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52.1995.359 • TCA TI 52.1995.359 Generato dall'IA

Administrative Court Upholds Communal Assembly's Decision to Continue Litigation Despite Procedural Irregularities

Numero d'incarto 52.1995.359
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a resolution that upheld a communal assembly's decision to continue litigation concerning the reconstruction of a rural building, following a prior annulment of a similar decision due to formal defects in the original assembly's procedure. The court reasoned that although the prior request to bring the matter to a vote was an invalid oral motion, the subsequent resolution to proceed with litigation was valid because it was based on a formal message from the executive body and a report from the management commission, and the underlying subject matter was sufficiently known to the assembly members from prior deliberations, thus overcoming objections regarding the lack of clarity in the agenda item, the use of imprecise terminology ("cascina" instead of "stalla," "rimanere in lite" instead of "intraprendere una lite"), and the relationship of the voters to the interested party.

Regesto Legislator

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Art. 18 LOC, Art. 47 LOP, Art. 146 cpv. 1 LOP, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 147 lett. a LOP, Art. 18 cpv. 1 PAmm; Administrative Court Upholds Communal Assembly's Decision to Continue Litigation Despite Procedural Irregularities: The court reasoned that although the prior request to bring the matter to a vote was an invalid oral motion, the subsequent resolution to proceed with litigation was valid because it was based on a formal message from the executive body and a report from the management commission, and the underlying subject matter was sufficiently known to the assembly members from prior deliberations, thus overcoming objections regarding the lack of clarity in the agenda item, the use of imprecise terminology ("cascina" instead of "stalla," "rimanere in lite" instead of "intraprendere una lite"), and the relationship of the voters to the interested party.

Parole chiave

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audizione delle parti esecutivo controllo della procedura ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione incompetenza per materia impugnazione di decisioni amministrative Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 68 lett. h LOP 1992

Used to confirm that the assembly exercised its competence regarding the decision to remain in litigation.

art. 146 cpv. 1 LOP 1992

Cited to establish the Tribunal's jurisdiction to hear the appeal.

art. 147 lett. a LOP 1992

Cited to confirm the appellant's standing to appeal.

art. 46 cpv. 1 PAmm

Cited to confirm the timeliness of the appeal.

art. 18 cpv. 1 PAmm

Cited as the basis for deciding the appeal based on the case files without further investigation.

art. 28 PAmm

Applied to impose the court costs on the appellant because the appeal was rejected.

art. 28 PAmm

Cited to justify imposing the judgment fee on the appellant due to the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00359 DP 120/95 leo · Lugano 25 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 10 maggio 1995 di

__________ contro

la risoluzione 26 aprile 1995 (n. 2358) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 6 marzo 1995 dell'insorgente avverso la deliberazione dell'assemblea patriziale di __________ di data 3 marzo 1995 di rimanere in lite con l'insorgente medesimo;

viste le risposte:

- 17 maggio 1995 dell'Amministrazione patriziale di __________;

- 2 giugno 1995 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Con sentenza 29 luglio 1993 questo Tribunale ha annullato la deliberazione di data 28 novembre 1991 con cui l'assemblea patriziale di __________ aveva autorizzato l'ufficio patriziale a stare in lite con __________ in merito alla ricostruzione di una cascina ubicata a __________ sull'alpe di __________, a quanto sembra demolita parzialmente da parte del predetto. Dopo aver spiegato che, per liquidare la lite sorta con il predetto cittadino, il patriziato avrebbe dovuto battere la via civile (consid. 2.2.), il Tribunale ha rilevato che quella trattanda non figurava nell'ordine del giorno dell'assemblea, convocata per deliberare (unicamente) in merito alla ricostruzione della cascina in discussione: donde la violazione dell'art. 18 LOC 1950, applicabile attraverso il rinvio di cui all'art. 47 LOP 1962 (consid. 3.2.).

a) All'assemblea 2 dicembre 1994 __________ ha indi presentato una mozione in forma orale sollecitante la (ri)sottoposizione di quell'oggetto al Legislativo in occasione della prossima assemblea patriziale.

b) La prima assemblea ordinaria patriziale, che ha avuto luogo il 3 marzo 1995, ha pertanto deliberato alla trattanda n. 3, con undici voti favorevoli, un contrario e due astenuti, di rimanere in lite con il predetto __________.

B. a) __________ é insorto con ricorso 6 marzo 1995 innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta deliberazione, al quale ha domandato di annullarla. Egli ha sostenuto l'irregolarità della mozione di __________, poiché presentata nella forma orale (doveva quindi trattarsi di un'interpellanza), che nella convocazione dell'assemblea si parlava di cascina anziché - come sarebbe stato corretto - di stalla, che la lite non era ancora iniziata, per cui non si poteva votare di "rimanere in lite", infine che il termine per ritornare a votare sull'oggetto era scaduto.

b) Con risoluzione 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha rilevato che effettivamente la sollecitazione di __________ all'assemblea 2 dicembre 1994 non poteva essere considerata quale valida mozione, non essendo stata presentata nella forma scritta, bensì - a questo punto - quale semplice interpellanza. Questo fatto non pregiudicava tuttavia la legittimità della deliberazione 3 marzo 1995, la quale aveva avuto luogo dietro presentazione di un messaggio dell'ufficio patriziale di data 18 febbraio 1995 e del rapporto della commissione della gestione, del 22 febbraio successivo: entrambi favorevoli a rimanere in lite (consid. 2-4). Il Consiglio di Stato ha poi considerato che l'utilizzazione dei termini "cascina" anziché "stalla" e "rimanere in lite" anziché "intraprendere una lite" non pregiudicavano la validità della deliberazione in discussione (consid. 5. e 6). Esso ha infine evidenziato che l'accertamento dell'eventuale prescrizione della causa che il patriziato avrebbe dovuto promuovere contro il ricorrente esulava dalle sue competenze (consid. 6).

C. __________ si é aggravato con ricorso 10 maggio 1995 contro la risoluzione suddetta davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla, insieme alla deliberazione 3 marzo 1995 dell'assemblea patriziale di stare in lite. Egli ribadisce le censure già svolte davanti al Consiglio di Stato, tranne l'ultima. Evidenzia inoltre che l'oggetto sul quale si é discusso e deliberato non era chiaro, che quasi tutti i partecipanti all'assemblea erano parenti di __________ e che vi furono anche un contrario e due astenuti. Contesta infine la tassa di giudizio di fr. 200.-- posta a suo carico da parte del Governo.

Il Consiglio di Stato e l'ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale é data (art. 146 cpv. 1 LOP 1992, in vigore dal 1 gennaio 1995). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv.

1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett. a LOP 1992). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che alla base dell'impugnata deliberazione assembleare 3 marzo 1995 non vi fu una mozione. Ora, come aveva già avuto modo di rilevare il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, l'intervento di __________ al termine dell'assemblea patriziale 2 dicembre 1994 sollecitante la sottoposizione alla prossima assemblea della proposta di rimanere in lite con il ricorrente non poteva costituire una (valida) mozione, poiché non rispettava la forma scritta esatta dall'art. 31 cpv. 1 LOC 1950, applicabile attraverso il rinvio di cui all'art. 47 LOP 1962. Né, contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato, visto il suo contenuto ed il seguito che gli é stato dato, quell'intervento poteva costituire oggetto di un'interpellanza (retta dall'art. 30 LOC 1950, applicabile sempre attraverso il rinvio di cui all'art. 47 LOP 1962). Ciò malgrado non vi é motivo per annullare la deliberazione assembleare 3 marzo 1995. Decidendo di autorizzare l'ufficio patriziale ad intraprendere una lite con il qui ricorrente l'assemblea patriziale ha infatti semplicemente esercitato una sua competenza (art.

68 lett. h LOP 1992), previo rispetto della necessaria procedura per addivenire a tanto, ossia presentazione di un messaggio da parte dell'ufficio patriziale e di un rapporto da parte della commissione della gestione. Il fatto che quei documenti facessero esplicitamente riferimento alla "mozione" di __________ non permette di mutare quella conclusione: a maggior ragione se si tien conto che nel frattempo la sezione degli enti locali, cui __________ si era rivolto mediante istanza di intervento, previo esame del caso aveva invitato l'ufficio patriziale a sottoporre quella trattanda all'assemblea "al più presto", riservando espressamente nel caso di inazione la messa in atto delle procedure di cui agli art. 130 segg. LOP 1992 (cfr. lettera 12 gennaio 1995 della predetta sezione all'ufficio patriziale). Ora é ben vero, come obietta il ricorrente, che il messaggio, alquanto scarno nelle motivazioni, avrebbe invece dovuto illustrare l'oggetto su cui deliberare in modo (più) chiaro, come vuole la prassi (cfr. ai riferimenti fatti al consid. 3.2. del giudicato di questo Tribunale 29 luglio 1993 interessante le parti, citato sub A). A questa carenza può tuttavia supplire, nella fattispecie, la circostanza che l'assemblea patriziale si era in realtà già pronunciata, tra l'altro, su quell'oggetto nella seduta del 28 novembre 1991, quando aveva diffusamente discusso in merito alla ricostruzione della cascina in esame (tema oltretutto, quest'ultimo, trattato anche in altre assemblee): quella decisione, come é stato ricordato (cfr. consid. A), era tuttavia stata annullata da parte del Tribunale con sentenza 29 luglio 1993 per motivi di natura formale. La problematica attorno alla quale verteva la controversa autorizzazione ad intraprendere una lite con l'insorgente era dunque ben nota ai patrizi presenti all'assemblea, i quali avrebbero del resto potuto ancora chiedere all'ufficio patriziale tutte le delucidazioni che ritenevano opportune prima della votazione ed, in ultima analisi, opporsi alle proposte loro sottoposte.

3. Devono per il rimanente essere respinte anche le altre censure del ricorrente. Il fatto che gli atti parlino di "cascina" anziché - come sostiene il ricorrente - di "stalla" e di "rimanere in lite " anziché di "intraprendere una lite" non permettono in alcun modo di scalfire la validità od anche solo la portata della deliberazione assembleare impugnata. Del pari il fatto che la maggior parte dei presenti e votanti fosse composta da parenti del "mozionante " __________ oppure che vi furono un contrario e due astenuti. Pure legittima appare la tassa di giudizio messa dal Governo a carico del ricorrente, poiché soccombente (art. 28 PAmm).

4. Il ricorso deve infine essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi;

visti gli art. 30, 31 LOC 1950, 47 LOP 1962, 68, 146, 147 LOP 1992, 18, 28 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto

2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente

3. · Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario: