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52.1995.136 • TCA TI 52.1995.136 Generato dall'IA

Municipality v. Heirs Regarding Pathway Restoration Liability

Numero d'incarto 52.1995.136
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a State Council resolution that annulled a prior order compelling the heirs of a deceased landowner to restore a municipal pathway (sentiero comunale) that had partially collapsed due to slope instability adjacent to their property. The court dismissed the municipality's appeal, reasoning that municipal pathways are public roads under cantonal law, placing the responsibility for their construction, arrangement, and maintenance squarely on the municipality itself, regardless of whether the necessary work involves a retaining wall on private land or if the municipality believes the private landowner is civilly liable for the damage. The court affirmed that the municipality could not, under general administrative ordinance provisions, order private parties to execute public works repairs, though it reserved the municipality's right to seek civil compensation or betterment contributions from the landowners afterward.

Regesto Legislator

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Art. 27 R.E, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 209 lett. b LOC, Art. 4 cpv. 5 Lstr, Art. 3 Lstr; Municipality v. Heirs Regarding Pathway Restoration Liability: The court dismissed the municipality's appeal, reasoning that municipal pathways are public roads under cantonal law, placing the responsibility for their construction, arrangement, and maintenance squarely on the municipality itself, regardless of whether the necessary work involves a retaining wall on private land or if the municipality believes the private landowner is civilly liable for the damage. The court affirmed that the municipality could not, under general administrative ordinance provisions, order private parties to execute public works repairs, though it reserved the municipality's right to seek civil compensation or betterment contributions from the landowners afterward.

Parole chiave

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responsabilità del comune strada comunale responsabilità degli eredi muro di sostegno beni statali lavori pubblici Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 27 R.E
di diffidarvi il ripristino del sentiero - in ossequio ai disposti dell'art. 27 R.E.
Art. 208 cpv. 1 LOC
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC).
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune é certa (art.
Art. 209 lett. b LOC
1 PAmm) e la legittimazione del comune é certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm).
Art. 4 cpv. 5 Lstr
Cited in the final order's reasoning section to establish the municipality's responsibility for the path's construction and arrangement, justifying the rejection of the appeal.
Art. 3 Lstr
Cited in the final order's reasoning section regarding the possibility that the wall supports the path, which does not change the conclusion that the municipality must act.
Art. 28 PAmm
Cited in the dispositive section for imposing court costs on the appellant (the municipality).
Art. 31 PAmm
Cited in the dispositive section for ordering the appellant to reimburse the respondent for costs (repeatable expenses).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 37 seg. Lstr

Cited in the final order's reasoning section (though not numbered 1, 2, 3, 4...) to justify that the municipality must maintain the public path, leading to the rejection of the appeal.

art. 6 Lstr

Cited in the final order's reasoning section to confirm the municipality's duty regarding the path, justifying the rejection of the appeal.

art. 4 cpv. 5 Lstr

Cited in the final order's reasoning section to establish the municipality's responsibility for the path's construction and arrangement, justifying the rejection of the appeal.

art. 3 Lstr

Cited in the final order's reasoning section regarding the possibility that the wall supports the path, which does not change the conclusion that the municipality must act.

art. 2 cpv. 2 Lstr

Cited in the final order's reasoning section to support the conclusion that the path is a public route under cantonal law, justifying the rejection of the appeal.

art. 1 cpv. 1 Lstr

Cited in the final order's reasoning section to establish that pedestrian paths are public roads under the Roads Act, justifying the rejection of the appeal.

art. 28 PAmm

Cited in the dispositive section for imposing court costs on the appellant (the municipality).

art. 31 PAmm

Cited in the dispositive section for ordering the appellant to reimburse the respondent for costs (repeatable expenses).

art. 18 PAmm

Cited among the articles applied in the final orders, though not explicitly tied to a specific numbered order item.

art. 6 LCPS

Cited among the articles applied in the final orders, though not explicitly tied to a specific numbered order item.

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00136 DP 154/93 leo · Lugano 27 settembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 maggio 1993 di

Comune di __________ patr. da: studio legale __________ contro

la risoluzione 5 maggio 1993 (n. 3498) con cui il Consiglio di Stato ha annullato la diffida 26 novembre 1992 intimata dal municipio di __________ agli eredi della fu __________ di ripristinare il sentiero comunale al mapp. __________ di quel comune;

viste le risposte:

- 23 giugno 1993 del Consiglio di Stato;

- 24 giugno 1993 della CE fu __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il comune di __________ é proprietario del fondo intavolato al mapp. __________ RFD dello stesso comune e denominato via (o salita) __________. Trattasi di un percorso pedonale (in seguito, detto più semplicemente sentiero) lungo poco più di un centinaio di metri, inserito all'interno della zona edificabile del PR. Esso collega la strada che conduce a __________ a quella, sovrastante, che - dipartendosi dalla stessa - porta a __________. Per la maggior parte della sua lunghezza il sentiero confina, a valle, con il mapp. __________, di proprietà degli eredi della fu __________. Lungo il confine del mapp. __________ con il sentiero sorge un muretto in sassi e calcestruzzo, indi il fondo __________ degrada con una ripida scarpata.

B. La staticità del muro anzidetto ha costituito ripetuto oggetto di discussione tra il comune ed i proprietari della part. __________. Già con scritti 14 maggio e 6 luglio 1954 __________, allora proprietaria di quest'ultimo, aveva reso attento il municipio che lo scarico su via __________ delle acque piovane provenienti dalla (a quel momento) costruenda strada che conduce a __________ minacciava di far crollare il manufatto (definito di cinta nel primo scritto e di sostegno nel secondo), oltre ad aver fatto crollare parte del muro di sostegno dell'orto, invitandolo nel contempo ad ovviare a quell'incomodo ed a risarcire il danno. L'interessata ottenne indi la promessa di un indennizzo di fr. 450.-- da parte del consorzio raggruppamento terreni per la ricostruzione del "muretto" (che essa ha sempre sostenuto trattarsi del noto muro a confine e non di quello di sostegno dell'orto). Con scritto 22 aprile 1977 l'ing. __________, agente per conto di __________, riferendosi ad un sopralluogo esperito con un municipale ed il capotecnico in relazione al crollo di un tratto del muro si permetteva di risollevare, sempre all'attenzione del municipio, il problema della peggiorante stabilità dell'intero muro. Questo veniva definito quale muro di sostegno del sentiero: donde l'obbligo del comune a consolidarlo. Obbligo che il municipio ha tuttavia seccamente respinto con lettera 6 novembre 1981, essendo convinto - dopo ripetuti controlli - che il muro non svolgeva nessuna funzione di sostegno del sentiero. __________ ha indi comunicato al municipio, con lettera del 9 luglio 1982, che avrebbe ripristinato il muro in sassi e calcestruzzo per proteggere il terreno sottostante dalle infiltrazioni delle acque piovane che, in caso di pioggia, scorrevano abbondanti sul viottolo.

C. a) Nei primi mesi del 1988 un tratto della scarpata e del muro al mapp. __________ sono franati, trascinando via anche una parte del sedime del sentiero. Il municipio ha indi sbarrato al transito via __________ ed incaricato l'ing. __________ di eseguire un perizia sulla staticità dei muri e delle scarpate lungo via __________ ed inoltre di valutare i costi di ripristino. Il municipio ha nello stesso tempo intrapreso delle trattative con la signora __________ per la definizione degli interventi di ripristino del sentiero e della ripartizione dei costi.

b) Dopo aver allestito un rapporto preliminare il 22 marzo 1988, l'ing. __________ ha consegnato il proprio referto nel luglio 1988. Dallo stesso si evince che l'area ove é posto il noto muro e la sottostante scarpata soffre di un pericolo latente di franamento. Il perito ha quindi formulato delle proposte di consolidamento limitatamente alla superficie ove la situazione era labile, al limite del franamento, e dove questo si era già prodotto. I preventivi di grande massima indicavano i costi in fr. 430'000.-- (variante 1a: 3 speroni ancorati con soletta di collegamento), fr. 436'000.-- (variante 1b: 4 speroni ancorati con soletta di collegamento) e fr. 420'000.-- (variante 2: muro a gravità). Al perito é quindi stato richiesto di studiare due ulteriori varianti. La prima, con muro di sostegno e scarpate sulla proprietà al mapp. __________, é stata oggetto di un complemento del 9 agosto 1989 (costi stimati in fr. 403'000.--). La seconda, con speroni, passerella in calcestruzzo e protezione della scarpata, ha invece dato luogo ad una relazione tecnica del settembre 1990: le spese di quell'intervento venivano valutate in fr. 285'000.--.

c) Le trattative per un componimento bonale del contenzioso sembravano destinate a giungere a buon fine. A tal punto che il 25 settembre 1991 il municipio rispondeva come segue ad un'interpellanza con cui venivano chiesti lumi sulla perdurante chiusura della salita __________:

*"...*

*Dopo incontri e discussioni con i proprietari (che hanno sempre negato una loro diretta responsabilità) si è infine arrivati nel settembre 1990 alla soluzione con passerella e protezione scarpata del costo di fr. 285'000.--, per la quale i suddetti proprietari, dopo nuovi incontri con i rappresentanti del municipio e diversi solleciti, con lettera 9 settembre 1991, si sono dichiarati disposti a partecipare con un contributo fisso unico (a titolo di un miglioramento generale della situazione ma non quale riconoscimento di responsabilità per quanto riguarda i danni verificatisi).*

*Il municipio ha allora incaricato lo studio progettista di aggiornare i costi di questa variante che sottoporrà prossimamente con la richiesta di credito, al Consiglio comunale. Nel contempo, circa le responsabilità , il municipio sta approfondendo il problema dal profilo giuridico.*

*...".*

L'11 giugno 1992 il municipio ha quindi affidato all'avv. __________ il mandato di determinare, sotto l'aspetto del diritto civile, la rispettive responsabilità. Questi, con parere 5 ottobre 1992, ha concluso che, procedendo civilmente, il comune non avrebbe potuto recuperare l'integralità dei costi di ripristino stimati dall'ing. __________, ma - al più - "un importo valutato in una proporzione ragionevole con gli interessi del proprietario della part. __________ e dell'utilità che a lui deriva dal muro in questione" (cfr. parere cit., pag. 4). Il perito ha pertanto sconsigliato al comune di convenire in giudizio la proprietaria del mapp. __________, proponendo nel contempo alcune alternative di soluzione della vertenza, tra cui - in primo luogo - quella di ripartire i costi di ripristino nella misura del 50%.

A questo punto il municipio, con scritto 28 ottobre 1992, ha comunicato agli eredi della fu __________ che, dopo aver approfondito la fattispecie dal profilo giuridico, era giunto alla conclusione che l'obbligo di ripristino del noto muro spettava ai suoi proprietari. Il municipio ha quindi fissato loro un termine di scadente il 31 dicembre 1992 per procedere al ripristino medesimo ed all'approntamento di tutti gli accorgimenti atti a permettere nuovamente il transito sul sentiero. Quella decisione é stata impugnata dalla comunione ereditaria __________ con ricorso del 12 novembre successivo innanzi al Consiglio di Stato. A seguito dello stesso il municipio, in data 26 novembre 1992, ha notificato la seguente decisione agli eredi della fu __________:

"...

Franamento muro e sbarramento sentiero pedonale __________ a __________

Egregi Signori,

vi comunichiamo che il municipio,

- preso atto che, nella decisione 26/28 ottobre 1992, con la quale vi si sollecitava il ripristino del muro franato e l'approntamento di tutti gli accorgimenti atti a permettere nuovamente il transito sul sentiero comunale entro il 31 dicembre 1992 è stata omessa la norma di diritto pubblico applicabile rendendo la stessa carente dal profilo giuridico;

- visto che la vigente norma applicabile alla fattispecie è data dall'art. 27 del Regolamento edilizio comunale (approvato il 31 agosto 1988 dal Dipartimento dell'interno, su delega del Consiglio di Stato) che recita:

Manutenzione 1. I terreni privati, edificati o liberi devono dei terreni essere mantenuti dai proprietari in modo che non derivino pregiudizio al decoro, all'estetica, alla salubrità ed alla incolumità dei terzi.

2. I proprietari devono in particolare prendere tutte le misure per evitare ogni pericolo ed inconveniente verso le proprietà private e pubbliche confinanti, quali cedimenti di muri, franamenti, scolo di acque, caduta di sassi, ecc..

3. In caso di inadempienza il municipio - previa diffida e riservata la procedura di contravvenzione - può provvedere, a spese del proprietario, agli interventi necessari.

con risoluzione del 23 novembre 1992 ha:

d e c i s o:

1. di annullare la decisione del 26/28 ottobre 1992 indicata nei considerandi;

2. di diffidarvi il ripristino del sentiero - in ossequio ai disposti dell'art. 27 R.E. sopra citati - con la ricostruzione e consolidamento delle parti pericolanti sulla base delle indicazioni della perizia e progetto degli ingegneri __________ e __________ trasmesso il 26 settembre 1990.

Il termine per l'esecuzione di queste opere è fissato in 4 mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla sua notificazione.

...".

D. a) La comunione ereditaria fu __________ é insorta contro la risoluzione suddetta avanti il Consiglio di Stato con gravame 15 dicembre 1992, al quale ha domandato di annullarla. Essa ha eccepito in primo luogo l'esclusiva applicabilità alla vertenza del diritto civile, contestando inoltre ogni responsabilità in merito. Essa ha in ogni caso addebitato una carenza di manutenzione del sentiero ad opera del comune: donde semmai l'obbligo dello stesso di ripararlo proprio in applicazione dell'art. 27 del regolamento edilizio (RE).

b) Previa istruttoria, con giudicato 5 maggio 1993 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la risoluzione municipale 26 novembre 1992. Esso ha considerato che i lavori contemplati dalle perizie allestite dall'ing. __________ non costituissero dei semplici lavori di manutenzione del mapp. __________ ai sensi dell'art. 27 RE, il noto muretto - date le modestissime fondamenta - non potendo essere considerato di sostegno del sentiero (o comunque quella funzione rivestendo un ruolo marginale).

E. Il comune di __________ ha impugnato la decisione governativa anzidetta con ricorso 25 maggio 1993 a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla e di confermare la propria diffida

26 novembre 1992. Esso sostiene che il muro in rassegna costituisce in realtà un muro di sostegno del sentiero: donde la necessità di consolidarlo a spese del suo proprietario, ossia della comunione ereditaria resistente.

La comunione ereditaria __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione del gravame.

F. Il 12 ottobre 1993 é stato esperito un sopralluogo, in occasione del quale gli ing. __________ e __________ hanno evidenziato che lo strato instabile del terreno nell'area in discussione interessa le rispettive proprietà per una profondità difficilmente determinabile. In quella sede le parti hanno inoltre deciso di sospendere la procedura in vista di un suo componimento bonale. Il 16 marzo 1994 il patrocinatore del comune ha tuttavia comunicato al Tribunale che le trattative non erano andate a buon fine, per cui ha sollecitato l'emanazione del giudizio.

considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune é certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine.

2. 2.1. I percorsi pedonali di proprietà dei comuni costituiscono delle strade pubbliche ai sensi della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; cfr. art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2, 6 cpv. 1 e

6 Lstr). La loro costruzione, sistemazione e manutenzione spetta ai comuni medesimi (art. 4 cpv. 5 Lstr e, specificatamente per la manutenzione, art. 37 seg. Lstr; inoltre art. 2 cpv. 2 e 6 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994). Poiché la via __________ costituisce indubitabilmente un percorso pedonale nel senso della predetta, specifica normativa cantonale sulle strade, sui percorsi pedonali e sui sentieri escursionistici ne discende che il municipio non poteva, in applicazione di una normativa generale e comunque di rango subordinato, tale l'art. 27 RE, ordinare alla comunione ereditaria resistente di eseguire il ripristino del percorso medesimo: a tanto - così stabilisce la legislazione cantonale appena citata - deve dunque provvedere il comune stesso, poco importa che si tratti di costruzione, sistemazione o di semplice manutenzione. Non é infatti per nulla auspicabile che l'ente pubblico deleghi l'esecuzione di interventi su opere pubbliche così importanti come le strade ai privati, nemmeno (o forse tanto meno) quando - come nella fattispecie - li ritiene responsabili dei danni subiti dalle stesse. La circostanza secondo cui una parte importante dell'intervento dovrà essere effettuata sul fondo (attualmente di proprietà) della resistente non muta questa conclusione: ancor meno se, come il comune ha sostenuto per la prima volta in questa sede - dopo aver sempre affermato il contrario - il muro parzialmente franato riveste funzione di sostegno del sentiero (cfr. art. 3 Lstr).

2.2. Sulla scorta di quanto precede la risoluzione impugnata, con cui il Consiglio di Stato ha annullato l'ordine impartito il 26 novembre 1992 da parte del municipio di __________ agli eredi della fu __________ di ripristinare il sentiero costituente la via al Ronco, deve dunque essere confermata. Il sollecitato ripristino dovrà quindi essere eseguito dal predetto comune. A questo rimane beninteso riservato il diritto di domandare un risarcimento per il danno subito dal franamento del percorso pedonale nei confronti della resistente in applicazione delle norme di diritto civile così come di prelevare dei contributi di miglioria nei confronti dei proprietari cui l'intervento di ripristino del sentiero procurasse dei vantaggi particolari (cfr. in particolare all'ipotesi di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCMI).

3. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________ (art. 28 PAmm), il quale deve altresì essere condannato a rifondere alla resistente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 4, 6, 37, 38 Lstr, 6 LCPS, 18, 28, 31 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà identico importo per ripetibili agli eredi della fu __________.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario