Alien Expulsion Revocation Denial Due to Non-Compliance with Expulsion Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted for violating alien residency laws and sentenced to a three-year expulsion, sought the revocation of the expulsion order, asserting a subsequent marriage to a national who reportedly holds a permanent residency permit, which they claimed necessitated a residence permit. The court denied the request, reasoning that the individual's failure to comply with the final expulsion decree by remaining illegally in the territory demonstrated a significant disregard for law and public order, rendering the subsequent marriage—which occurred while in violation of the order—a secondary concern insufficient to outweigh the need to uphold public order against such refractory conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 CP, art. 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP, fr. 100.-- e fr. 50.--; Alien Expulsion Revocation Denial Due to Non-Compliance with Expulsion Order: The court denied the request, reasoning that the individual's failure to comply with the final expulsion decree by remaining illegally in the territory demonstrated a significant disregard for law and public order, rendering the subsequent marriage—which occurred while in violation of the order—a secondary concern insufficient to outweigh the need to uphold public order against such refractory conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order section ('visti') as procedural basis for rejecting the application for revocation.
Cited in the final order section ('visti') as context for the decision on the request, although the main ground for rejection relates to the CPP articles concerning the procedure for such requests.
The costs (tassa di giustizia and spese) are imposed on the applicant in order 2 of the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 50.2003.12/KRM DAP 2618/2001 · Bellinzona 4 luglio 2003 · Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza
9 maggio 2003 da
__________
mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto d'accusa n. 2618/2001 del 26 novembre 2001, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni 12 giugno 2003 il Procuratore pubblico __________ ha formulato preavviso negativo alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decreto di accusa 26 novembre 2001 del Procuratore pubblico __________, __________ è stato dichiarato colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato ad una pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare;
che con l'istanza che qui ci occupa è chiesta la revoca dell'espulsione;
che l'istante afferma di aver contratto matrimonio a Ginevra con una connazionale il 18 novembre 2002 e che essendo sua intenzione chiedere un'autorizzazione di soggiorno è necessario revocare l'espulsione;
che dagli atti risulta che nel novembre 2001 il condannato, anziché lasciare il nostro paese, si è trasferito tranquillamente nel Canton Ginevra, dove risiede da allora;
che il mancato ossequio della sentenza denota una particolare refrattarietà al rispetto della legge e dell'ordine pubblico;
che siffatto comportamento non merita protezione;
che nulla modifica il fatto che egli si sia sposato con una connazionale che beneficerebbe, a suo dire, del permesso C, poiché il matrimonio è avvenuto, come ha rilevato il Procuratore pubblico, dopo la decisione e mentre soggiornava illegalmente in Svizzera (a questo proposito si osserva che contro la decisione penale di espulsione cresciuta in giudicato non è dato ricorso come invece sembrerebbe affermare il condannato nell'istanza);
che pertanto, la questione della formalizzazione del ricongiungimento famigliare appare del tutto secondaria rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;
che l'istanza deve così essere respinta;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP pronuncia
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico del richiedente.
3. Intimazione:
- __________
- Procuratore pubblico __________
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.