Administrative Fine Annulled Due to Statute of Limitations for Fiduciary Offense
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative court accepted an appeal against a fine for the abusive practice of the fiduciary profession, based on the finding that the administrative action was time-barred because the two-year prescription period for contraventions, which runs from the cessation of the continuous offense and does not permit suspension or interruption, had expired before the authority re-activated the proceedings to issue the fine, as the alleged activities ceased by the end of 1992, leading to the annulment of the fine and the award of costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 cpv. 4 LFid, Art. 19 LFid, art. 28, 31 PAmm, art. 60, 61 PAmm; Administrative Fine Annulled Due to Statute of Limitations for Fiduciary Offense: §. Di conseguenza la risoluzione di multa 15 marzo 1995 del Dipartimento delle istituzioni é annullata per intervenuta prescrizione dell'azione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for annulling the fine due to the prescription of the action in order 1.
Cited in the final consideration section (visti gli art.), though the decision to uphold the appeal is based on prescription (Art. 1 and 2 of the Prescription Decree).
Cited in the final consideration section (visti gli art.), relating to the award of costs/reimbursable expenses in order 3.
Cited in the final consideration section (visti gli art.), relating to the costs (order 2, no fees/costs) and reimbursable expenses (order 3).
Testo completo
Incarto n. 52.95.00325 DP 95/95 leo · Lugano 6 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione 15 marzo 1995, del Dipartimento delle istituzioni, che infligge al ricorrente una multa di fr. 6'000.-- per esercizio abusivo della professione di fiduciario;
vista la risposta 10 maggio 1995 del Dipartimento letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 26 ottobre 1993 il Dipartimento delle istituzioni ha aperto nei confronti di __________ un procedimento contravvenzionale per esercizio abusivo della professione di fiduciario;
che nel rapporto di contravvenzione di ugual data, l'autorità cantonale rimproverava al prevenuto di aver operato tra il 1991 e la fine del 1992 nel campo dell'intermediazione di derivati finanziari;
che con scritti del 22/25 novembre 1993 __________ ha respinto gli addebiti;
che il procedimento contravvenzionale è rimasto a quiescere presso l'amministrazione cantonale sino al 6 marzo 1995, data in cui il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 6'000.-- per esercizio abusivo della professione di fiduciario;
che il provvedimento indicava come istanza di ricorso il "Tribunale federale amministrativo";
che il 14 marzo 1995 il patrocinatore del ricorrente ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di volergli confermare che la decisione era impugnabile davanti al Tribunale d'Appello, conformemente all'art. 19 cpv. 4 LFid;
che in risposta a tale richiesta il 15 marzo 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha notificato al ricorrente una nuova decisione, sostitutiva della precedente, che confermata la multa di fr. 6'000.-- indicava come istanza di ricorso il Tribunale cantonale amministrativo;
che contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollevando fra l'altro l'eccezione di prescrizione dell'azione contravvenzionale;
che con osservazioni del
10 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha riconosciuto il fondamento dell'eccezione sollevata;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 19 cpv.
4 LFid contro le multe inflitte dal Dipartimento delle istituzioni per esercizio abusivo della professione di fiduciario è data "facoltà di ricorso al Tribunale di appello secondo la legge sulla procedure amministrativa";
che già in passato, questo Tribunale si è ritenuto competente a statuire sulle impugnative proposte contro le multe inflitte dal Dipartimento delle istituzioni per esercizio abusivo della professione di fiduciario (cfr. STA 22.12.1989 in re B.); l'indicazione del Tribunale d'appello quale istanza di ricorso è stata implicitamente considerata come una delle tante imprecisioni che costellano la LFid.;
che incongruente per rapporto all'ordinamento giudiziario cantonale è anche la disposizione che dichiara applicabile "la legge sulla procedura amministrativa" (PAmm): di regola, i procedimenti per contravvenzioni a leggi cantonali soggiacciono infatti alla LPContr e non alla PAmm;
che non sussistendo tuttavia motivi impellenti per applicare la LPContr, questo Tribunale si attiene al testo di legge;
che, fatte queste premesse, il ricorso, tempestivo, appare dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 1 del decreto che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni del 24 giugno 1947 (RL 2 n. 87), l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni;
che tale prescrizione non conosce né sospensione, né interruzione (cfr. DP 144/88 del 6 ottobre 1988 in re F.);
che il termine, se il reato è continuato per un certo tempo, decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 2 del decreto citato);
che nell'evenienza concreta l'autorità cantonale non è stata in grado di provare che il ricorrente abbia abusivamente svolto attività fiduciarie anche dopo il 31 dicembre 1992;
che il rapporto di contravvenzione notificato al ricorrente si limita peraltro a considerare soltanto i fatti accertati prima della fine del 1992;
che nessun accertamento supplementare è stato esperito durante i lunghi mesi in cui il procedimento è rimasto a quiescere davanti all'autorità cantonale;
che, di conseguenza, ben si deve ammettere che il termine di prescrizione fosse decorso già al momento in cui il Dipartimento delle istituzioni ha riattivato al pratica per infliggere al ricorrente la sanzione qui impugnata;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro accolto, annullando la multa in contestazione;
che considerata l'applicabilità della PAmm, al ricorrente, costretto ad impugnare una multa inflittagli nonostante l'intervenuta prescrizione, va riconosciuta un'indennità per ripetibili;
visti gli art. 19 LFid; 1 e 2 del Decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione di multa 15 marzo 1995 del Dipartimento delle istituzioni é annullata per intervenuta prescrizione dell'azione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 600.-- (seicento) a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: