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43.1997.3 • TCAS TI 43.1997.3 Generato dall'IA

Victim Aid Psychotherapy Expense Settlement Appeal

Numero d'incarto 43.1997.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against a departmental decision concerning aid to crime victims, specifically regarding psychotherapy expenses related to the offense; during the proceedings, the parties reached a settlement where no immediate payment for psychotherapy was assigned, but the Canton agreed to cover future expenses if they arise and meet statutory criteria, prompting the court to strike the case from the roll due to this amicable resolution, granting the request for legal aid, and allocating costs to the state.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Victim Aid Psychotherapy Expense Settlement Appeal: In concreto ciò significa che qualora dovessero insorgere altre spese e qualora fossero adempiuti i parametri fissati dalla legge, il Dipartimento verserà le prestazioni previste dalla LAV in relazione al reato in questione.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di gratuito patrocinio vittima composizione amichevole copertura dei costi di psicoterapia risarcimento del danno aiuto finanziario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This law is cited as the basis for the procedural steps taken regarding the termination of the case.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
LAV

The settlement agreement explicitly references the benefits provided by LAV (Legge sull'aiuto alle vittime di reati) regarding the crime in question, should future expenses arise.

Legge di procedura 6.4.1961

This law is cited as the basis for the procedural steps taken regarding the termination of the case.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 43.97.00003/4 dc/os · Lugano 16 marzo 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 13 ottobre 1997 interposto da

__________, __________ rappr. da: __________, rappr. da: __________, contro

la decisione del 12 settembre 1997 emanata da Dipartimento opere sociali, 6500 Bellinzona, in materia di aiuto alle vittime di reati letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 5 novembre 1997 della parte convenuta;

richiamato il verbale 12 marzo 1998 del seguente tenore:

"L'avv. __________ precisa che la richiesta effettiva non è quella di ottenere oggi fr. 50'000.-, ma di lasciare aperta la possibilità che il Dipartimento intervenga qualora la cassa malati non dovesse coprire tutte le spese insorte per la psicoterapia legata agli effetti di questo reato. Questo oltre tutto al fine di evitare di incorrere nella perenzione.

L'avv. __________ precisa che anche se non è stato messo nel dispositivo, al punto 12.) della decisione si dice: "eventuali altre spese potranno essere riconosciute al momento in cui verranno prodotti i relativi giustificativi".

In concreto ciò significa che qualora dovessero insorgere altre spese e qualora fossero adempiuti i parametri fissati dalla legge, il Dipartimento verserà le prestazioni previste dalla LAV in relazione al reato in questione.

Il Giudice delegato, preso atto che le parti sono giunte alla soluzione transattiva appena esposta, procederà allo stralcio delle cause.

Ai fini dello stralcio della causa, il Giudice delegato propone quanto segue:

- "per il momento non vengono assegnate prestazioni per la psicoterapia;

- qualora dovessero insorgere altre spese e qualora fossero adempiuti i parametri della legge il Cantone verserà le prestazioni previste dalla LAV in relazione al reato in questione."

Le parti accettano seduta stante la proposta transattiva.

Alla luce della documentazione contenuta negli atti, la richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura davanti al TCA é accolta.

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. le richieste tendenti alla concessione dell'assistenza giudiziaria sono accolte;

3. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

4. intimazione agli interessati;

con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale, Losanna, entro 30 giorni dalla comunica-zione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo