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50.2003.9 • PP TI 50.2003.9 Generato dall'IA

Expatriate Deportation Upheld Despite Subsequent Foreign Marriage Due to Repeated Criminality

Numero d'incarto 50.2003.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A foreign national, previously sentenced to expulsion for violations of alien residency laws and illicit prostitution, sought the revocation of that order based on a marriage contracted abroad, despite subsequently returning to the country and committing further offenses related to illegal prostitution after the initial expulsion decree. The court rejected the request because the claimed marriage was not yet confirmed domestically and, crucially, the applicant's repeated and willful disregard for the law and public order through subsequent criminal convictions outweighed any consideration for family reunification, thereby upholding the need to protect public order over the applicant's personal request.

Regesto Legislator

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Art. 55 CP, art. 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP; Expatriate Deportation Upheld Despite Subsequent Foreign Marriage Due to Repeated Criminality: The court rejected the request because the claimed marriage was not yet confirmed domestically and, crucially, the applicant's repeated and willful disregard for the law and public order through subsequent criminal convictions outweighed any consideration for family reunification, thereby upholding the need to protect public order over the applicant's personal request.

Parole chiave

Generato dall'IA
espulsione giudiziaria ricongiungimento familiare cittadini stranieri ripetute violazioni del diritto degli stranieri reati connessi matrimonio misto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 55 CP

This article was explicitly cited in the dispositive section which rejected the request for revocation.

art. 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP

This procedural provision was cited in the dispositive section that rejected the request.

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Testo completo

Incarto n. 50.2003.9/fc DA 792/2003 · Bellinzona 30 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire nella procedura penale avviata con istanza

21 luglio 2003 da

__________ __________ e __________ __________ /__________ (__________) il __________.1976, cittadina brasiliana, residente a __________ in __________, operaia, coniugata

mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ 2002, cresciuto in giudicato;

preso atto che con osservazioni 25 luglio 2003 il Procuratore generale Bruno Balestra si è rimesso al giudizio di questo giudice, non senza rilevare che l'istante dopo il decreto d'accusa citato è stata oggetto di altri due decreti d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

che con decreto di accusa 31 luglio 2002 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________ __________ e __________ è stata dichiarata colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di esercizio illecito della prostituzione ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni (cfr. act 1);

che questo decreto d'accusa le è stato regolarmente notificato e tradotto nella sua lingua materna da un interprete (cfr. act. 2);

che ciononostante l'istante è rientrata in Svizzera a metà ottobre dello stesso anno ed ha esercitato illecitamente la prostituzione sino al 5 novembre 2002, venendo condannata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ 2002 ad una pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalemente per un periodo di prova di 3 anni;

che in dispregio di questa nuova condanna e del precedente decreto di accusa la signora __________ è rimasta in Svizzera dal 7 dicembre 2002 al 26 febbraio 2003, esercitando la prostituzione a __________ per un periodo imprecisato e a __________ dal 1 al 8 febbraio 2003: per questi fatti è stato emanato a suo carico un ulteriore decreto di accusa n. __________/__________ del __________ 2003 mediante il quale è stata condannata alla pena di 40 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

che l'istante chiede ora la revoca dell'espulsione a causa di matrimonio, contratto a __________ (__________) il 20 maggio 2003, con il signor __________ di __________;

che da una verifica risulta che il matrimonio non è ancora stato confermato in Svizzera;

che agli atti non vi sono elementi che diano sufficiente certezza che il matrimonio sia stato contratto con la reale volontà di formare una famiglia in Svizzera;

che per contro dal comportamento della signora __________ si evince una sua particolare refrattarietà al rispetto delle leggi e dell'ordine pubblico;

che pertanto la questione del ricongiungimento famigliare appare del tutto secondaria rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;

che l'istanza deve così essere respinta;

visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP pronuncia

1. L'istanza è respinta.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Procuratore generale Bruno Balestra, Via __________, __________, __________ __________, c/o __________, Via __________, __________, __________, Via __________, __________,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.