Revision Granted Over Misidentified License in Administrative Suspension Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAParties seeking revision of an administrative court decision challenged a prior ruling that upheld the rejection of their request for suspension of a construction license, arguing that the prior proceedings mistakenly addressed an older, already-settled 1990 license concerning a change of use in their condominium, rather than the recent 1994 license for automatic barriers on an adjacent property, which they claimed was improperly issued without proper notification to them as co-owners of the bordering road. The court found that the prior administrative bodies inadvertently misinterpreted the initial, confusing complaint as relating to the finalized 1990 license, overlooking the petitioners' actual grievance concerning the 1994 barrier license, constituting an omission equivalent to a denial of justice; therefore, the court granted the revision, annulled its previous judgment and the State Council's decision, and remanded the matter for the State Council to rule anew on the suspension request specifically regarding the 1994 construction license.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 PAmm, Art. 48 PAmm, Art. 39 PAmm, Art. 36 PAmm, Art. 65 cpv. 2 PAmm, art. 35 lett. b) PAmm; Revision Granted Over Misidentified License in Administrative Suspension Appeal: The court found that the prior administrative bodies inadvertently misinterpreted the initial, confusing complaint as relating to the finalized 1990 license, overlooking the petitioners' actual grievance concerning the 1994 barrier license, constituting an omission equivalent to a denial of justice; therefore, the court granted the revision, annulled its previous judgment and the State Council's decision, and remanded the matter for the State Council to rule anew on the suspension request specifically regarding the 1994 construction license.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for accepting the revision request because the previous judgment failed to consider relevant facts.
Applied procedural rule requiring the court to annul the previous decision and rule again on the merits after accepting the revision.
Cited for remanding the case to the State Council to re-rule on the initial request.
Mentioned in the reasoning as the time limit governing the revision request, but the actual order cites the substantive provisions used for the outcome.
Provisions listed in the preamble before the final orders, but not explicitly cited in the numbered dispositive rulings (1, 2, 3).
Provisions listed in the preamble before the final orders, but not explicitly cited in the numbered dispositive rulings (1, 2, 3).
Provision listed in the preamble before the final orders, but not explicitly cited in the numbered dispositive rulings (1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 52.95.00202 DP 81/95 leo · Lugano 26 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 15 marzo 1995 di
__________ e __________ chiedente
la revisione della sentenza 22 febbraio 1995 mediante la quale il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso interposto dagli istanti contro la decisione 10 gennaio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha a sua volta disatteso la richiesta d'intervento 2 gennaio 1995 chiedente il "sospensivo a norma dell'art. 47 PAmm" di una licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ per la part. n. __________ RFD;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i ricorrenti _________ e __________ sono comproprietari di un appartamamento del condominio __________ di _________ (part. n. __________RFD), che con decisione 26 marzo 1991 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa che essi avevano inoltrato contro la licenza edilizia 8 ottobre 1990 rilasciata dal municipio di _________ ad __________ per il cambiamento di destinazione di una parte del condominio;
che il predetto giudizio governativo è stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 29 maggio 1991 e dal Tribunale Federale con sentenza 29 gennaio 1993;
che con istanza 2 gennaio 1995 __________ e __________ hanno inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza del seguente tenore:
"Concerne: vostro scritto 21 dicembre 1994 notificatoci il 27.12.94, relativo all'istanza 10 agosto 1994 e nostra opposizione 14 dicembre 1994 al rilascio licenza di costruzione concessa dal municipio di _________ al Mappale __________RFD per violazione dell'art. 12 cpv. 3 della legge edilizia cantonale.
Onorevoli signori,
ci riferiamo allo scritto 21 dicembre 1994, con il quale ci comunicate che il CdS interviene unicamente nell'ambito di procedure ricorsuali e quale Autorità di Vigilanza sui comuni. Ed è proprio il nostro caso.
Al Ministero pubblico è pendente un procedimento penale, Inc. 2909/93 del quale alleghiamo copia (cfr. doc. A). Agli atti dello stesso, quali doc.ti F e G, sono depositati
2 scritti dell?Autorità di vigilanza sulle fondazioni e sentenza del TCA del 29 maggio 1991. Con allegato successivo abbiamo depositato lo scritto 8 gennaio 1993 della Sezione enti locali (cfr. doc. B).
Come è evidente si tratta di una questione amministrativa, lo conferma difatti lo scritto 18 novembre 1994 (in vostro possesso), del Ministero pubblico della Confederazione.
Ma ritorniamo all'opposizione in oggetto. Il Municipio di _________ in ripetuti scritti, ne alleghiamo alcuni (cfr. doc.ti C), afferma essere il nostro Condominio senza un'amministrazione e rilascia al mappale __________una licenza di costruzione.
Onorevoli signori, a norma dell'Art. 47 PAmm ribadiamo la nostra richiesta di sospensivo di detta licenza edilizia, considerato che il Mappale __________è comproprietario con noi quota __________ Mapp __________ della coattiva __________, punto in causa della querela penale di cui all'inc. 2909/1993.
Quali diretti possessori del sospensivo del Pretore del 7 maggio 1992 incarto 645/1989 vi notifichiamo, Signori, che fino a quando non sarà debitamente chiarita la questione dal lato amministrativo, noi non ripristineremo il procedimento causa civile n. 645/1989, incarto depositato agli atti del procedimento penale no. 2909/1993".
che, richiamato l'art. 48 PAmm, con decisione 10 gennaio 1995 il Governo ha respinto l'istanza, rilevando che la sentenza 29 gennaio 1993 del Tribunale Federale aveva ormai posto definitivamente termine alla procedura di rilascio della licenza edilizia;
che con sentenza 22 febbraio 1995, richiamante a sua volta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ e __________ contro la predetta risoluzione governativa, che ha confermato per gli stessi motivi;
che con istanza 15 marzo 1995 _________ e __________ hanno chiesto a questo tribunale di rivedere la sentenza di cui sopra, allegando in sostanza che le le loro contestazioni non erano appuntate contro la licenza 8 ottobre 1990 confermata in ultima istanza dal Tribunale Federale, ma avevano per oggetto la licenza 2 dicembre 1994 rilasciata dal municipio di _________ a __________ per la posa di barriere automatiche su un fondo (part. n. __________RFD), confinante con quello di cui sono comproprietari in condominio; gli istanti rimproveravano in particolare all'autorità comunale di aver omesso di notificare loro, in quanto confinanti, l'avviso di pubblicazione della relativa domanda di costruzione;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 35 lett. b) PAmm, il rimedio della revisione è dato qualora l'Autorità giudicante non abbia apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni contraddittorie;
che se l'autorità ammette l'istanza di revisione, annulla la decisione precedente e pronuncia nuovamente sul merito (art. 39 PAmm);
che con l'istanza 2 gennaio 1995 inoltrata al Consiglio di Stato, _________ e __________ rimproveravano al municipio di _________ di aver omesso di inviare loro l'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione presentata da __________ per dotare di barriere automatiche il posteggio situato sulla part. n. __________RFD;
che l'istanza in questione, anche se maldestramente formulata, non permette di escludere a priori che __________ e __________, comproprietari in coattiva della strada (part. n. __________RFD) confinante con il fondo interessato dal suddetto intervento edilizio, non avessero in realtà l'intenzione di contestare la licenza edilizia
2 dicembre 1994, che è scaturita dalla domanda di costruzione trattata in modo irrito;
che il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo hanno per inavvertenza frainteso le loro confuse doglianze, ritenendole riferite alla licenza 8 ottobre 1990 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per cambiare la destinazione di un'unità del condominio di cui sono comproprietari (part. n. __________ RFD);
che l'istanza di revisione, inoltrata nel termine fissato dall'art. 36 PAmm, va quindi accolta, annullando la sentenza 22 febbraio 1995 di questo tribunale;
che, statuendo nuovamente nel merito dell'impugnativa interposta da _________ e __________ contro la decisione 10 gennaio 1995 del Consiglio di Stato, si deve necessariamente constatare che il Governo ha omesso di pronunciarsi sul fondamento delle censure maldestramente sollevate dagli insorgenti nei confronti della licenza edilizia 2 dicembre 1994 rilasciata dal municipio di _________ a __________ per la posa di barriere automatiche sulla part. __________RFD;
che, integrando quest'omissione gli estremi di un diniego di giustizia, deve pertanto essere accolto anche il ricorso 19 gennaio 1995 interposto da __________ e __________ a questo tribunale contro la decisione 10 gennaio 1995 del Consiglio di Stato;
che, annullate le predette decisioni, gli atti vanno quindi rinviati ex art. 65 cpv.
2 PAmm al Consiglio di Stato, affinchè si pronunci nuovamente sull'istanza 2 gennaio 1995 inoltratagli da __________ e __________ in quanto riferita alla licenza 2 dicembre 1995 rilasciata dal municipio di _________ a __________;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 12, 21 LE; 6, 17 RALE; 35, 38 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza di revisione 15 marzo 1995 é accolta.
§ Di conseguenza, la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 22 febbraio 1995, DP 24/95, é annullata.
2. Il ricorso 19 gennaio 1995 é acccolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (n. 26) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè si pronunci nuovamente sull'istanza 2 gennaio 1995 inoltratagli da _________ e __________ in relazione alla licenza 2 dicembre 1994 rilasciata dal municipio di _________ a __________ per la posa di barriere automatiche sulla part. n. __________RFD.
3. Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.
4. · Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: