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50.1997.36 • TCA TI 50.1997.36 Generato dall'IA

Property Owner v. Water Purification Consortium (Early Possession and Route Challenge)

Numero d'incarto 50.1997.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a decision by the Expropriation Tribunal that granted a water purification consortium early possession for laying a collection pipeline across a parcel of land, demanding the consortium purchase the entire property instead of just granting the servitude and temporary occupation, and also challenging the proposed route. The Administrative Cantonal Court rejected the appeal, reasoning that the request to buy the entire property was outside the scope of the current expropriation proceeding and could not be treated as an admissible extension of the expropriation because the consortium only needed limited rights necessary for the project, and furthermore, the property owner failed to substantiate any technical reasons to justify altering the approved pipeline route, while the statutory requirements for granting early possession—specifically the urgency of the public work to prevent water pollution and the lack of irreversible damage to the property evaluation—were deemed satisfied.

Regesto Legislator

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Art. 45 Lespr, Art. 50 cpv. 1 Lespr, Art. 50 cpv. 3 Lespr, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 5 Lespr, Art. 51 Lespr; Property Owner v. Water Purification Consortium (Early Possession and Route Challenge): The Administrative Cantonal Court rejected the appeal, reasoning that the request to buy the entire property was outside the scope of the current expropriation proceeding and could not be treated as an admissible extension of the expropriation because the consortium only needed limited rights necessary for the project, and furthermore, the property owner failed to substantiate any technical reasons to justify altering the approved pipeline route, while the statutory requirements for granting early possession—specifically the urgency of the public work to prevent water pollution and the lack of irreversible damage to the property evaluation—were deemed satisfied.

Parole chiave

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espropriazione diritto di proprietà fabbisogno idrico riscatto del fondo impugnazione di decisioni amministrative azione mobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 50 cpv. 1 Lespr

Basis for the Tribunal's competence to rule on appeals against decisions of the Expropriation Tribunal, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 51 Lespr

Cited in the reasoning to justify the confirmation of the anticipatory possession granted by the lower court.

Art. 24 Lespr

Cited in the final list of applicable articles, but not explicitly used in the numbered orders (besides the general rejection).

Art. 37 Lespr

Cited in the final list of applicable articles, but not explicitly used in the numbered orders (besides the general rejection).

Art. 1 Lespr

Cited in the final list of applicable articles, but not explicitly used in the numbered orders (besides the general rejection).

Art. 2 Lespr

Cited in the final list of applicable articles, but not explicitly used in the numbered orders (besides the general rejection).

Art. 53 Lespr

Cited in the final list of applicable articles, but not explicitly used in the numbered orders (besides the general rejection).

Art. 18 PAmm

Cited in the final list of applicable articles, relating to the procedure where the decision is based on the file.

Art. 28 PAmm

The basis for imposing the judgment costs on the appellant due to rejection of the appeal.

Art. 45 Lespr

Cited in the final list of applicable articles, concerning the decision of the first instance court.

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Testo completo

Incarto n. 50.97.00036 · Lugano 29 maggio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 novembre 1997 di

__________ contro

la decisione 4 novembre 1997 (no. 11/96-48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal Consorzio depurazione acque dei Comuni di __________, __________, __________ e __________ relativamente al mapp. __________ RFP di __________;

viste le risposte:

- 10 dicembre 1997 del Tribunale di espropriazione;

- 19 dicembre 1997 del Consorzio;

letti ed esaminati gli atti;

sentite le parti in contraddittorio;

ritenuto, in fatto

che il Consorzio depurazione acque dei Comuni di __________, __________, __________ e __________ (in seguito: Consorzio) intende allacciare tutti i comuni della sponda sinistra della __________ all'esistente impianto di depurazione di __________;

che in territorio di __________ la realizzazione di quest'opera comporta la posa di una condotta di raccolta in zona inedificabile, segnatamente a valle dell'abitato, lungo il tracciato di una futura strada di PR;

che approvati i relativi progetti, nell'aprile del 1996 il Consorzio ha promosso l'espropriazione dei fondi toccati dalla circonvallazione; fra questi figura anche il mapp. __________ di __________, un terreno di 2'583 mq parzialmente gravato da un vincolo AP/EP;

che a carico del predetto mappale le tabelle espropriative prevedono la costituzione di una servitù di canalizzazione lungo 160 ml, la posa di 4 camere di ispezione e l'occupazione temporanea di tutta la sua superficie;

che l'ente espropriante ha offerto alla proprietaria un indennizzo di complessivi fr. 329.15 (fr. 1.-/ml per la servitù, fr. 10.- per ogni camera e fr. 0.05/mq per l'occupazione), sollecitando nel contempo l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;

che con scritto 16 maggio 1996 __________ ha chiesto di rimando l'acquisto dell'intero fondo da parte del comune di __________ o del Consorzio, una modifica del tracciato e un aumento delle indennità offerte;

che all'udienza di conciliazione del 27 agosto 1996 l'espropriata si è pure opposta all'anticipata immissione in possesso, ribadendo il contenuto della propria notifica di pretese;

che esaurite le formalità processuali, con decisione 4 novembre 1997 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le domande della proprietaria e accordato al Consorzio l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;

che mediante ricorso 3 dicembre 1997 __________ ha impugnato questa pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le problematiche sollevate in prima istanza;

che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto il Consorzio, il quale ha contestato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso;

che a seguito di un'udienza tenutasi il 15 gennaio 1998 le parti hanno intavolato delle trattative in vista di un accomodamento bonale della controversia;

che invitata più volte a fornire informazioni circa l'esito delle discussioni intercorse con il Consorzio e il seguito da dare al suo gravame, la ricorrente - per finire - è rimasta silente; donde la necessità di prolare il presente giudizio;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;

che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione raccolta durante l'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che la ricorrente, a suo dire pregiudicata dalle misure di PR e di RT applicate a __________, vuole in sostanza costringere il comune o il Consorzio ad acquistare il mapp. __________;

che nella misura in cui è rivolta contro il comune di __________, simile pretesa esula dal contenzioso attualmente pendente e non può essere neppure presa in considerazione; in effetti, il comune non ha qualità di parte nel procedimento espropriativo in oggetto avviato dal Consorzio per realizzare le opere di risanamento della sponda sinistra della __________;

che a dispetto di quanto sostiene l'insorgente, il fatto che __________ sia membro del Consorzio è del tutto irrilevante; il Consorzio è una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica che per legge agisce in proprio nome e conto nell'interesse dei comuni che la compongono;

che indirizzata al Consorzio nell'ambito della presente procedura, la pretesa acquisizione del fondo potrebbe essere configurata alla stregua di una domanda di ampliamento dell'espropriazione in atto ex art. 5 Lespr;

che l'ampliamento dell'espropriazione ai sensi della citata norma di legge presuppone tuttavia l'adempimento di condizioni che nella fattispecie non sono manifestamente realizzate;

che in forza del principio della proporzionalità l'ente espropriante deve d'altra parte limitarsi ad espropriare i diritti realmente necessari al conseguimento dello scopo prefissato; quand'anche lo desiderasse, il Consorzio non può quindi accaparrarsi la proprietà di un intero fondo che con ogni evidenza non gli abbisogna ai fini della corretta realizzazione dell'opera prospettata;

che in sede d'udienza il rappresentante della ricorrente ha contestato il tracciato della condotta, sollecitandone lo spostamento senza tuttavia sostanziare le sue censure;

che a tal riguardo il Tribunale cantonale amministrativo condivide appieno le pertinenti argomentazioni esposte dal primo giudice per rigettare la domanda di modifica dei piani presentata dall'espropriata;

che in mancanza di chiare indicazioni tecniche che possano giustificare uno spostamento del tracciato, questo Tribunale non può accedere alla richiesta in tal senso formulata dall'insorgente a tutela di meri interessi personali, tanto più che il progetto dell'opera è già stato approvato dalle competenti autorità comunali, cantonali e federali previo attento esame di tutte le sue componenti (cfr. la relativa documentazione richiamata durante l'istruttoria);

che l'insorgente osteggia pure l'anticipata immissione in possesso concessa dal primo giudice;

che giusta l'art. 51 Lespr, l'anticipata immissione in possesso presuppone, da un lato, che l'espropriante renda verosimile un pregiudizio all'opera in caso di ritardo nell'inizio dei lavori (cpv. 1) e, dall'altro, che essa non comprometta la possibilità di esaminare compiutamente la domanda di indennità (cpv. 3); se sono ancora pendenti opposizioni all'esproprio o richieste di modifica dei piani, l'anticipata immissione in possesso può essere accordata a condizione che non modifichi in modo irreversibile la situazione di fatto, determinando danni irreparabili in caso di accoglimento delle contestazioni pendenti (art. 51 cpv. 1 seconda frase Lespr);

che nell'evenienza concreta i menzionati requisiti di legge risultano tutti soddisfatti;

che le tavole processuali evidenziano sufficientemente l'urgenza dell'opera, la cui mancata ultimazione in corrispondenza del solo comune di __________ impedisce la tempestiva messa in esercizio di tutto l'impianto; __________ è d'altronde l'unica proprietaria che ancora frappone ostacoli alla completazione dei lavori, destinati a salvaguardare le sorgenti della __________ ed a prevenire pericolosi inquinamenti delle acque;

che l'esecuzione dell'opera non crea ostacoli ad una corretta valutazione dell'indennità dovuta all'espropriata; a prescindere dalla documentazione fotografica agli atti comprovante lo stato del terreno ante esproprio, l'attuale situazione logistica e giuridica è comunque ampiamente assicurata;

che nulla osta pertanto alla conferma dell'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati decretata dal giudice di prime cure;

che sulla scorta di quanto precede il ricorso va integralmente respinto;

che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm);

visti gli art. 1, 2, 24, 37, 45, 50, 51, 53 Lespr; 18 e 28 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario