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52.1995.23 • TCA TI 52.1995.23 Generato dall'IA

Appeal Against Annulment of Building Permit for Non-Zoned Structure Dismissed

Numero d'incarto 52.1995.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the annulment of a building permit granted by the municipality to convert an ancillary structure into a primary residence on land located outside the designated building zone, arguing for the reinstatement of the permit or its replacement with a fine, after having previously committed construction abuses that resulted in a final demolition order. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the requested regularization constituted a substantial transformation exceeding the limited scope permissible outside building zones under the relevant planning laws, and since the underlying works were subject to a final demolition order and no significant circumstances had changed since previous denials, granting the permit in sanatoria was substantively unjustified according to statutory requirements demanding that the construction's location be dictated by its purpose or that the transformation be minimal and necessary for continued use.

Regesto Legislator

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Art. 24 LPT, Art. 18 PAmm, Art. 4 Cost, Art. 24 cpv. 1 LPT, Art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, Art. 75 LALPT; Appeal Against Annulment of Building Permit for Non-Zoned Structure Dismissed: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the requested regularization constituted a substantial transformation exceeding the limited scope permissible outside building zones under the relevant planning laws, and since the underlying works were subject to a final demolition order and no significant circumstances had changed since previous denials, granting the permit in sanatoria was substantively unjustified according to statutory requirements demanding that the construction's location be dictated by its purpose or that the transformation be minimal and necessary for continued use.

Parole chiave

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licenza edilizia zona inedificabile ordine di demolizione permessi di dimora divieto di costruzione di diritto pubblico ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24 LPT

Cited as a primary basis for rejecting the appeal, concerning exceptions for construction outside building zones.

art. 75 LALPT

Cited as a basis for rejecting the appeal, concerning exceptional authorizations for partial transformation of existing buildings outside building zones.

art. 21 LE

Cited in the final list of provisions, relating to the jurisdiction of the Administrative Tribunal.

art. 22 LPT

Cited in the final list of provisions, concerning construction in building zones.

art. 3 PAmm

Cited in the final list of provisions, relating to the admissibility of the appeal.

art. 18 PAmm

Cited in the final list of provisions, regarding the simplified procedure for judgment without evidence gathering.

art. 28 PAmm

Cited in the final list of provisions, related to the administrative review process.

art. 43 PAmm

Cited in the final list of provisions, confirming the active standing of the appellant.

art. 46 PAmm

Cited in the final list of provisions, confirming the timeliness of the appeal.

art. 60 PAmm

Cited in the final list of provisions, concerning the scope of the appeal.

art. 60 PAmm

Cited in the final list of provisions, concerning the cost allocation for the appeal.

art. 60 PAmm

Cited in the final list of provisions, governing the imposition of court costs.

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00023 · Lugano 30 maggio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 gennaio 1995 di

__________ rappr. da: avv. __________ contro

la decisione 13 dicembre 1994, n. 11203, del Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia 21 febbraio 1994 rilasciata dal Municipio di __________ al ricorrente per trasformare in casa d'abitazione primaria uno stabile situato fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);

viste le risposte:

- 18 gennaio 1995 del municipio di __________;

- 20 gennaio 1995 del Consiglio di Stato;

- 25 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che i ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di un fondo, situato a __________ in località __________ (part. n. __________ RFD), fuori della zona edificabile;

che sul fondo in questione, oltre ad una casa d’abitazione bifamiliare, v’era un fabbricato accessorio di circa m 5,50 x 7,50, alto m 2,50 e dotato di un tetto piano;

che nel 1989 l'allora Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato ai ricorrenti il permesso di ampliare leggermente il fabbricato in questione, sostituendo il tetto piano con uno a due falde;

che i beneficiari della licenza si sono scostati dai piani approvati, innalzando l'edificio di un intero piano, destinandolo ad abitazione ed aggiungendovi un locale lavanderia;

che con decisione 29 gennaio 1992 il Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni ha respinto una domanda di costruzione inoltrata dai ricorrenti per sanare gli abusi commessi, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT;

che con lo stesso provvedimento l'autorità cantonale ha ordinato la demolizione del locale lavanderia aggiunto abusivamente, la rimozione degli apparecchi della cucina, delle istallazioni sanitarie e delle pareti divisorie al pianterreno ed al primo piano;

che con giudizio 26 agosto 1992 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________;

che la decisione non è stata impugnata davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che nel settembre 1993 i coniugi __________ hanno presentato una nuova domanda di costruzione in sanatoria, avente per oggetto gli interventi colpiti dall'ordine di demolizione;

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del Territorio, ritenendo palesemente insoddisfatti i presupposti dell’art. 24 LPT;

che il 21 febbraio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta disattendendo l'opposizione formulata dal Dipartimento del territorio;

che con giudizio 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio;

che il Governo ha in sostanza rilevato che le opere abusive per le quali veniva chiesto il permesso in sanatoria erano le stesse che

avevano già formato oggetto del suo precedente giudizio (fatta eccezione per ilcorpo esterno adibito a lavanderia) ed erano gravati da un un ordine di

demolizione cresciuto in giudicato;

che avverso tale decisione __________ é insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il ripristino della licenza in sanatoria accordatagli dal municipio e chiedendo che l'ordine di demolizione, a suo avviso sproporzionato, venisse sostituito da una sanzione pecuniaria, che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio senza formulare osservazioni particolari;

che il municipio di __________ sollecita invece l’accoglimento del ricorso, allegando che la zona in cui sorge la costruzione é destinata ad essere reinserita in zona edificabile non appena si presenterà l'esigenza di un ampliamento;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che il sopralluogo postulato del ricorrente non appare infatti idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; le caratteristiche e l'ubicazione del manufatto emergono peraltro chiaramente dagli atti;

che a determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni; vi sono tenute se la legge o una costante prassi amministrativa lo impongono;

che al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 4 Cost, nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando vengano addotti fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non non aveva potuto invocare nell'ambito della precedente procedura;

che il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non é però sempre possibile; il ricorso a questo istituto non deve infatti condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto;

che il riesame di decisioni negative non entra segnatamente in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte e enunciazioni che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178; STA 17.12.96 in re N., consid. 3.1);

che la domanda di costruzione in esame è sostanzialmente identica a quella respinta dal Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni con decisione 29 gennaio 1992, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio 26 agosto 1992 cresciuto in gudicato;

che non essendo subentrate nuove circostanze suscettibili di giustificare un riesame delle precedenti decisioni, ci si potrebbe di per sè astenere da una verifica della legittimità sostanziale del provvedimento in contestazione;

che essendo le precedenti istanze entrate nel merito della controversia, questo tribunale procede nondimeno ad un esame materiale della conformità del giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la licenza in sanatoria rilasciata all’insorgente dal municipio di __________;

che giusta l’art. 24 cpv. 1 LPT fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzioni di edifici o impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione soltanto se tale ubicazione è imposta dalla destinazione dell’opera (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b);

che in concreto il requisito dell’ubicazione vincolata posto dall’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT è palesemente insoddisfatto; nemmeno il ricorrente pretende invero che l’ubicazione dell’edificio in contestazione sia imposta dalla sua destinazione; nè potrebbe farlo con successo, stante che le costruzioni ad uso abitativo devono per principio sorgere all’interno delle zone edificabili;

che, giusta l’art. 75 LALPT, adottato dal legislatore cantonale in virtù dell’agevolazione prevista dall’art. 24 cpv. 2 LPT, fuori delle zone edificabili possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la trasformazione parziale di edifici esistenti in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, se l’intervento appare necessario per la continuazione dell’utilizza-zione attuale e se risulta compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale;

che per apparire parziali gli interventi devono essere misurati tanto dal profllo quantitativo, quanto dal profilo qualitativo; non devono insomma sovvertire l’identità della costruzione preesistente;

che la sopraelevazione di un piano di una costruzione accessoria e la sua trasformazione in casa d’abitazione costituiscono un intervento che travalica manifestamente i limiti posti dalle norme succitate al concetto di trasformazione parziale;

che tale intervento non può nemmeno essere considerato indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione precedente;

che il diniego della licenza in sanatoria appare quindi perfettamente giustificato anche dal profilo degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT;

che l’eventuale futuro inserimento del fondo del ricorrente nella zona edificabile non porta a diversa conclusione;

che così stando le cose l’impugnativa va senz’altro respinta siccome priva di fondamento;

che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;

visti gli art. 21 LE; 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario