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52.1995.260 • TCA TI 52.1995.260 Generato dall'IA

Property Owner v. State Council on Building Permit Annulment and Litigation Costs

Numero d'incarto 52.1995.260
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A property owner challenged a State Council decision that had annulled a building permit previously granted by the local municipality and ordered the appellant to pay litigation costs, while the State Council had declined to rule on the appellant's prior request to lift a suspension effect granted earlier in the proceedings. The Administrative Court accepted the appeal, reasoning that the appellant could not be considered the losing party liable for costs because they had merely submitted to the State Council's judgment on the merits without actively resisting the opposing party's appeal on the substantive issue, and further, that costs related to the provisional suspension decision were reserved for the merits, which had not been resolved in a manner justifying the penalty against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, Art. 18 PAmm, Art. 31 PAmm, Art. 65 PAmm; Property Owner v. State Council on Building Permit Annulment and Litigation Costs: The Administrative Court accepted the appeal, reasoning that the appellant could not be considered the losing party liable for costs because they had merely submitted to the State Council's judgment on the merits without actively resisting the opposing party's appeal on the substantive issue, and further, that costs related to the provisional suspension decision were reserved for the merits, which had not been resolved in a manner justifying the penalty against the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni statali proprietà immobiliare procedura di annullamento legittimazione a contestare licenza procedure connesse aggravamento della servitù Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 LOC
This provision likely governs the admissibility/procedure for appeals before the Cantonal Administrative Tribunal, cited in the final disposal section.
Art. 18 PAmm
This article related to deciding the case based on the documents without further instruction was cited in the concluding section, although no specific order directly relies on it for the final outcome aside from the general framework.
Art. 31 PAmm
This article concerning the awarding of costs (indennità per ripetibili) was implicitly applied by annulling the part of the previous decision that condemned the appellant to pay costs.
Art. 65 PAmm
This article, concerning costs, was cited among the grounds for the decision and governed the awarding of costs in the final order (point 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 31 PAmm

This article concerning the awarding of costs (indennità per ripetibili) was implicitly applied by annulling the part of the previous decision that condemned the appellant to pay costs.

Art. 208 LOC

This provision likely governs the admissibility/procedure for appeals before the Cantonal Administrative Tribunal, cited in the final disposal section.

Art. 18 PAmm

This article related to deciding the case based on the documents without further instruction was cited in the concluding section, although no specific order directly relies on it for the final outcome aside from the general framework.

Art. 65 PAmm

This article, concerning costs, was cited among the grounds for the decision and governed the awarding of costs in the final order (point 2).

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00260 DP 87/95 leo · Lugano 12 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 28 marzo 1995 di

__________ rappr. da: avv. __________ contro

la decisione 7 marzo 1995 (n.1249) con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 30 novembre 1994 di __________, avverso la decisione 15/17 novembre 1994 del Municipio di _________ relativa alla concessione di una licenza edilizia all'insorgente per l'edificazione di una casa di appartamenti al mappale no. __________RFD __________;

viste le risposte:

- 14 aprile 1994 di __________;

- 26 aprile 1994 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo vicissitudini procedurali che qui non occorre rievocare, con decisione 15/17 novembre 1994 il Municipio di __________ ha concesso all'arch. __________ il permesso in sanatoria per l'edificazione del mappale no. __________RFD di __________e, di sua proprietà;

che al punto 7 del dispositivo l'esecutivo comunale stabiliva altresì l'immediata esecutività della decisione, togliendo quindi l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

che avverso la premessa risoluzione __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato sostenendo l'irregolarità della suddetta delibera e chiedendo, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo;

che, senza sentire le parti in lite, con decreto presidenziale 15 dicembre 1994, l'esecutivo cantonale ha accolto l'istanza provvisionale conferendo l'effetto sospensivo all'impugnativa e rinviando al merito la valutazione sulle spese e la tassa di giudizio;

che nel proprio allegato responsivo l'arch. _________ ha chiesto che venisse tolto l'effetto sospensivo al ricorso, rimettendosi invece al giudizio del Consiglio di Stato per il merito;

che con decisione 7 marzo 1995 l'autorità governativa ha accolto il ricorso ed ha annullato la licenza edilizia a favore dell'arch. _________ condannandolo al pagamento di fr.600.-- a titolo di ripetibili. Quanto alla richiesta di togliere l'effetto sospensivo all'impugnativa l'esecutivo cantonale ha ritenuto che la stessa non potesse essere presa in considerazione non essendo stati presentati motivi tali da giustificare una modifica del decreto provvisionale;

che contro l'accollamento della suddetta indennità l'arch. _________ ha interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di esserne mandato esente;

che l'insorgente ritiene iniqua la condanna al pagamento di ripetibili essendosi egli rimesso al giudizio del Consiglio di Stato nella controversia;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il resistente __________, con argomentazioni di cui si dirà semmai in seguito, mentre il Consiglio di Stato si rimette al giudizio di questo tribunale;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC, e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che l'impugnativa é rivolta soltanto contro il dispositivo con cui l'esecutivo cantonale ha condannato il ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili;

che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che dal profilo giuridico é soccombente la parte (il soggetto del rapporto processuale) che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (cfr. STA 29 novembre 1985 in re M. e LLCC);

che nel caso di specie non v'é chi non veda come, il fatto di rimettersi al giudizio dell'autorità decidente, non possa ragionevolmente essere considerato una resistenza;

che all'insorgente non possono d'altro canto essere accollate le indennità per ripetibili del decreto provvisionale, la suddetta decisione avendo stabilito il rinvio al merito della controversia solamente per l'evasione delle spese e della tassa di giustizia;

che il ricorrente non avrebbe comunque potuto essere condannato al pagamento di un'indennità già solo per il fatto che nella procedura provvisionale non é stato nemmeno sentito;

che pertanto egli non può essere ritenuto parte soccombente nella controversia evasa dall'autorità governativa con giudizio 7 marzo 1995;

che nella misura in cui lo condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e l'impugnativa accolta;

che, dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di tassa di giustizia e spese, ma non dall'assegnazione di ripetibili che seguono la soccombenza;

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza il capo 2 della decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (no. 1249) é annullato nella misura in cui condanna il ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili.

2. Non si prelevano spese né tassa di giudizio. Il resistente _________ rifonderà al ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

3. · Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario: