinare se, conformemente a quanto dispone l'art. 324 cpv. 2 CO, applicabile per analogia in mancanza di specifica regolamentazione nel diritto pubblico (cfr. STA inedita 6 giugno 1995 in re D. B., consid. 2 e rinvii, concernente l'applicazione analogica dell'art. 337c cpv. 2 CO, che prevede nel caso di licenziamento ingiustificato delle conseguenze del tutto simili a quelle contemplate dall'art. 324 cpv. 2 CO per il caso di mora del datore di lavoro), "*il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare*";

che a questo riguardo, su proposta del giudice delegato, le parti hanno concordato una riduzione del 25% sulla differenza di stipendio, da calcolare sulla base dello stipendio lordo, spettante al ricorrente per completare la retribuzione metà tempo;

che il Tribunale non ha motivo alcuno di distanziarsi da quest'accordo;

che nelle surriferite circostanze il ricorso deve essere accolto come alla transazione sottoscritta dalle parti;

che la risoluzione governativa deve pertanto essere annullata;

che il Tribunale rinuncia alla riscossione di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);

che il comune non può tuttavia sottrarsi all'obbligo di rifondere delle ripetibili al ricorrente (art. 31 PAmm);

visti gli art. 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 60 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso é accolto come alla transazione proposta dal giudice delegato il 21 dicembre 1995, accettata dal ricorrente alla stessa data e dal municipio di __________ con risoluzione

25 gennaio 1996

2. La risoluzione 23 maggio 1995 (n. 2868) del Consiglio di Stato é annullata

3. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 800.-- per ripetibili

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario