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52.1995.107 • TCA TI 52.1995.107 Generato dall'IA

Appeal on Rejection of Bids with Calculation Errors in Public Tender

Numero d'incarto 52.1995.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a State Council decision that upheld a municipality's award of electrical work for a water reservoir renovation to the lowest bidder, after rejecting the appellant's (the second-lowest bidder) and the next bidder's offers due to calculation errors in their submitted bids. The court reasoned that in public tenders, offers must be clear and unambiguous, and offers containing calculation errors, especially in the total price relative to unit prices, must be rejected because allowing rectification violates the principle of equal treatment among competitors and the strict prohibition against modifying submitted offers after the deadline; therefore, the rejection of the appellant's offer was proper, as was the exclusion of the second-ranked offer for the same reason, leading to the confirmation of the award to the lowest conforming bidder.

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm, art. 31 PAmm, art. 28 PAmm, art. 18 PAmm; Appeal on Rejection of Bids with Calculation Errors in Public Tender: The court reasoned that in public tenders, offers must be clear and unambiguous, and offers containing calculation errors, especially in the total price relative to unit prices, must be rejected because allowing rectification violates the principle of equal treatment among competitors and the strict prohibition against modifying submitted offers after the deadline; therefore, the rejection of the appellant's offer was proper, as was the exclusion of the second-ranked offer for the same reason, leading to the confirmation of the award to the lowest conforming bidder.

Parole chiave

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riesame delle offerte errore di calcolo esclusione dell'offerente lavori pubblici errore amministrativo decisioni incidentali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 LOC
This article was cited in the concluding section ('visti gli art.') and forms the basis for upholding the rejection of the appeal (Order 1).
art. 60 PAmm
This procedural article was cited in the concluding section and relates to the costs/indemnities imposed in the final orders.
art. 61 PAmm
This procedural article was cited in the concluding section and relates to the costs/indemnities imposed in the final orders.
art. 31 PAmm
This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).
art. 28 PAmm
This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).
art. 18 PAmm
This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).
art. 3 PAmm
This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).
art. 113 LOC
This article was cited in the concluding section and relates to the costs/indemnities imposed in the final orders (Order 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 LOC

This article was cited in the concluding section ('visti gli art.') and forms the basis for upholding the rejection of the appeal (Order 1).

art. 60 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section and relates to the costs/indemnities imposed in the final orders.

art. 61 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section and relates to the costs/indemnities imposed in the final orders.

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).

art. 28 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).

art. 18 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).

art. 3 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).

art. 113 LOC

This article was cited in the concluding section and relates to the costs/indemnities imposed in the final orders (Order 2).

art. 114 LOC

This article was cited in the concluding section and relates to the costs/indemnities imposed in the final orders (Order 2).

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the concluding section, governing the final disposition of the appeal (Order 1).

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00107 DP 65/95 cm · Lugano 27 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 febbraio 1995 di

__________ contro

la decisione 1. febbraio 1995, no. 630, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 settembre 1994 con cui il municipio di __________ ha deliberato alla ditta __________ le opere da elettricista nell'ambito dei lavori di risanamento del bacino di accumulazione dell'acqua potabile di __________;

viste le risposte:

- 7 marzo 1995 del municipio di __________;

- 15 marzo 1995 del Consorzio __________ -__________;

- 20 marzo 1995 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 14 luglio 1994 il municipio di __________ ha messo a pubblico concorso le opere da elettricista necessarie nell'ambito dei lavori di risanamento del bacino di accumulazione dell'acqua potabile di __________;

che in tempo utile sono state inoltrate le seguenti offerte:

- __________ fr. 41'353.50

- __________ fr. 45'548.60

- Consorzio __________ /__________ fr. 48'465.35

- __________ fr. 49'259.35

- __________ fr. 49'446.30

- __________ fr. 54'014.25

che con risoluzione 22 settembre 1995 il municipio di __________ ha deliberato i lavori al Consorzio __________/ __________;

che con giudizio 1. febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________;

che in sostanza il Governo ha ritenuto che l'offerta del ricorrente fosse da scartare in quanto viziata da errore al pari della seconda in graduatoria;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver omesso di considerare che il divieto di rettificare le offerte vige soltanto nell'ambito dei concorsi retti dalla LApp e soltanto per i prezzi unitari: errori di calcolo sarebbero emendabili anche dopo l'apertura delle offerte;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il consorzio aggiudicatario con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;

Considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria;

che come ricorda il Consiglio di Stato, riproducendo letteralmente la giurisprudenza di questo Tribunale, "le offerte inoltrate nell'ambito di un pubblico concorso devono per principio essere formulate in modo chiaro ed univoco, tale da consentire all'ente pubblico di procedere immediatamente all'aggiudicazione. Offerte incomplete o viziate da errori di calcolo (segnatamente nella determinazione del prezzo complessivo per rapporto ai prezzi unitari) vanno scartate, perché non possono essere accettate in quanto tali, ma devono essere rettificate o completate: atto, questo, che disattende l'esigenza di assicurare la parità di trattamento fra i concorrenti e viola il divieto tassativo di modificare le offerte inoltrate una volta scaduti i termini fissati dal bando di concorso (cfr. STA 15.3.93 in re P.; 14.12.74 in re V. e D.; Borghi, giurisprudenza amministrativa ticinese N. 145);

che a torto l'insorgente ritiene che la sua offerta potesse e dovesse essere rettificata d'ufficio in quanto viziata da semplice errore di calcolo; per principio, la correzione delle offerte inoltrate in un pubblico concorso non può essere ammessa perché sovverte i ruoli delle parti nel pubblico concorso, concedendo ad un singolo concorrente la possibilità di accettarla o di rifiutarla: privilegio che agli altri concorrenti non è dato;

che irrilevante è il fatto che la correzione sia di minima entità e che sia ammessa dalla prassi dell'autorità cantonale nelle delibere rette dalla LApp; determinante è il fatto che la risoluzione di delibera ad un concorrente la cui offerta contiene un errore di calcolo, invece che configurare l'atto di accettazione di un'offerta, verrebbe ad assumere il significato di una controproposta ed a far sì che il perfezionamento del contratto d'appalto dipenda dalla volontà di un concorrente;

che irrilevante è pure il fatto che il bando di concorso non avvertisse i concorrenti che le offerte viziate da errore sarebbero state escluse; l'omissione non è tale da inficiare la validità dell'estromissione dell'offerta del ricorrente;

che per gli stessi motivi andava pure esclusa l'offerta del secondo concorrente in graduatoria;

che, così stando le cose, la risoluzione governativa impugnata merita di essere confermata siccome immune da violazioni del diritto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;

visti gli art. 113, 114, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto

2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) è a carico del ricorrente che rifonderà fr. 1'000.-- (mille) alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario: