Municipality v. Property Owner: Sewage Fee Dispute Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipality appealed a State Council decision that upheld a property owner's challenge against the municipality's imposition of a sewage usage fee for the years 1991 and 1992. Following a hearing where a settlement proposal was made, both the municipality and the property owner formally accepted the terms, which reduced the fee owed to 20% of the full amount; consequently, the Administrative Court decreed that the appeal was struck from the rolls, with no judgment fees, costs, or repayment of legal fees awarded, as the matter was thus concluded by the mutual agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cifra; Municipality v. Property Owner: Sewage Fee Dispute Settlement: Following a hearing where a settlement proposal was made, both the municipality and the property owner formally accepted the terms, which reduced the fee owed to 20% of the full amount; consequently, the Administrative Court decreed that the appeal was struck from the rolls, with no judgment fees, costs, or repayment of legal fees awarded, as the matter was thus concluded by the mutual agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal is struck from the roll because the parties accepted a settlement (implicit procedural conclusion).
No judgment fee or costs are levied as a consequence of the settlement.
Testo completo
Incarto n. 52.94.00022 DP 337/94 cm · Lugano 17 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 24 novembre 1994 del
Comune di __________ (rappr. dal __________) contro
la decisione 8 novembre 1994, no. 9487, del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso 26 ottobre 1993 di __________, avverso la decisione 11 ottobre 1993 del Municipio di __________ relativa all'imposizione della tassa d'uso fognatura;
preso atto che in occasione dell'udienza 16 febbraio 1995, dopo discussione, il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti una transazione a tenore della quale:
"La tassa d'uso della fognatura per gli anni 1991 e 1992, dovuta dal resistente __________ a favore del Comune di __________ e relativa al mapp. __________, corrisponda al 20 % della tassa piena, ovvero di quella calcolata in applicazione dell'art. 52 cifra 7 del Regolamento delle canalizzazioni (tassa piena per il 1991 = fr. 1217.35; per il 1992 = fr. 1071.85).
Alle parti viene assegnato un termine di 15 giorni per dichiarare se aderiscono o meno alla transazione.
In caso di accettazione il resistente dichiara di rinunciare all'assegnazione di ripetibili.
In caso di adesione alla suddetta transazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa senza spese."
rilevato che con comunicazioni 23 febbraio e 3 marzo 1995 rispettivamente il municipio di __________ e il resistente __________ hanno accettato la soluzione transattiva di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. · Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il Presidente: Il Segretario: