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52.1994.10 • TCA TI 52.1994.10 Generato dall'IA

Administrative Court Upholds Limited Refreshment Permit Despite Objections on Frequency and Dual Management

Numero d'incarto 52.1994.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal against the provisional and final issuance of a Category II F refreshment permit for an association to sell drinks during bingo games four evenings a week. The appellants, existing public establishment license holders, argued that the frequency of the activity required a full license rather than a permit, and that the permit recipient shared the same manager as another establishment, violating rules against one person managing multiple venues. The court determined the appeal was admissible and timely, and rejected the arguments, reasoning that the limited, scheduled activity (four evenings per week) qualified as an exercise of "reduced importance" under the relevant regulation, permitting the exception for dual management, and that the intermittent nature of the operation did not meet the threshold for requiring a continuous operating license.

Regesto Legislator

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Art. 27 LEP, Art. 60 LEP, Art. 18 PAmm, Art. 66 RLEP, Art. 40 RLEP, Art. 60 PAmm; Administrative Court Upholds Limited Refreshment Permit Despite Objections on Frequency and Dual Management: The appellants, existing public establishment license holders, argued that the frequency of the activity required a full license rather than a permit, and that the permit recipient shared the same manager as another establishment, violating rules against one person managing multiple venues. The court determined the appeal was admissible and timely, and rejected the arguments, reasoning that the limited, scheduled activity (four evenings per week) qualified as an exercise of "reduced importance" under the relevant regulation, permitting the exception for dual management, and that the intermittent nature of the operation did not meet the threshold for requiring a continuous operating license.

Parole chiave

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udienza probatoria censure procedurali autorizzazione provvisoria domanda indirizzata all'autorità revoca della decisione amministrativa impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 LEP
Cited as part of the legal basis, related to the gerence rules mentioned in the reasoning.
Art. 60 LEP
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the appeal (which was deemed receivable under this article).
Art. 18 PAmm
Cited as the procedural basis for deciding the matter based on the file without an evidentiary hearing (istruttoria).
Art. 66 RLEP
Cited as part of the legal basis, implicitly supporting the decision regarding gerence exceptions.
Art. 40 RLEP
Cited as part of the legal basis, explicitly used to justify the exceptional authorization for the same person to manage multiple establishments.
Art. 60 PAmm
Cited as the procedural basis for deciding the matter based on the file without an evidentiary hearing (istruttoria).
Art. 61 PAmm
Cited in the general list of applicable provisions.
Art. 65 PAmm
Cited in the general list of applicable provisions.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 60 LEP

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the appeal (which was deemed receivable under this article).

Art. 66 RLEP

Cited as part of the legal basis, implicitly supporting the decision regarding gerence exceptions.

Art. 40 RLEP

Cited as part of the legal basis, explicitly used to justify the exceptional authorization for the same person to manage multiple establishments.

Art. 27 LEP

Cited as part of the legal basis, related to the gerence rules mentioned in the reasoning.

Art. 60 PAmm

Cited as the procedural basis for deciding the matter based on the file without an evidentiary hearing (istruttoria).

Art. 18 PAmm

Cited as the procedural basis for deciding the matter based on the file without an evidentiary hearing (istruttoria).

Art. 61 PAmm

Cited in the general list of applicable provisions.

Art. 65 PAmm

Cited in the general list of applicable provisions.

Art. 28 PAmm

Cited in the general list of applicable provisions.

Art. 3 PAmm

Cited in the general list of applicable provisions.

Art. 60 LTF

Cited in the list of applicable provisions, but not explicitly in the final orders regarding costs or legal aid.

Art. 60 LTF

Cited in the list of applicable provisions, but not explicitly in the final orders regarding costs or legal aid.

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Testo completo

Incarto n. 52.94.00010 DP 327/94 cm · Lugano 28 agosto 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Gardo Petrini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 18 novembre 1994 di

__________ __________ entrambi rappr. da: avv. __________ Contro

le decisioni 30 marzo 1994/10 gennaio 1995 con le quali il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e passaporti, ha assicurato dapprima in via di massima __________ e poi definitivamente all'Associazione __________ il rilascio di un permesso di mescita, cat. II F), in occasione del gioco della tombola per i giorni di Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

viste le risposte:

- 25 novembre 1994 del Dipartimento delle istituzioni;

- 28 dicembre 1994 della __________;

preso atto della replica 31 gennaio 1995 e delle dupliche:

- 3 febbraio 1995 del Dipartimento delle istituzioni;

- 7 marzo 1995 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 30 marzo 1994 il Dipartimento delle istituzioni ha assicurato in via di massima alla __________ a __________, il rilascio di un permesso per l'apertura di una mescita Cat. II F) al mappale no. __________ di __________; apertura prevista esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in occasione del gioco della tombola;

che contro la premessa risoluzione dipartimentale __________, titolare della patente d'esercizio pubblico relativa al "__________" a __________ e l'omonima società __________, hanno interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento del permesso;

che in sostanza le insorgenti affermano che il permesso dovrebbe essere rilasciato solamente per le attività sporadiche, mentre quelle che, come in specie, si ripetono lungo l'arco dell'anno con una frequenza di 4 volte alla settimana dovrebbero essere assoggettate all'obbligo della patente;

che il Dipartimento delle istituzioni ha anzitutto eccepito la ricevibilità del gravame in considerazione del fatto che la __________ é solamente al beneficio di una garanzia di massima e non di un permesso. La resistente da parte sua contesta la tempestività del gravame come pure la legittimazione attiva degli insorgenti: dei motivi da essa addotti a sostegno del proprio assunto si dirà se del caso nei considerandi che seguono;

che in sede di replica i ricorrenti dichiarano di estendere l'atto ricorsuale anche al permesso di mescita nel frattempo rilasciato all'Associazione __________ con decisione 10 gennaio 1995. Rivendicata la legittimazione attiva, essi sostengono che il permesso impugnato andrebbe annullato già solo per il fatto che il suo beneficiario, l'Associazione __________, risulta avere la medesima gerente della __________ e ciò in dispregio alla regola secondo cui alla stessa persona non può essere affidata la gerenza di più esercizi pubblici: per il resto ripropongono, sostanziandolo, l'assunto relativo all'obbligatorietà della patente;

che in sede di duplica la resistente ribadisce, sviluppandole, le argomentazioni sollevate nel proprio allegato responsivo, opponendosi fermamente alla richiesta di estensione dell'impugnativa alla decisione di rilascio del permesso. Dal canto suo l'autorità dipartimentale afferma di aver ammesso la gerenza contemporanea dei due esercizi pubblici in applicazione dell'art. 27 LEP;

Considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende dall'art. 60 LEP;

che in sede di risposta le ricorrenti chiedono di estendere il loro ricorso anche alla decisione di rilascio del permesso 10 gennaio 1995;

che dal profilo procedurale tale richiesta si palesa improponibile: niente impedisce tuttavia di considerare l'allegato di replica quale ricorso avverso tale decisione. I diritti di difesa della resistente non vengono d'altro canto pregiudicati avendo essa avuto l'opportunità di farli valere compiutamente nell'allegato di duplica;

che, inteso quale ricorso, l'atto di replica presentato il 31 gennaio 1995, deve considerarsi tempestivo: infatti, solamente quando hanno potuto visionare gli atti di causa il 30 gennaio 1995 le insorgenti si sono accorte che nel frattempo l'autorità aveva rilasciato il permesso di mescita;

che non essendo la predetta decisione pubblicata sul FU le ricorrenti non avrebbero infatti potuto accorgersi del rilascio del permesso nemmeno prestando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non potendosi d'altro canto nemmeno tener conto dell'apertura del locale quale dies a quo giacché l'organizzazione delle tombole era già iniziata abusivamente da parecchi mesi;

che alle insorgenti, in quanto titolari di una patente d'esercizio pubblico della medesima categoria di quella della resistente, deve pure essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere (STA 29 maggio 1992 in re G.; STA 22 maggio 1995 in re M. e LLCC).

che il ricorso é dunque ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che a torto le insorgenti pretendono l'annullamento della decisione impugnata prevalendosi del fatto che la gerenza è affidata alla medesima persona che già gestisce l'attigua __________;

che giusta l'art. 40 § RLEP, applicabile anche ai permessi su rinvio dell'art.66 § RLEP, l'Ufficio permessi e passaporti, trattandosi di esercizi di ridotta importanza o aperti in determinati periodi dell'anno, può autorizzare eccezionalmente una persona a gestire in proprio o per conto di un terzo, più esercizi;

che nel caso concreto, essendo aperta solamente 4 sere la settimana, la suddetta attività di mescita può tutto sommato essere equiparata ad un esercizio di ridotta importanza ai sensi della menzionata disposizione di legge;

che pertanto il fatto che alla medesima persona che gestisce la __________ venga affidata anche la gerenza della mescita non inficia la validità del controverso permesso;

che anche la censura relativa all'obbligatorietà della patente deve essere disattesa;

che infatti, la patente si distingue dal permesso non tanto per la frequenza con cui l'esercizio resta aperto al pubblico, come sostengono gli insorgenti, quanto piuttosto per il carattere di continuità dell'apertura (cfr. messaggio accompagnante il disegno di legge sugli esercizi pubblici del 25 febbraio 1966, pag. 788 cifra 3.);

che nel caso che ci occupa non v'é chi non veda come l'apertura della mescita durante quattro sere la settimana non rivesta ancora quel carattere di continuità indispensabile per l'assoggettamento dell'esercizio all'obbligo della patente;

che in siffatte evenienze la decisione dipartimentale di rilascio del permesso di mescita, immune da violazioni di legge, deve essere tutelata;

che la conferma della suddetta decisione rende di conseguenza superfluo l'esame della risoluzione 30 marzo 1994, con la quale il Dipartimento delle istituzioni ha assicurato in via di massima alla resistente il rilascio del controverso permesso;

che spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza;

visti gli art.27, 60 LEP; 19, 40, 66, 66 RLEP; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico dei ricorrenti in solido, che alle stesse condizioni rifonderanno alla resistente fr. 1000.-- (mille) a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente: Il segretario: