Administrator v. State Council on Zoning Fine and Sanction Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA former administrator challenged a decision by the State Council that partially upheld a municipal ruling imposing a fine and a substantial pecuniary sanction for illegal conversion of a barn outside the building zone, where the State Council had annulled the larger sanction but upheld the fine and refused to award costs for the annulled portion. The Administrative Court partially accepted the appeal, ruling that because the State Council had annulled the pecuniary sanction, it was procedurally obligated to award the appellant costs for that part of the first-instance decision, but it dismissed the appeal regarding the continued fine, finding the infraction was not time-barred and the fine was not excessive given the appellant's professional background.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 PAmm, art. 65 PAmm, art. 28 PAmm, art. 60 PAmm, art. 18 PAmm, art. 3 PAmm; Administrator v. State Council on Zoning Fine and Sanction Costs: The Administrative Court partially accepted the appeal, ruling that because the State Council had annulled the pecuniary sanction, it was procedurally obligated to award the appellant costs for that part of the first-instance decision, but it dismissed the appeal regarding the continued fine, finding the infraction was not time-barred and the fine was not excessive given the appellant's professional background.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive (implicit in point 2 and 3, regarding costs/indemnities based on the outcome of the appeal against the Council of State's decision).
Cited in the final section listing the articles used for the ruling, related to costs/indemnities.
Cited in the final section listing the articles used for the ruling, related to the procedure/judgment.
Cited in the final section listing the articles used for the ruling, related to the procedure/judgment.
Cited in the final section listing the articles used for the ruling, related to the procedure/judgment.
Cited in the final section listing the articles used for the ruling, related to the procedure/judgment.
Cited in the final section listing the articles used for the ruling, regarding the admissibility of the appeal (though the main order is procedural/cost related).
Cited in the final section listing the articles used for the ruling, regarding the statute of limitations defense (which the court rejected regarding the fine).
Testo completo
Incarto n. 52.95.00249 DP 88/95 leo · Lugano 6 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 28 marzo 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1242) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 dicembre 1994 con cui il Municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.-- ed una sanzione pecuniaria di fr. 150'000.-- per abusi edilizi;
viste le risposte:
- 6 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
- 10 aprile 1995 del Municipio di __________;
- 26 aprile 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente è stato amministratore unico della __________ A sino al 15 aprile 1993;
che verso la fine del 1991 la __________ ha trasformato e reso abitabile una stalla situata fuori della zona edificabile di _________ (part. n. __________RFD);
che la domanda di costruzione in sanatoria è stata respinta dal Dipartimento del territorio con decisione del 7 febbraio 1994, mediante la quale veniva ordinata la demolizione delle opere interne volte a rendere abitabile l'edificio il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato il 20.12.1994 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 22.2.1995.
che il 17 agosto 1992 il municipio di __________ ha aperto a carico di __________ un procedimento contravvenzionale per aver riattato abusivamente la stalla in questione;
che con decisione 6 dicembre 1994 lo stesso municipio ha inflitto al ricorrente una sanzione pecuniaria di fr.150'000.-- ed una multa di fr. 5'000.-- per gli abusi commessi;
che con giudizio 7 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione municipale, annullando la sanzione pecuniaria e confermando invece la multa;
che, visto l'esito del procedimento, il Consiglio di Stato ha dichiarato di prescindere "dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili (compensate)";
che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'assegnazione di congrue ripetibili e l'annullamento della multa (per sopraggiunta prescrizione), subordinatamente una sua riduzione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;
che a norma dell'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili alla controparte;
che quando nel procedimento ricorsuale non sono coinvolti altri resistenti, le ripetibili vanno per principio caricate all'ente pubblico che ha adottato la decisione annullata;
che in concreto il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la sanzione pecuniaria di fr. 150'000.- che il municipio di __________ aveva pronunciato a carico dell'insorgente: non poteva quindi prescindere dall'assegnazione di un'indennità per ripetibili; né poteva compensarla con la tassa applicabile al giudizio in quanto riferito alla multa, perché tale emolumento era dovuto al cantone e non al comune;
che, così stando le cose, il ricorso, in quanto rivolto contro la mancata assegnazione di un'indennità per ripetibili, va accolto; riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato;
che infondata appare per contro l'impugnativa nella misura in cui ha per oggetto la multa di fr. 5'000.-- confermata dal Consiglio di Stato;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'infrazione, commessa sul finire del 1991, non è prescritta: l'azione contravvenzionale per abusi edilizi si prescrive infatti nel termine di cinque anni (cfr. art. 46 cpv. 6 LE);
che la multa in contestazione non è nemmeno eccessiva: l'insorgente, nella sua qualità di fiduciario immobiliare a titolo professionale, non poteva infatti ignorare le regole che disciplinano l'attività edilizia fuori delle zone edificabili; non può quindi pretendere di aver perfezionato soltanto per negligenza l'infrazione che gli è stata rimproverata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza;
visti gli art. 21, 45, 46 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1242) è riformato nel senso che il comune di __________ verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili di prima istanza.
2. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 300.-- (trecento) .
3. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di seconda istanza.
3. · Intimazione a: · ___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: