Accused's Reasonable Interpretation of Second Unmarked Mailing as New Notification Justifies Appeal Deadline Extension
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn accused person, whose initial delivery of a penal charging decree via registered mail failed because it was not collected, requested the extension of the deadline to appeal after the public prosecutor resent the decree via simple mail without indicating it was merely an informational copy, which under recent case law constitutes a new notification. The court granted the request for restitution of the appeal deadline, reasoning that the second, unmarked mailing could be reasonably interpreted by the accused as a new formal notification establishing a new appeal period, and the applicant's timely submission requesting the extension demonstrated a clear, albeit indirect, intention to contest the penalty proposal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 21 CPP, art. 22 CPP; Accused's Reasonable Interpretation of Second Unmarked Mailing as New Notification Justifies Appeal Deadline Extension: The court granted the request for restitution of the appeal deadline, reasoning that the second, unmarked mailing could be reasonably interpreted by the accused as a new formal notification establishing a new appeal period, and the applicant's timely submission requesting the extension demonstrated a clear, albeit indirect, intention to contest the penalty proposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for granting the request and assigning a new deadline for appeal.
This article was cited alongside Art. 21 CPP as the basis for granting the request and assigning a new deadline for appeal.
Testo completo
Incarto n. 50.2005.5/KRM DA 837/2005 · Bellinzona 12 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 25 marzo 2005 da
IS 1
con la quale chiede la restituzione del termine per interporre opposizione al DA 837/2005 del 1° marzo 2005;
preso atto che con osservazioni 15 aprile 2005 il CRTE 1 si è opposto all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il decreto di accusa in discussione è stato intimato il 1° marzo 2005 per raccomandata al domicilio dell’accusato, il quale non l’ha ritirato;
che il 10 marzo 2005 l’ufficio postale di __________ ha ritornato l’invio al mittente, il quale l’ha rispedito al destinatario per posta semplice il 15 marzo 2005 (cfr. busta di intimazione della raccomandata);
che secondo la giurisprudenza più recente della CCRP un nuovo invio, anche solo per “posta B”, senza alcuna dicitura che renda attenti che si tratta solo di una copia informativa equivale a nuova notifica (cfr. sentenza 29 dicembre 2004 in re M.AdO.);
che in concreto il Ministero pubblico, nonostante questa giurisprudenza ha rispedito il decreto di accusa per “posta B” senza alcuna indicazione né sul decreto stesso né su un foglio annesso;
che questo secondo invio poteva quindi essere interpretato dall’accusato come nuova intimazione con tanto di assegnazione del termine per interporre opposizione;
che l’istante tuttavia con scritto 25 marzo 2005, pur essendo ancora in tempo a formulare opposizione, ma verosimilmente all’oscuro di questa giurisprudenza, ha ritenuto di chiedere la restituzione del termine per opporsi al decreto di accusa;
che così facendo egli ha tempestivamente manifestato l’intenzione di opporsi alla proposta di pena del Procuratore pubblico, pur non facendolo espressamente nel suo scritto;
che si giustifica pertanto accogliere l’istanza e assegnare all’accusato un nuovo termine di 15 giorni per interporre opposizione;
visti gli art. 21 e 22 CPP,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e a IS 1 è assegnato un nuovo termine di 15 giorni per interporre opposizione al decreto di accusa n. 837 del 1° marzo 2005.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: