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52.1995.397 • TCA TI 52.1995.397 Generato dall'IA

Administrative Court Upholds Denial of Illuminated Advertising Panel Permit Due to Traffic Safety Concerns

Numero d'incarto 52.1995.397
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a decision denying a permit for a 7-square-meter electronic illuminated advertising panel on the facade of a parking garage, situated near a pedestrian crossing and bus stop, based on concerns that it posed a danger to road safety. The court upheld the denial, reasoning that the proposed panel, capable of displaying moving luminous text and images, constitutes prohibited street advertising under the relevant regulations, specifically falling under the prohibition against advertising that "flashes or produces variable light effects," and further concluded that such an installation would constitute a concrete hazard by distracting drivers entering the city, thus violating the general principle that advertising must not compromise traffic safety.

Regesto Legislator

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Art. 17 Lins, Art. 18 PAmm, Art. 4 Lins, Art. 96 OSS, Art. 6 LCStr, Art. 95 OSS; Administrative Court Upholds Denial of Illuminated Advertising Panel Permit Due to Traffic Safety Concerns: The court upheld the denial, reasoning that the proposed panel, capable of displaying moving luminous text and images, constitutes prohibited street advertising under the relevant regulations, specifically falling under the prohibition against advertising that "flashes or produces variable light effects," and further concluded that such an installation would constitute a concrete hazard by distracting drivers entering the city, thus violating the general principle that advertising must not compromise traffic safety.

Parole chiave

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sicurezza della circolazione stradale spese di procedura norme di procedura motivi di sicurezza procedure connesse grave intralcio alla circolazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 96 cpv. 1 lett. f OSS

This provision, concerning prohibited road advertising (flashing or producing variable light effects), was the primary legal basis for rejecting the appeal.

art. 96 cpv. 1 OSS

This general provision concerning prohibited road advertising was also cited as a ground for upholding the denial of the permit.

art. 17 Lins

Cited in the final orders' preamble, this provision governs the admissibility of the appeal.

art. 6 LCStr.

Cited in the final orders' preamble, this road traffic law provision is referenced in relation to Art. 96 OSS concerning road advertising prohibitions.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders' preamble, this procedural rule likely relates to the decision-making power or procedure before the Administrative Tribunal.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders' preamble, this procedural rule likely relates to the imposition of costs.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders' preamble, this procedural rule likely relates to the costs and fees of the proceedings.

art. 4 Lins

Cited in the final orders' preamble, this provision requires that signs do not disturb traffic safety.

art. 95 OSS

Cited in the final orders' preamble, this provision defines what constitutes road advertising.

art. 3 PAmm

Cited in the final orders' preamble, this provision relates to the jurisdiction or competence of the Administrative Tribunal.

art. 18 PAmm

Cited in the final orders' preamble, this procedural rule relates to the decision being made based on the existing file (no further investigation).

art. 61 PAmm

Cited in the final orders' preamble, this procedural rule relates to the costs and fees of the proceedings.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders' preamble, this procedural rule relates to the costs and fees of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00397 DP 148/95 leo · Lugano 24 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 giugno 1995 di

__________ contro

la decisione 24 maggio 1995, no. 9/1995, del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di esporre un pannello pubblicitario sulla facciata dell'autosilo in __________ a __________;

vista la risposta 19 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 24 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alle ditte __________ e __________ il permesso di esporre un pannello elettronico luminoso (superficie:

7 mq) per la diffusione d'informazioni e messaggi pubblicitari sulla facciata dell'autosilo rivolta verso __________ a __________, ad un'altezza di 7,5 m dal livello della strada;

che a detta dell'autorità dipartimentale la posa del controverso pannello, trovandosi a breve distanza da una passaggio pedonale come pure da una fermata per i bus, rappresenterebbe una sorgente di pericolo per i pedoni compromettendo la sicurezza della strada;

che avverso la premessa risoluzione le ditte __________ e __________ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;

che, in sostanza, i ricorrenti ritengono che la pubblica utilità di un siffatto impianto dovrebbe prevalere sul pericolo per la sicurezza stradale, del tutto teorico, paventato dall'autorità dipartimentale;

che a mente degli insorgenti l'emanazione del controverso provvedimento di diniego disattenderebbe il principio della proporzionalità;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono;

considerato, in

diritto:

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 Lins e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini del giudizio far capo alla documentazione allegata al ricorso;

che, giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione;

che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS;

che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);

che in base alla predetta norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:

f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;

che sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce variabili" ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento ("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Kung, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3);

che la controversa insegna pubblicitaria prevista sulla facciata dell'autosilo in __________ a __________ é costituita da un pannello elettronico modulare (display) di 7 mq di superficie gestito da un computer in grado di riprodurre scritte e disegni luminosi, fissi o lampeggianti, consentendone l'immediata lettura;

che, nella misura in cui é destinato anche alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto costituisce una pubblicità stradale (art. 95 OSS);

che i suddetti messaggi pubblicitari vengono diffusi per lo più sotto forma di scritte luminose in movimento, a volte accompagnate anche da disegni;

che pertanto tale forma di pubblicità stradale non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSS;

che la posa del controverso pannello avrebbe comunque dovuto essere negata in virtù della disposizione generale dell'art. 96 cpv. 1 OSS (6 LCStr.);

che infatti non v'é chi non veda come un siffatto impianto pubblicitario, destinato soprattutto a richiamare l'attenzione dei conducenti che scendendo da via __________ entrano in città, sia atto a distrarli dalla guida così da costituire una fonte di pericolo tutt'altro che teorica per la sicurezza stradale (considerata la presenza di passaggi pedonali e di semafori);

che di conseguenza potendosi ravvisare nella decisione impugnata una violazione del diritto, il ricorso deve essere respinto e la risoluzione dipartimentale confermata;

che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;

visti gli art.4, 17 LIns; 6 LCStr.; 95 segg. OSS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico delle ricorrenti in solido.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario: