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50.2007.2 • PP TI 50.2007.2 Generato dall'IA

Jurisdiction for Reinstatement of Prior Sentence Execution After New Conviction

Numero d'incarto 50.2007.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involves a defendant who was previously convicted, conditionally released, and subsequently committed a new offense during the probation period, triggering a notice of recidivism concerning the potential reinstatement of the prior sentence execution under Article 89 of the Penal Code. The court determined that, since the new criminal proceedings against the defendant were concluded and the sentence was final, jurisdiction for deciding on the reinstatement of the prior sentence execution, despite ambiguous statutory references, rests with the judge for the application of penalties, according to the general clause in Article 339(1)(k) of the Criminal Procedure Code, which grants this judge competence for all matters related to sentence execution after final judgment, thus ordering the case file to be transmitted to that judge.

Regesto Legislator

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Art. 89 cpv. 1 CP, Art. 339 cpv. 1 CPP, Art. 89 CP, Art. 339 cpv. 1 lett. j CPP, Art. 349 cpv. 1 CPP, Art. 46 CP; Jurisdiction for Reinstatement of Prior Sentence Execution After New Conviction: The court determined that, since the new criminal proceedings against the defendant were concluded and the sentence was final, jurisdiction for deciding on the reinstatement of the prior sentence execution, despite ambiguous statutory references, rests with the judge for the application of penalties, according to the general clause in Article 339(1)(k) of the Criminal Procedure Code, which grants this judge competence for all matters related to sentence execution after final judgment, thus ordering the case file to be transmitted to that judge.

Parole chiave

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codice di procedura penale recidiva nell'infrazione esecuzione delle pene revoca della sospensione condizionale procedure connesse competenza del pubblico ministero Avviso di recidiva

Disposizioni normative citate

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Art. 89 cpv. 1 CP
che per l’art. 89 cpv. 1 CP *“se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione”,* che giusta il cpv.
Art. 339 cpv. 1 CPP
che secondo l’art. 339 cpv. 1 CPP *“il Giudice dell’applicazione della pena è competente:*
Art. 89 CP
Cited in the final orders as one of the articles governing the matter leading to the decision to transmit the case file.
Art. 339 cpv. 1 lett. j CPP
89 CP nell’art. 339 cpv. 1 lett. j CPP (contrariamente a quanto avviene nell’art.
Art. 349 cpv. 1 CPP
j CPP (contrariamente a quanto avviene nell’art. 349 cpv. 1 CPP per la revoca della sospensione condizionale di cui all’art.
Art. 46 CP
1 CPP per la revoca della sospensione condizionale di cui all’art. 46 CP) – è ora del giudice dell’applicazione della pena in virtù della clausola generale che gli assegna la competenza per tutto quanto riguarda l’esecuzione delle pene dopo la crescita in giudicato della sentenza di condanna (art.
Art. 339 cpv. 1 lett. k CPP
46 CP) – è ora del giudice dell’applicazione della pena in virtù della clausola generale che gli assegna la competenza per tutto quanto riguarda l’esecuzione delle pene dopo la crescita in giudicato della sentenza di condanna (art. 339 cpv. 1 lett. k CPP);
Art. 339 CPP
Cited in the final orders as one of the articles governing the matter leading to the decision to transmit the case file.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 89 CP

Cited in the final orders as one of the articles governing the matter leading to the decision to transmit the case file.

Art. 339 CPP

Cited in the final orders as one of the articles governing the matter leading to the decision to transmit the case file.

Art. 2 cpv. 2 CPP

The decision not to levy fees and costs is based on this procedural provision.

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Testo completo

Incarto n. 50.2007.2 10.2005.321 · Bellinzona 2 agosto 2007 · Trasmissione incarto In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 12 febbraio 2007 del Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di

IS 1,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che __________ è stato condannato il 15 dicembre 1997 dalla Bezirksgerichtskommission Bischofszell (TG) alla pena di 4 mesi di detenzione;

che l’esecuzione della pena è avvenuta nel Canton Vaud e l’interessato è stato liberato condizionalmente il 17 giugno 2003 con un periodo di prova di un anno e sottoposto a patronato;

che nel periodo di prova __________ ha commesso un nuovo reato ed è stato condannato dalla Pretura penale il 13 giugno 2006 a 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

che il 12 febbraio 2007 il Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che entro tale termine __________ non ha presentato osservazioni;

che per l’art. 89 cpv. 1 CP *“se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione”,* che giusta il cpv. 2 del medesimo articolo *“se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente”,*

che secondo l’art. 339 cpv. 1 CPP *“il Giudice dell’applicazione della pena è competente:*

*…*

*j)ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 2-4 e 95 cpv. 3-5 CP);*

*k) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione”,*

che in concreto il nuovo procedimento nei confronti di __________ è concluso e la sentenza definitiva: ne segue che la competenza per giudicare sul ripristino dell’esecuzione della precedente pena – nonostante l’incompleta e inappropriata indicazione dell’art.

89 CP nell’art. 339 cpv. 1 lett. j CPP (contrariamente a quanto avviene nell’art. 349 cpv. 1 CPP per la revoca della sospensione condizionale di cui all’art. 46 CP) – è ora del giudice dell’applicazione della pena in virtù della clausola generale che gli assegna la competenza per tutto quanto riguarda l’esecuzione delle pene dopo la crescita in giudicato della sentenza di condanna (art. 339 cpv. 1 lett. k CPP);

che pertanto l’incarto deve essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei suoi incombenti;

visti gli art. 89 CP; 339 CPP,

pronuncia: 1. L’incarto è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: