Property Owner v. State Council: Differential Refuse Fees for Secondary Residence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a state council resolution that upheld a municipal decision to charge a property owner's secondary residence a higher refuse collection and disposal fee (Fr. 200) for 1988 than that charged to primary residents (Fr. 30). The court considered a prior Federal Tribunal ruling which established that differential taxation between primary and secondary residents violates constitutional principles unless the municipality can prove precisely higher costs for non-residents, creating a presumption that secondary residents should not pay more. Based on this precedent and a subsequent settlement agreement reached by the parties, the Administrative Court accepted the appeal, annulled the state council's resolution, and reduced the 1988 fee to the primary resident rate of Fr. 30, while the appellant waived claims for refunds for previous years.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 lett. a dello, Art. 4 Cost, Art. 28 PAmm, Art. 31 PAmm, art. 30 LPAmb, art. 48 LPAmb; Property Owner v. State Council: Differential Refuse Fees for Secondary Residence: 200) for 1988 than that charged to primary residents (Fr. 30). The court considered a prior Federal Tribunal ruling which established that differential taxation between primary and secondary residents violates constitutional principles unless the municipality can prove precisely higher costs for non-residents, creating a presumption that secondary residents should not pay more. Based on this precedent and a subsequent settlement agreement reached by the parties, the Administrative Court accepted the appeal, annulled the state council's resolution, and reduced the 1988 fee to the primary resident rate of Fr. 30, while the appellant waived claims for refunds for previous years.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision explicitly cites this article in the preamble to the orders, although the main operative order enforces a settlement based on jurisprudence derived from this constitutional principle (non-discrimination).
Cited in the preamble to the orders, relating to the application of cantonal administrative procedure law.
Cited in the preamble to the orders, relating to the application of cantonal administrative procedure law.
Cited in the preamble to the orders, relating to the costs/fees of the administrative procedure.
Cited in the preamble to the orders and applied in order no. 3, stating that no court fee is levied.
Cited in the preamble to the orders and applied in order no. 3, stating that no indemnity (costs) is awarded.
Testo completo
Incarto n. 52.95.00314 DP 234/92 cm · Lugano 21 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 luglio 1992 di
__________ contro
la risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5467) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 20 ottobre 1988 di __________ avverso la decisione 10 ottobre 1988 del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1988;
viste le risposte:
- 11 agosto 1992 del Consiglio di Stato;
- 30 settembre 1992 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con decisione 10 ottobre 1988 il municipio di __________ ha emesso a carico di __________, proprietario di una residenza secondaria nel comune, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti riferita all'anno stesso, di fr. 200.--, in applicazione dell'art. 11 lett. b del regolamento per il servizio raccolta rifiuti;
che __________ é insorto avverso quella decisione innanzi al Consiglio di Stato, denunciando in particolare l'esosità del tributo, che egli chiedeva fosse ridotto a fr. 30.--, importo corrispondente tra l'altro alla tassa imposta per quell'anno alle economie domestiche di domiciliati in applicazione dell'art. 11 lett. a dello stesso regolamento, e chiedendo inoltre la restituzione della differenza sulle tasse versate per gli anni 1985, 1986 e 1987;
che con risoluzione 1 luglio 1992 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso (dispositivo n. 1), ponendo inoltre a carico del ricorrente la tassa di giudizio, di fr. 200.--, e l'obbligo di rifondere al comune fr. 100.-- per il titolo di ripetibili (dispositivo n. 2);
che __________ e __________ hanno impugnato l'anzidetta risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, ribadendo le richieste precedentemente formulate;
che il Tribunale ha soprasseduto alla trattazione della pratica in attesa che il Tribunale federale si pronunciasse sul ricorso presentato dal comune di __________ contro la sua sentenza 1 dicembre 1993, ove aveva stabilito che un'imposizione differenziata della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti primari) e non (residenti secondari) non fosse lecita;
che con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto il ricorso del comune di __________, stabilendo in particolare che esiste una presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente nel comune, ferma restando la possibilità per un comune di dimostrare il contrario sulla base di un calcolo preciso, e che pertanto, in principio, i residenti secondari non possono essere gravati da una tassa riferita a quel servizio superiore a quella richiesta presso le economie domestiche di domiciliati, pena la violazione dell'art. 4 Cost.;
che, sulla scorta delle motivazioni di detta sentenza, trasmessa per conoscenza alle parti, in occasione dell'udienza 6 marzo 1996 il comune ed i ricorrenti hanno conchiuso una transazione a tenore della quale la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1988 posta a carico di __________ é ridotta a fr. 30.--, tale la tassa imposta in quell'anno alle economie domestiche di domiciliati, mentre che i ricorrenti hanno rinunciato a ulteriormente postulare la restituzione delle tasse pagate per gli anni precedenti;
che le parti hanno indi congiuntamente sollecitato il Tribunale ad accogliere il ricorso nei termini della transazione suddetta;
che l'accordo citato é in perfetta armonia con la giurisprudenza del Tribunale federale, per cui il Tribunale non può che accedere alla detta richiesta;
che ciò comporta l'annullamento integrale della risoluzione governativa impugnata;
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm), né assegna ripetibili al comune (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 2, 30, 31, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 18, 28, 31 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é accolto nei termini della transazione conchiusa dalle parti all'udienza 6 marzo 1996.
2. La risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5467) del Consiglio di Stato é annullata integralmente.
3. Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario