Cantonal Court Upholds Denial of Foreign-Language Business Sign Permit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA cantonal administrative court reviewed an appeal against a departmental decision that denied permission to display a business sign in a foreign language, as local law requires signs to be in Italian, allowing only for translations of equal prominence. The court upheld the denial, reasoning that the proposed foreign-language name was perfectly translatable into Italian, did not constitute an internationally recognized term, and therefore failed to demonstrate a prevailing public interest justifying an exception to the linguistic protection law, emphasizing that there is no equality in illegality regarding the appellants' citation of other potentially non-compliant signs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 LIns, Art. 17 LIns, Art. 18 PAmm, Art. 5 cpv. 1 LIns, art. 28 PAmm, art. 60 PAmm; Cantonal Court Upholds Denial of Foreign-Language Business Sign Permit: The court upheld the denial, reasoning that the proposed foreign-language name was perfectly translatable into Italian, did not constitute an internationally recognized term, and therefore failed to demonstrate a prevailing public interest justifying an exception to the linguistic protection law, emphasizing that there is no equality in illegality regarding the appellants' citation of other potentially non-compliant signs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected based on the finding that the interest in respecting this provision, which mandates Italian lettering for signs, prevailed.
Cited in the preamble as a basis for the admissibility of the appeal, although the appeal was ultimately rejected on substantive grounds.
Cited in the preamble, likely pertaining to the decision-making procedure for administrative appeals.
Cited in the preamble, likely pertaining to the declaration of the final decision.
Cited in the preamble, likely pertaining to the notification of the decision.
Testo completo
Incarto n. 52.94.00043 DP 357/94 leo · Lugano 28 agosto 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1994 di
__________ e __________ rappr. da: avv. __________ contro
la decisione 2 dicembre 1994 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di esporre l'insegna recante la dicitura "__________";
vista la risposta 30 dicembre 1994 del dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 dicembre 1994 il Dipartimento delle istituzioni ha negato ai coniugi __________ il permesso di esporre un'insegna luminosa bifacciale (cm 220 x 300) con la scritta "__________", in sostituzione dell'esistente "__________", a motivo del fatto che la stessa, pur essendo traducibile, non é redatta in lingua italiana come invece esige l'art. 5 LIns;
che l'autorità dipartimentale ha tuttavia autorizzato l'esposizione di un'insegna di medesime caratteristiche ma con il testo in italiano "__________" seguito dalla traduzione in lingua francese;
che i coniugi __________ hanno impugnato la predetta risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
che, in sostanza, gli insorgenti affermano che la designazione "__________" sia ormai entrata nel linguaggio corrente e che l'uso della stessa non metta assolutamente in pericolo la difesa della lingua italiana in Ticino. Sostengono che il divieto di esporre insegne non redatte in italiano deve essere giustificato da un interesse pubblico prevalente il quale deve risultare da una ponderazione degli interessi in gioco. Lamentano inoltre una disparità di trattamento rispetto a quegli esercizi pubblici cui é stata autorizzata la denominazione in lingua straniera benché traducibile in italiano;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni che postula la conferma del giudizio impugnato all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza, nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 5 cpv. 1 LIns le insegne permanenti e non permanenti devono essere scritte in lingua italiana;
che alle insegne, precisa il secondo capoverso, potrà essere aggiunta, in caratteri non superiori a quelli del testo, né più appariscenti, la traduzione in una o più lingue nazionali o straniere, presentata in guisa che manifesti sempre il carattere di traduzione;
che nel caso concreto l'autorità dipartimentale ha autorizzato i ricorrenti ad esporre l'insegna con la nuova denominazione del loro esercizio "__________" a condizione che la stessa venga preceduta dal testo redatto in ligua italiana "__________";
che i ricorrenti contestano il "vincolo linguistico" imposto loro dall'autorità asserendo fra l'altro che il testo dell'insegna in lingua francese, d'uso corrente nella designazione degli Hotel, non pregiudica la difesa della lingua italiana;
che la norma appena citata riproduce integralmente le disposizioni della legge precedente (1931-1933) sulla cui legittimità costituzionale già si erano pronunciati alcuni giuristi (prof. Burckhardt e Fleiner) e il Tribunale federale, nella sentenza inedita 3 giugno 1932 in re Z. e LLCC c/ Canton Ticino (cfr. messaggio governativo 23 giugno 1953 N. 430 pag. 833);
che, assodata la costituzionalità del principio secondo cui le insegne debbono essere redatte in lingua italiana, si tratta a questo punto di stabilire se, come sostengono gli insorgenti, l'imposizione del suddetto vincolo nel caso concreto sia giustificata da un interesse pubblico prevalente;
che i vocaboli che compongono la denominazione dell'esercizio dei ricorrenti non vantano un senso particolare e possono essere sostituiti in modo adeguato con vocaboli italiani;
che, contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, la denominazione scelta per il loro albergo non può considerarsi d'uso corrente e perciò non pregiudizievole per il nostro patrimonio linguistico, già solo per il fatto che la stessa é associata al vocabolo "__________" ed é espressa in lingua francese;
che, se tutelato, l'assunto ricorsuale comporterebbe un proliferare di insegne di esercizi pubblici perfettamente traducibili in italiano, solo a ragione del fatto che le stesse sono redatte in francese;
che tale circostanza manifestamente disattenderebbe l'intenzione del legislatore ticinese, che era soprattutto quella di non apparire di fronte al pubblico come una regione di lingua diversa dalla propria (cfr. messaggio cit.);
che d'altro canto la scritta in rassegna non rientra nemmeno fra quelle che possono definirsi di carattere internazionale (ad es. Grand Hotel Palace; Carlton, Dancing, ecc.) le quali, non potendo avere un equivalente conveniente in italiano, non costituiscono una minaccia per il patrimonio linguistico protetto;
che così stando le cose un'eccezione al principio dell'italianità delle scritte nel caso concreto non appare giustificabile palesandosi prevalente l'interesse pubblico al rispetto della citata norma (art. 5 LIns);
che a nulla giova infine ai ricorrenti il riferimento ad altre insegne di esercizi pubblici espresse in lingua straniera visibili nel luganese per sostanziare la violazione del principio della parità di trattamento. Infatti, quand'anche autorizzate in violazione dell'art. 5 LIns, le suddette insegne non permettono agli insorgenti di prevalersi di questo fatto per esigere anche nel loro caso una violazione della legge: per principio, non v'é infatti uguaglianza nell'illegalità (cfr. Knapp, Précis de droit administratif, pag. 104 no. 491);
che per questi motivi la censurata risoluzione dipartimentale, immune da violazioni del diritto, deve essere confermata e l'impugnativa respinta;
che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza;
visti gli art. 5, 17 LIns; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.- La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono carico dei ricorrenti in solido.
3. · Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: