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42.2011.32 • TCAS TI 42.2011.32 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible: Waiver Request Premature to Final Repayment Obligation

Numero d'incarto 42.2011.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a decision confirming the administrative agency's request for repayment of CHF 14,547 in undue social assistance benefits received between September 2009 and September 2010, which was calculated by offsetting benefits against disability insurance supplement payments made for the appellant's studies. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant sought a waiver (condono) of the repayment obligation within the appeal against the underlying repayment decision; according to established precedent, a decision on a waiver can only be made once the obligation to repay has formally become final, and the administrative agency had already committed to deciding the separate waiver request after the repayment decision became final.

Regesto Legislator

Ufficiale

Irricevibilità di un ricorso al TCA contro una decisione su reclamo che ha confermato la restituzione di prestazioni assistenziali percepite indebitamente, in quanto l'insorgente ha chiesto solo il condono dell'importo da rimborsare

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia alle prestazioni d'assicurazione prestazioni dell'assistenza sociale indebito rimborso del mutuo proroga tardiva del termine opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 cpv. 3 Laps
This provision was cited by the opposing party in their response regarding the inadmissibility of the request for remission being decided before the administrative body.
articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
Cited as the basis for the Tribunal to decide the case with a single judge due to the lack of principal legal questions or significant importance.
art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited, the instruction requires noting costs provisions. The dispositive states no court fees are charged, which implies application of rules governing costs (though the specific LTF article is missing, the ruling on costs is present).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 26 cpv. 3 Laps

This provision was cited by the opposing party in their response regarding the inadmissibility of the request for remission being decided before the administrative body.

articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

Cited as the basis for the Tribunal to decide the case with a single judge due to the lack of principal legal questions or significant importance.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited, the instruction requires noting costs provisions. The dispositive states no court fees are charged, which implies application of rules governing costs (though the specific LTF article is missing, the ruling on costs is present).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 42.2011.32 DC/sc · Lugano 9 gennaio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su reclamo del 20 ottobre 2011 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 20 ottobre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 27 gennaio 2011 con la quale aveva chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 14’547, a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo settembre 2009

– settembre 2010 (cfr. doc. A e doc. B).

1.2. Contro la decisione su reclamo l’interessata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede il condono dell’importo da restituire (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 10 giugno 2011 l’USSI ha rilevato:

" (…)

1.

La signora RI 1 da settembre 2009 a settembre 2010 ha beneficiato di prestazioni di assistenza di CHF 1'223.-- mensili secondo la

Legge sull'assistenza sociale (LAS), per un totale di CHF 15'899.-- e nello stesso periodo essa ha ricevuto le rendite completive mensili di CHF 1'119.-- relative all'Assicurazione invalidità dei genitori per un importo totale di CHF 14'547.--. Di conseguenza le sono state versate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) prestazioni assistenziali in eccesso per un importo di CHF 14’547.- .

L'USSI con ordine di restituzione 27 gennaio 2011 ha quindi chiesto il rimborso di tale importo.

2.

Con la decisione su reclamo qui impugnata, considerato che secondo il Codice civile vige l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori per i figli agli studi in prima formazione, che nel caso in esame l'AI aveva versato una rendita completiva per la figlia connessa alla rendita AI dei genitori e che tale rendita serviva al suo mantenimento, l'USSI ha stabilito che era corretto considerare tale rendita per il mantenimento della figlia che vive presso i genitori quale riduzione delle sue prestazioni assistenziali, in quanto il suo fabbisogno era parzialmente coperto nella misura di tale prestazione. La decisione oggetto del reclamo è quindi stata confermata e il reclamo respinto.

L'amministrazione ha inoltre esplicitamente chiarito che la domanda di condono avanzata unitamente al reclamo, sarebbe stata decisa con separata decisione una volta divenuta definitiva la decisione del reclamo.

3.

Con il ricorso qui in oggetto, la ricorrente impugna dinanzi al TCA la decisione su reclamo indicando e argomentando che sono date le condizioni del condono.

In tal modo il Tribunale dovrebbe valutare le condizioni del condono senza una precedente decisione di condono dell'amministrazione, ciò che non rispetta la procedura.

4.

Si chiede quindi di respingere il ricorso contro la decisione su reclamo in quanto la decisione è corretta e il ricorso è infondato.

Rispettivamente si chiede di non entrare nel merito del ricorso, il quale di fatto configura una richiesta di condono, sulla quale deve decidere dapprima l'amministrazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 Laps." (Doc. III)

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. La ricorrente ha solo chiesto il condono dell’importo da restituire (cfr. doc. I pag. 3).

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

L’amministrazione si è peraltro già impegnata ad esaminare la domanda di condono e ad emettere la relativa decisione formale non appena la decisione su reclamo sarà cresciuta in giudicato (cfr. Doc. A punto 2; consid. 1.3).

Il presente ricorso è pertanto irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti