Municipality v. Expropriation Tribunal: Appeal of Cost Allocation in Settled Expropriation Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipality appealed a decision by the Substitute President of the Expropriation Tribunal that struck a material expropriation claim, arising from alleged restrictions imposed by a 1991 planning variant, from the rolls due to a settlement, while simultaneously ordering the municipality to bear all court fees and costs. The administrative court found that while the general rule in material expropriation proceedings is for the expropriating party to bear costs if the claim's existence is undisputed, here the claim was settled, and the lower court's imposition of all costs solely on the municipality lacked any legal justification or supporting reasoning, especially since the appellant argued it was not the losing party because the indemnity claim was wholly withdrawn; consequently, the administrative court upheld the appeal, quashed the cost allocation order, and mandated that the lower court could only re-impose fees via a duly reasoned decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 cpv. 1 Lespr, Art. 50 cpv. 3 Lespr, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 49 cpv. 1 Lespr, Art. 61 PAmm; Municipality v. Expropriation Tribunal: Appeal of Cost Allocation in Settled Expropriation Claim: The administrative court found that while the general rule in material expropriation proceedings is for the expropriating party to bear costs if the claim's existence is undisputed, here the claim was settled, and the lower court's imposition of all costs solely on the municipality lacked any legal justification or supporting reasoning, especially since the appellant argued it was not the losing party because the indemnity claim was wholly withdrawn; consequently, the administrative court upheld the appeal, quashed the cost allocation order, and mandated that the lower court could only re-impose fees via a duly reasoned decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order as the procedural basis for annulling the contested decision regarding the allocation of costs.
Cited in the concluding legal provisions list, relevant to the annulment based on lack of motivation.
Cited in the reasoning as the applicable standard for judging the procedural defect (lack of motivation) which led to the annulment.
Cited in the concluding legal provisions list, though its direct application was nuanced in the reasoning regarding the cost allocation being annulled.
Cited in the concluding legal provisions list, relevant because the court decided based on the file without further investigation.
Cited in the concluding legal provisions list, establishing the court's competence to review the decision.
Cited in the concluding legal provisions list, confirming the appellant's standing (legitimation).
Cited in the concluding legal provisions list, establishing the court's general competence.
Cited in the final orders as the basis for deciding not to levy court fees.
Cited in the concluding legal provisions list, justifying the decision not to levy court fees (order no. 2).
Testo completo
Incarto n. 50.98.00004 · Lugano 30 giugno 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 aprile 1998 del
Comune di __________ contro
la decisione 8 aprile 1998 con cui il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stralciato dai ruoli la causa inc. 396/77;
viste le risposte:
- 23 aprile 1998 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
- 29 aprile 1998 del Consorzio __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 ottobre 1992 il consorzio __________ (in seguito: consorzio) ha notificato innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una pretesa di indennità per espropriazione materiale contro il comune di __________ per asserite restrizioni ai mapp. __________ e __________ istituite mediante una variante di PR approvata dal Consiglio di Stato il 18 giugno 1991;
che con risposta 27 ottobre 1992 il comune ha domandato la reiezione della pretesa;
che all'udienza di conciliazione 17 novembre 1992 le parti hanno concordato la sospensione del procedimento;
che con scritto 25 marzo 1998 il municipio di __________ ha comunicato al Tribunale d'espropriazione che la vertenza poteva essere considerata chiusa attraverso l'adozione del piano particolareggiato (PP) del comparto __________, elaborato con il consenso e partecipazione del consorzio, di cui era imminente la decisione di approvazione del Consiglio di Stato;
che, del pari, con lettera 30 marzo 1998 l'istante ha informato il Tribunale d'espropriazione che la procedura poteva essere tolta poiché la lite era stata composta direttamente tra le parti;
che con decreto 8 aprile 1998 il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione, facendo riferimento ad una convenzione conchiusa tra le parti, approvata dal consiglio comunale di __________ il 23 settembre 1996, ha stralciato la lite dai ruoli per intervenuta transazione (dispositivo n. 1) e posto interamente a carico del comune di __________ la tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 300.-- (dispositivo n. 2);
che con ricorso 20 aprile 1998 il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro l'aggravio della tassa di giudizio e delle spese (dispositivo n. 2), chiedendo in via principale il loro annullamento ed in via subordinata una loro differente ripartizione;
che il ricorrente, affermata l'inapplicabilità dell'art. 73 cpv. 1 Lespr alla fattispecie, assevera di non poter essere considerato soccombente, poiché la pretesa d'indennità formulata nei suoi confronti é stata totalmente ritirata;
che con risposta 29 aprile 1998 il consorzio si é rimesso al giudizio del Tribunale, dopo aver osservato che la causa di espropriazione materiale é divenuta priva d'oggetto perché il comune ha rinunciato alle restrizioni alla sua base;
che il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione ha rinunciato a formulare delle osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é senz'altro data (art. 1 cpv. 2, 38 cpv. 1 lett. d e 3, 43, 50 cpv. 1 e 2 Lespr), poiché il ricorso concerne la ripartizione della tassa di giudizio e delle spese, effettuata nell'ambito di una decisione di stralcio dai ruoli di un procedimento;
che il ricorso é inoltre tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, per l'art. 73 cpv. 1 Lespr, applicabile ai procedimenti di espropriazione formale, le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'espropriante;
che, in un procedimento di espropriazione materiale, questo principio vale solo quando la sussistenza di quest'ultima é pacifica ed incontestata ed il proprietario ha, di conseguenza, diritto ad ottenere la stima dell'indennizzo a spese dell'ente espropriante (RDAT 1983 N. 82; 1987 N. 72; Rep. 1985, pag. 380 seg. consid. 7);
che invece, quando la sussistenza di un'espropriazione materiale é contestata, la ripartizione delle spese di procedura ha luogo secondo le regole generali vigenti nella procedura amministrativa, ovvero - in principio - secondo la soccombenza (ibidem);
che, nel concreto caso, il Presidente del Tribunale d'espropriazione ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione;
che esso ha nel contempo posto a carico del solo comune di __________ la tassa di giudizio e le spese di procedura;
che il relativo giudizio non giustifica questa decisione e nemmeno richiama l'applicazione di una qualche disposizione legale dalla quale questa possa essere eventualmente desunta;
che, inoltre, a fronte di precise contestazioni sollevate dal comune di __________ mediante l'impugnativa in rassegna il Presidente del Tribunale d'espropriazione ha rinunciato a presentare delle osservazioni;
che, agendo in questo modo, il Giudice di prima istanza ha precluso al ricorrente, alla controparte ed al Tribunale amministrativo la possibilità di comprendere le ragioni del suo giudizio quo alla ripartizione delle spese;
che, a fronte di questo chiaro ed a questo punto insanabile difetto di motivazione (art. 49 cpv. 1 Lespr, 26 cpv. 1 PAmm) il Tribunale amministrativo non può che annullare il giudizio impugnato a questo riguardo (art. 61 PAmm), ferma restando la facoltà per il Presidente del Tribunale d'espropriazione di rimettere una tassa di giudizio e delle spese connesse con lo stralcio della procedura in rassegna mediante decreto debitamente motivato;
che il Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti gli art. 1, 38, 43, 73 Lespr, 3, 18, 26, 28, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é accolto.
§. Il dispositivo n. 2 del decreto 8 aprile 1998 con cui il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stralciato da ruoli l'inc. 396/77 é annullato.
2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario