Property Owners v. Department of Historical Preservation Regarding Luminous Signs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAProperty owners appealed a departmental decision ordering the removal of two luminous signs that had been installed abusively, following a previous denial of authorization based on non-compliance with historical preservation rules, which denial had been upheld by the administrative court; the court dismissed the appeal, reasoning that the initial determination of the signs' illegality, confirmed by final judgment, established the requisite material violation of law, and therefore the subsequent removal order was legally justified and proportionate, while rejecting the appellants' claims of unequal treatment as having already been unsuccessfully raised in the prior proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 delle, Art. 17 LIns, Art. 18 PAmm, Art. 4 LIns, art. 28 PAmm, art. 60 PAmm; Property Owners v. Department of Historical Preservation Regarding Luminous Signs: che nel caso in esame l'autorità dipartimentale ha già avuto modo di stabilire con decisione 9 settembre 1988, successivamente confermata da questo Tribunale con sentenza 11 novembre 1995 e pertanto cresciuta in forza di giudicato, che le due insegne esposte abusivamente dai ricorrenti sullo stabile di loro proprietà in via __________ a __________ non potevano essere autorizzate in quanto contrastanti in modo insanabile con l'art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court confirmed the appealed decision, which ordered the removal of signs because their initial authorization was denied due to conflict with this substantive provision.
The court deemed the appeal receivable based on this procedural provision.
This procedural provision governs the decision when the appeal is rejected and costs are imposed.
This provision, cited in relation to costs, mandates that costs follow the event (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 52.95.00402 DP 151/95 leo · Lugano 28 agosto 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 12 giugno 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione 24 maggio 1995 (no. 10/1995) del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che ordina agli insorgenti la rimozione delle insegne luminose esposte abusivamente sullo stabile di loro proprietà in via __________ a __________;
vista la risposta
20 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 9 settembre 1988 l'allora Dipartimento di polizia ha negato ai ricorrenti il permesso di esporre due insegne luminose (cassoncini di cm 137x27) recanti la scritta __________, sui lati interni del pilastro centrale che sorregge il portico dello stabile di loro proprietà in via __________ a __________;
che il diniego si fondava essenzialmente sui preavvisi sfavorevoli espressi dalla __________ rispettivamente dal Municipio di __________ in applicazione dell'art. 36 delle NAPR del centro storico;
che adito su ricorso il Tribunale cantonale amministrativo, non ravvisando nella censurata pronuncia una violazione del
diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, ha confermato la decisione dipartimentale con risoluzione 11 novembre 1988, non escludendo tuttavia la possibilità di applicare sul pilastro altri tipi di insegne più rispettose dell'estetica dell'immobile;
che nel corso del mese di giugno 1991 l'autorità dipartimentale, accortasi che i ricorrenti avevano comunque proceduto abusivamente all'esposizione delle due insegne, ha avviato una procedura contravvenzionale, diffidandoli nel contempo a presentare un'istanza per la posa di insegne più confacenti all'estetica dello stabile;
che i ricorrenti non hanno tuttavia dato seguito all'ingiunzione dipartimentale, né d'altro canto quest'ultima ha fatto proseguire la procedura contravvenzionale;
che in data 13 aprile 1995 l'autorità dipartimentale ha nuovamente sollecitato i ricorrenti affinché inoltrassero la richiesta istanza impartendo loro un termine di 30 giorni per procedervi, pena la rimozione delle insegne abusive;
che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, con decisione 24 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la rimozione delle insegne esposte abusivamente;
che avverso la premessa pronuncia i ricorrenti insorgono nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che in sostanza gli insorgenti lamentano una disparità di trattamento rispetto ad altri casi, a loro avviso analoghi, di insegne luminose esposte su via __________;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento che postula la conferma della risoluzione censurata all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà se del caso nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto deve presupporre l'esistenza di una violazione materiale del diritto applicabile, in casu della LIns, e deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità;
che nel caso in esame l'autorità dipartimentale ha già avuto modo di stabilire con decisione 9 settembre 1988, successivamente confermata da questo Tribunale con sentenza 11 novembre 1995 e pertanto cresciuta in forza di giudicato, che le due insegne esposte abusivamente dai ricorrenti sullo stabile di loro proprietà in via __________ a __________ non potevano essere autorizzate in quanto contrastanti in modo insanabile con l'art.
4 LIns;
che invano i ricorrenti tentano ora di rimettere ancora in discussione il suddetto giudizio, invocando la violazione del principio della parità di trattamento; la censura è già stata sollevata senza successo dinanzi a questo Tribunale in occasione della precedente impugnativa avverso la decisione di dipartimentale di diniego dell'autorizzazione;
che infatti, la decisione denegante il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione delle insegne, poi esposte abusivamente in contrasto con il
diritto materiale applicabile, non può di principio essere rimessa in discussione nell'ambito della successiva procedura di ripristino di una situazione conforme al diritto;
che il controverso provvedimento si palesa altresì rispettoso del principio di adeguatezza;
che d'altro canto i ricorrenti non hanno nemmeno censurato l'ordine di ripristino in quanto tale;
che così stando le cose, la decisione dipartimentale impugnata, immune da violazioni del diritto, deve senz'altro essere confermata;
che spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza;
visti gli art. .4, 17 LIns; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. · Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: