Restaurant Renovation Permit Appeal Mooted by Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed an appeal challenging the annulment of a building permit granted by a local authority for the internal renovation of a restaurant/bocce court situated outside the developable zone, which was annulled by the State Council for violating planning law. Although the appeal was initially suspended due to the pending adoption of a special local plan intended to legitimize the project, and subsequent attempts to gain approval via a new application were also contested, the court ultimately struck the original appeal as moot because the appellant requested its withdrawal. Furthermore, the court denied the appellant costs, finding that the claim for reimbursement contradicted a prior waiver, and preliminarily assessing that the original permit denial would have been upheld because the relevant local plan legitimizing the project only came into force after the initial departmental objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 LALPT, Art. 6 NAPR, Art. 28 PAmm; Restaurant Renovation Permit Appeal Mooted by Withdrawal: Although the appeal was initially suspended due to the pending adoption of a special local plan intended to legitimize the project, and subsequent attempts to gain approval via a new application were also contested, the court ultimately struck the original appeal as moot because the appellant requested its withdrawal. Furthermore, the court denied the appellant costs, finding that the claim for reimbursement contradicted a prior waiver, and preliminarily assessing that the original permit denial would have been upheld because the relevant local plan legitimizing the project only came into force after the initial departmental objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court decided not to levy a judicial fee based on this article, as mentioned in the reasoning and confirmed by order 2.
Testo completo
Incarto n. 52.1995.00364 · Lugano 15 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione 26 aprile 1995 (n. 2306) con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 7 dicembre 1994 del dipartimento del territorio, ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente il 24 novembre 1994 concernente la ristrutturazione interna del ristorante-pizzeria-bocciodromo al mapp. __________ di ___________;
viste le risposte:
- 22 maggio 1995 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
- 29 maggio 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
- 5 giugno 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 novembre 1994, malgrado l'opposizione del dipartimento del territorio, il municipio di __________ ha rilasciato all'insorgente una licenza edilizia concernente la ristrutturazione interna, con formazione, in particolare, di 6 nuove camere e relativi servizi igienici nel sottotetto, del ristorante-pizzeria-bocciodromo al mapp. __________ di quel comune, posto al di fuori della zona edificabile;
che con decisione 26 aprile 1995 (n. 2306) il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 7 dicembre 1994 del dipartimento del territorio, ha annullato la licenza edilizia per disattenzione dell'art. 75 LALPT;
che con impugnativa 17 maggio 1995 _ è insorto dinanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullare il giudizio governativo;
che all'udienza tenutasi il 24 ottobre 1995, preso atto che il municipio si apprestava a sottoporre al legislativo l'adozione del piano particolareggiato PRP2, che includeva il mapp. __________ e che avrebbe legittimato il controverso intervento edilizio, il patrocinatore dell'insorgente ha chiesto al Tribunale di sospendere la trattazione della causa;
che il PRP2 è stato adottato dal consiglio comunale di ____________ il 26 marzo 1996 ed approvato dal Governo il 22 gennaio 1997: la modifica d'ufficio dell'art. 6 NAPR disposta in quella sede, la quale regolamentava l'edificazione al mapp. ___________, è successivamente stata annullata da parte del Tribunale della pianificazione del territorio, che ha ripristinato il tenore originale della disposizione, con sentenza 26 agosto 1997;
che il 5 marzo 1997 ___________ ha inoltrato una nuova domanda di costruzione, la quale prevedeva un ampliamento dell'edificio al mapp. _;
che, preso atto dell'opposizione dipartimentale, con decisione 28 luglio 1997 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia;
che, adito da __________, con risoluzione 26 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato detta decisione e rinviato gli atti al municipio affinché rilasciasse il permesso edilizio;
che con lettera 31 maggio 2001 il patrocinatore _________ha pertanto chiesto al Tribunale di stralciare, in quanto divenuto privo di oggetto, il ricorso 17 maggio 1995, protestando le ripetibili;
che il Tribunale accede alla richiesta di stralcio, in quanto ne sono adempiuti i requisiti, ma non assegna ripetibili al ricorrente;
che difatti, da un lato, la richiesta di ripetibili si pone in contrasto con la rinuncia alle stesse dichiarata all'udienza 24 ottobre 1995;
che, dall'altro, procedendo - com'è d'uopo in casi del genere - all'accertamento in via pregiudiziale e sommaria del verosimile esito dell'impugnativa 17 maggio 1995 (RDAT 1984 n. 27, pag. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto), il Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla motivazione sviluppata dal Governo nel giudizio impugnato per negare la licenza edilizia: la circostanza secondo cui il progetto appariva conforma al PRP2 non permette di mutare tale conclusione, dal momento che quello strumento è stato approvato ed è pertanto entrato in vigore solo il 22 gennaio 1997;
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · ___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario