Revocation of Alien Expulsion Due to Marriage and Impending Parenthood
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted of violating alien law and sentenced to a three-year expulsion from Swiss territory, petitioned for the revocation of the expulsion order based on their subsequent marriage to a Swiss citizen and the alleged pregnancy of the spouse, which would facilitate family reunification. The court granted the revocation, reasoning that considering the near completion of two-thirds of the ancillary penalty period, the nature of the original offense, and the new factual situation involving marriage to a citizen and the prospect of a child, revoking the expulsion was deemed appropriate to permit family reunification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 CP, art. 347 cpv. 1 lett. e CPP, art. 347 cpv. 3 CPP; Revocation of Alien Expulsion Due to Marriage and Impending Parenthood: The court granted the revocation, reasoning that considering the near completion of two-thirds of the ancillary penalty period, the nature of the original offense, and the new factual situation involving marriage to a citizen and the prospect of a child, revoking the expulsion was deemed appropriate to permit family reunification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used as the legal basis for granting the request and revoking the accessory penalty of expulsion.
This procedural provision was cited in the decision to grant the request and revoke the accessory penalty of expulsion.
This procedural provision was cited in the decision to grant the request and revoke the accessory penalty of expulsion.
Testo completo
Incarto n. 50.2005.7/KRM DA 2004/2003 · Bellinzona 12 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 7 aprile 2005 da
IS 1
con la quale chiede la revoca dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con decreto di accusa n. 2004 del 14 giugno 2003;
preso atto che con osservazioni 18 aprile 2005 il CRTE 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio di questo giudice;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che con decreto di accusa del 14 giugno 2003 dell’allora CRTE 1, IS 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che il 20 maggio 2004 IS 1 ha contratto matrimonio in Kosovo con la cittadina svizzera __________, nata nel 1971 e domiciliata a __________;
che una precedente istanza del 2 giugno 2004 è stata respinta, perché presentata dalla moglie e perché non vi erano sufficienti elementi di giudizio;
che con l'istanza che ci occupa è chiesta nuovamente la revoca dell'espulsione per poter procedere al ricongiungimento famigliare, tenuto pure conto che la moglie sarebbe attualmente incinta;
che la Sost. Procuratore pubblico si rimette al giudizio del sottoscritto, osservando unicamente *"che non sono state prodotte […] prove attestanti l’effettiva gravidanza della signora __________ "*;
che il matrimonio è stato registrato in Svizzera il 13 settembre 2004;
che durante questi mesi di matrimonio i coniugi hanno avuto regolari contatti all’estero, tant’è che apparentemente la moglie è incinta;
che sono trascorsi quasi i due terzi della pena accessoria;
che di fronte alla nuova situazione, tenuto pure conto del tipo di reato commesso dall’istante, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell’espulsione per permettere il ricongiungimento famigliare;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP, pronuncia: 1. In accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 con decreto di accusa 2004 del 14 giugno 2003 è revocata con effetto immediato.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.