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50.2005.29 • TCA TI 50.2005.29 Generato dall'IA

Municipality v. Expropriation Tribunal (Road Project Dispute)

Numero d'incarto 50.2005.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a decision by the Expropriation Tribunal which had favored a conflicting cantonal road project over the municipality's previously approved road alignment plan concerning the installation of a traffic island, which arose because the cantonal project encroached upon the municipal project area without objection at the relevant time. The Administrative Court declared the appeal inadmissible because, under the strict enumerative system for appeals, the law governing public roads stipulates that decisions rendered by the Expropriation Tribunal under that law are final, and no provision grants the Administrative Court jurisdiction over such road-related judgments, regardless of the subject matter being a request for declaratory relief.

Regesto Legislator

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Art. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 42 PAmm, Art. 25 PA, Art. 3 Lstr, Art. 50 Lespr; Municipality v. Expropriation Tribunal (Road Project Dispute): The Administrative Court declared the appeal inadmissible because, under the strict enumerative system for appeals, the law governing public roads stipulates that decisions rendered by the Expropriation Tribunal under that law are final, and no provision grants the Administrative Court jurisdiction over such road-related judgments, regardless of the subject matter being a request for declaratory relief.

Parole chiave

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strada comunale oggetto dell'espropriazione oggetto della lite diritto della circolazione stradale decisione di accertamento tasse amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 3 PAmm
Cited in the considerations regarding the court's duty to examine its own jurisdiction.
Art. 60 PAmm
The appeal was declared inadmissible due to the lack of jurisdiction of the Administrative Court, which is determined by this procedural rule (enumerative system).
Art. 42 PAmm
Cited in the considerations related to the inadmissibility of the appeal against assessment judgments, which is the type of decision under review.
Art. 25 PA
42 PAmm), resi dall'autorità competente per materia a decidere in prima istanza (art. 25 PA; 41 PAmm);
Art. 3 Lstr
art. 3 Lstr; RDAT I-2003 N.
Art. 50 Lespr
art. 50 Lespr); pur essendo applicabile alla procedura di approvazione dei progetti stradali (art.
Art. 60 cpv. 1 PAmm
2 Lstr), la Lespr non contiene tuttavia alcuna norma attributiva di competenze ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 PAmm nelle materie che esulano dal mero contesto espropriativo;
Art. 70 Lespr
che l'art. 70 Lespr invocato dall'insorgente non esplica alcun effetto ai fini dell'ammissibilità del gravame; il sistema enumerativo non permette infatti che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo venga stabilita mediante deduzioni a contrario o indirette (Borghi/Corti, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 60 PAmm

The appeal was declared inadmissible due to the lack of jurisdiction of the Administrative Court, which is determined by this procedural rule (enumerative system).

art. 42 PAmm

Cited in the considerations related to the inadmissibility of the appeal against assessment judgments, which is the type of decision under review.

art. 31 PAmm

Cited in the context of dispensing with the collection of court fees based on the outcome.

art. 3 PAmm

Cited in the considerations regarding the court's duty to examine its own jurisdiction.

art. 33 Lstr

Cited in the final considerations, though related to the finality of decisions under road law, which informed the lack of jurisdiction finding.

art. 1 ss. Lstr

Cited in the considerations as the special law governing road planning, construction, and maintenance, which is the subject matter of the dispute.

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Testo completo

Incarto n. 50.2005.29 · Lugano 5 gennaio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 novembre 2005 del

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la decisione 11 novembre 2005 (no. 20.2005.34-35) del Tribunale di espropriazione, che ha respinto la domanda 6 giugno 2005 con cui l'insorgente gli ha chiesto accertare la preminenza del progetto comunale di sistemazione di via __________ per rapporto a quello cantonale concernente il medesimo tratto stradale;

viste le risposte:

- 19 dicembre 2005 del Tribunale di espropriazione;

- 2 gennaio 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nel 2002 il RI 1 ha pubblicato i piani relativi alla sistemazione stradale di via __________ (1a tratta) ed alla costruzione di una rotonda in corrispondenza dell'intersezione con via __________; il 27 agosto 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i relativi progetti definitivi;

che l'anno seguente il medesimo Tribunale ha approvato il progetto definitivo varato dallo Stato del Canton Ticino al fine di costruire una rotonda all'incrocio tra via __________ e via __________ in territorio di RI 1;

che in corrispondenza del mapp. __________ di proprietà di CO 1 i due progetti sono andati a sovrapporsi creando una situazione di contrasto; in effetti, contrariamente ai piani di RI 1, che prevedevano la realizzazione di un'aiuola divisoria centrale lungo tutto il tratto di via __________ di sua proprietà, quelli allestiti dallo Stato invadendo parzialmente l'impianto viario comunale non contemplavano una simile opera davanti all'accesso N della proprietà __________;

che onde favorire la realizzazione della rotonda cantonale, il comune ha sospeso i propri lavori nelle adiacenze dell'opera; per finire, un segmento lungo circa 8 ml di via __________ antistante la porzione settentrionale della part. __________ è rimasto privo di qualsiasi spartitraffico;

che intenzionato a portare a compimento il progetto comunale così come approvato, il 23 novembre 2004 il municipio di RI 1 ha comunicato a CO 1 che avrebbe provveduto a posare l'aiuola spartitraffico anche dinnanzi al mapp. __________;

che adito dal proprietario del fondo, con giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla e di nessun effetto la decisione municipale, annotando che le contestazioni in ordine all'esecuzione di progetti stradali approvati dal Tribunale di espropriazione vanno sottoposte a questa autorità;

che il 6 giugno 2005 CO 1, da un lato, e il RI 1, dall'altro, hanno quindi inoltrato al Tribunale di espropriazione un'istanza di accertamento, il primo per far constatare che il progetto comunale era stato superato e reso caduco da quello cantonale, il secondo per ottenere conferma della preminenza del progetto comunale cresciuto in giudicato e del suo buon

diritto di completare la posa dell'aiuola spartitraffico;

che con sentenza 11 novembre 2005 il Tribunale di espropriazione ha accolto la domanda di CO 1 e respinto quella del comune, rilevando in sostanza che il progetto cantonale - sovrapponendosi a quello comunale nella parte meridionale di via __________ senza che venissero sollevate contestazioni a riguardo in sede di pubblicazione - aveva modificato i pregressi piani elaborati dall'ente locale;

che avverso questo giudicato il RI 1 è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma nel senso di riconoscere il primato assoluto del progetto comunale su quello cantonale relativamente alla sistemazione dell'estremità S di via __________;

che il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute;

che CO 1 ha invece chiesto di dichiarare irricevibile il gravame, subordinatamente di respingerlo nel merito con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito;

considerato, in

diritto

che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

che tale regola vale pure per i ricorsi proposti contro i giudizi di accertamento (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 42 PAmm), resi dall'autorità competente per materia a decidere in prima istanza (art. 25 PA; 41 PAmm);

che il merito della controversia all'esame rientra con ogni evidenza nel quadro d'applicazione della legge sulle strade (Lstr), normativa cantonale che quale lex specialis disciplina la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico (vedi art. 1 ss. Lstr), cosi come delle opere che insistono su di esse (cfr. art. 3 Lstr; RDAT I-2003 N. 42; II-1993 N. 39; STA 21 gennaio 2003 in re Ternees SA);

che tutte le decisioni prese dal Tribunale di espropriazione sulla scorta delle competenze attribuitegli dalla Lstr sono definitive (cfr. art. 22 e 33 Lstr); nessun disposto di legge prevede in particolare che contro i giudizi prolati dal Tribunale di espropriazione in materia di strade sia dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che solo i provvedimenti adottati dalla predetta autorità in base alla Lespr sono impugnabili innanzi a questo tribunale (cfr. art. 50 Lespr); pur essendo applicabile alla procedura di approvazione dei progetti stradali (art. 22 cpv. 1 e 33 cpv. 2 Lstr), la Lespr non contiene tuttavia alcuna norma attributiva di competenze ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 PAmm nelle materie che esulano dal mero contesto espropriativo;

che l'art. 70 Lespr invocato dall'insorgente non esplica alcun effetto ai fini dell'ammissibilità del gravame; il sistema enumerativo non permette infatti che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo venga stabilita mediante deduzioni a contrario o indirette (Borghi/Corti, op. cit., N. 2 ad art. 60 PAmm);

che tali considerazioni portano irrimediabilmente a concludere che la querelata sentenza del Tribunale di espropriazione, emanata in esito a due domande di accertamento afferenti alla costruzione di un'opera (spartitraffico) legata alla completazione di un impianto stradale comunale, è definitiva;

che il ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ma non dall'assegnazione di congrue ripetibili alla controparte patrocinata da un avvocato iscritto nell'apposito registro (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1 ss., 33 Lstr; 3, 31, 41, 42, 60 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Il RI 1 verserà a CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · patr. da patr. da

terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario