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52.1995.101 • TCA TI 52.1995.101 Generato dall'IA

Property Owners v. Municipality on Demolition and Regularization of Accessory Structures

Numero d'incarto 52.1995.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Property owners, who had built accessory structures, some abusively, for their garden design and maintenance business, appealed a State Council decision that partially upheld a municipal order, requiring them to resubmit a regularization application and demolish the existing accessory block because it was unsightly and dangerous, while granting an extension until 90 days from the final decision to complete the demolition to allow for relocating some disruptive business activities. The Administrative Court rejected the appeal, reasoning that since some disruptive activities had already been moved, the remaining relocation of a repair workshop and oil depot, combined with the 90-day demolition deadline (effectively 105 days), was a reasonably sufficient timeframe, and that the need to secure financing or municipal approval for the subsequent reconstruction did not justify a further extension.

Regesto Legislator

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Art. 18 PAmm, art. 21 LE, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm, art. 28 PAmm, art. 3 PAmm; Property Owners v. Municipality on Demolition and Regularization of Accessory Structures: The Administrative Court rejected the appeal, reasoning that since some disruptive activities had already been moved, the remaining relocation of a repair workshop and oil depot, combined with the 90-day demolition deadline (effectively 105 days), was a reasonably sufficient timeframe, and that the need to secure financing or municipal approval for the subsequent reconstruction did not justify a further extension.

Parole chiave

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ordine di demolizione beni statali distrazione di valori patrimoniali proprietà immobiliare terreno comunale vita aziendale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 18 PAmm
Cited as the basis for deciding the case based on the existing file without further investigation.
art. 21 LE
Cited as the basis for receiving the appeal, although the appeal was ultimately rejected.
art. 60 PAmm
Cited in the final closing section regarding the allocation of costs following the rejection of the appeal.
art. 61 PAmm
Cited in the final closing section, likely concerning the service of the decision.
art. 28 PAmm
Cited in the final closing section, likely governing the procedure before the administrative court.
art. 3 PAmm
Cited in the final closing section, likely governing the general principles of administrative procedure.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LE

Cited as the basis for receiving the appeal, although the appeal was ultimately rejected.

art. 18 PAmm

Cited as the basis for deciding the case based on the existing file without further investigation.

art. 60 PAmm

Cited in the final closing section, implying its general relevance, likely concerning the rejection of the appeal.

art. 61 PAmm

Cited in the final closing section, likely concerning the service of the decision.

art. 28 PAmm

Cited in the final closing section, likely governing the procedure before the administrative court.

art. 3 PAmm

Cited in the final closing section, likely governing the general principles of administrative procedure.

art. 60 PAmm

Cited in the final closing section regarding the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.95.00101 DP 60/95 leo · Lugano 12 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 16 gennaio 1995 di

__________ e __________, rappr. da: avv. __________, contro

la decisione 20 dicembre 1994 (no. 11441) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 30 giugno 1994 con cui il Municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un blocco di accessori, ordinando l'inoltro di una nuova domanda in sanatoria nonché la demolizione del blocco accessorio esistente alla particella no. __________ RF di __________, di loro proprietà;

viste le risposte:

- 23 febbraio 1995 di __________ e __________;

- 23 febbraio 1995 del Municipio di __________;

- 28 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________ e __________ sono proprietari del mappale no. __________ RF di __________ sul quale sorge la loro casa d'abitazione;

che, annesse alla stessa, i coniugi __________ hanno costruito una serie di porticati (baracche), in parte abusivamente, che servono per l'esercizio della loro attività lavorativa consistente nella progettazione, la costruzione e la manutenzione di giardini;

che al fine di regolarizzare la situazione dal profilo edilizio, il municipio di __________ ha sollecitato l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria, pervenutagli, dopo vari temporeggiamenti, il 31 marzo 1994;

che durante il periodo di pubblicazione, i coniugi __________ e la ditta __________, entrambi proprietari confinanti, hanno sollevato opposizione;

che con decisione 30 giugno 1994 il municipio di __________ ha autorizzato unicamente alcuni lavori di manutenzione e risanamento relativi alla casa d'abitazione, mentre ha ordinato la demolizione dei rimanenti manufatti (annessi B, C, D, e F) impartendo un termine di 30 giorni per la presentazione di una nuova domanda di costruzione, con ordine di demolizione in caso di mancato inoltro;

che avverso la suddetta risoluzione municipale gli insorgenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento e il rilascio della relativa licenza edilizia in sanatoria;

che con decisione 20 giugno 1994 l'autorità governativa ha accolto parzialmente il ricorso. In sostanza l'esecutivo cantonale ha ritenuto che il progetto presentato dagli insorgenti poteva essere autorizzato ma che la costruzione "effettivamente realizzata abusivamente" (in pratica gli annessi B, D E e F) nonché l'annesso sub C, dovevano essere demoliti in quanto indecorosi e pericolosi;

che, onde dare la possibilità agli insorgenti di insediare altrove alcune loro attività moleste non conformi alla destinazione di zona, l'autorità di prima istanza ha prolungato da 30 giorni a 90 giorni il termine impartito dal municipio per eseguire la demolizione dei suddetti manufatti;

che contro l'assegnazione del suddetto termine (punto 1.2. del dispositivo) gli insorgenti hanno interposto ricorso al tribunale cantonale amministrativo postulando "una congrua proroga del termine in questione";

che, in sostanza, i ricorrenti sostengono che il termine di 90 giorni non sarebbe sufficiente per organizzare il trasferimento del settore aziendale molesto e per "realizzare tutte le premesse finanziarie e progettuali (crediti di costruzioni, approvazione municipale della distinta dei materiali) per la costruzione secondo la licenza edilizia rilasciata";

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono anche gli opponenti __________ con argomenti che all'occorrenza verranno ripresi più avanti;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che l'esecutivo cantonale ha prolungato di 60 giorni il termine impartito dal municipio per eseguire la demolizione in considerazione del fatto che gli insorgenti devono procedere anche al trasferimento di alcune loro attività moleste (carico e scarico di materiali, officina di riparazione, deposito oli, taglio di materiale, triturazione del compostaggio, parcheggio del camion pesante e del trax ; cfr. sentenza impugnata pag. 11 e 12);

che per ammissione degli stessi ricorrenti alcune delle attività sopra descritte sono già state trasferite su di un mappale appositamente acquistato a __________;

che in sostanza il settore aziendale molesto da trasferire si riduce all'officina di riparazione ed al deposito di oli;

che in siffatte evenienze non v'é chi non veda come l'assegnazione di un termine di 90 giorni, a cui ne vanno aggiunti altri 15, dal momento che il termine decorre dalla crescita in giudicato della risoluzione governativa, sia senz'altro un lasso di tempo più che ragionevole per permettere agli insorgenti di eseguire il trasferimento dell'officina e del deposito oli e quindi la demolizione dei manufatti annessi alla loro abitazione;

che contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, senza fra l'altro fornire alcun supporto probatorio, la realizzazione delle premesse finanziarie e progettuali per la ricostruzione dei manufatti demoliti non può giustificare un ulteriore proroga del suddetto termine;

che infatti l'intervento edilizio in questione non presuppone un impegno finanziario a tal punto rilevante da dover comportare lunghe e complesse trattative con istituti di credito, né d'altro canto risulta che gli insorgenti versino in condizioni finanziarie precarie tali da non permettere loro l'ottenimento di un credito di costruzione nei tempi ed alle condizioni usuali;

che anche l'approvazione municipale della distinta dei materiali che i ricorrenti, a completazione della loro domanda di costruzione, dovranno sottoporre all'esecutivo comunale prima di procedere all'edificazione, in tutta evidenza, non può legittimare una proroga del controverso termine trattandosi in pratica di una formalità di agevole espletamento;

che ciò premesso il termine di 90 (105) giorni assegnato ai ricorrenti dall'autorità governativa per assolvere i loro incombenti appare senz'altro adeguato alle circostanze;

che così stando le cose il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata, immune da violazioni di legge, confermata;

che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.-- (seicento) sono a carico degli insorgenti in solido.

3. · Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario: